La legislazione e la politica penale francesi
Alain Saffar
In primo luogo tengo a ringraziarvi per l’invito a questo seminario dedicato alla contraffazione come reato, il che mette in evidenza l’interesse delle autorità italiane per questa questione cruciale, interesse, come sicuramente saprete, pienamente condiviso dalle autorità pubbliche francesi, in particolare dal ministero della giustizia che io qui rappresento.
E’ evidente che le economie europee, come quelle di molti altri paesi al mondo, sono vittime del fenomeno della contraffazione. Il mio proposito non è di sommergervi di statistiche sul tema, ma è sufficiente ricordare che secondo gli studi dell’OCSE, in Europa ogni anno si perderebbero 100.000 posti di lavoro, dei quali 30.000 in Francia. Questo solo motivo mi pare giustifichi la mobilitazione degli Stati nella lotta contro tali attività illecite.
Lo scopo del mio intervento è di presentare rapidamente la legislazione e la politica penale francesi, tentando per quanto possibile di identificare gli aspetti che permettono di registrare risultati tangibili, anche se evidentemente l’inventiva degli organizzatori dei traffici fraudolenti deve far sì che noi adattiamo costantemente i nostri dispositivi repressivi nell’ambito di una concertazione interministeriale ed internazionale.
A tale riguardo il ministero francese della Giustizia partecipa ai lavori del Comitato nazionale anti-contraffazione (CNAC) che costituisce il luogo di scambio tra i poteri pubblici e le federazioni professionali che rappresentano le imprese vittime della contraffazione. So che in Italia disponete di una struttura simile.
Credo che questa cooperazione tra tutti i servizi pubblici con le imprese sia essenziale così come le azioni di collaborazione sviluppate tra le autorità amministrative e giudiziarie sul piano nazionale, ed a livello internazionale.
Vi presenterò dunque in primo luogo le principali disposizioni penali nazionali dirette alla lotta contro la contraffazione, prima di esaminare i risultati ottenuti e le caratteristiche della contraffazione.
LE DISPOSIZIONI PENALI NAZIONALI IN MATERIA DI LOTTA CONTRO LA CONTRAFFAZIONE
Mi sembra necessario dire qualche parola sul quadro penale in vigore in Francia prima di soffermarmi qualche istante sulla recente evoluzione della politica penale, evoluzione che d’altra parte non rimette in causa gli orientamenti esistenti, ma rappresenta piuttosto un rafforzamento dell’azione repressiva.
IL QUADRO PENALE NAZIONALE
La contraffazione nell’ambito dei marchi, che rappresenta la maggior parte del contenzioso, è oggetto di repressione penale basata sia sul codice doganale sia sul codice di proprietà intellettuale.
Le infrazioni doganali sono punite dall’articolo 14 del codice doganale, che prevede una pena detentiva massima di tre anni, la confisca dell’oggetto della frode, dei mezzi di trasporto, degli oggetti che sono stati utilizzati per mascherare la frode ed una multa da pari al doppio del valore delle merci.
Inoltre, quando i fatti sono commessi in banda organizzata, la pena detentiva massima è aumentata a dieci anni e la pena pecuniaria può giungere sino a cinque volte il valore dell’oggetto della frode, dopo le modifiche apportate con legge n. 2003-239 del 18 marzo 2003 per la sicurezza interna (articolo 414 co. 2 codice doganale)
Il regime di sanzioni penali in materia di marchi si basa sugli artt. da L. 716-9 a L. 716-14 del CPI, tre livelli di sanzioni sono previsti dagli artt. Da L. 716-9 a 716-10.
Il primo livello di sanzione previsto dall’articolo L. 716-10 (tre anni di reclusione e 300.000 € di multa) riguarda i casi più correnti, che si tratti ad esempio di detenzione, importazione, vendita di prodotti contraffatti od ancora di imitazione di una marca in violazione dei diritti del suo titolare.
Il livello intermedio di sanzione fissata all’art. L. 716-9 (quattro anni di reclusione e 400.000 € di multa) punisce più severamente le persone che, al fine di vendere, fornire, offrire in vendita od affittare merci presentate con una marca contraffatta, si dedicano ad una delle seguenti attività:
importazione, esportazione, ri-esportazione o trasbordo di tali merci;
produzione industriale;
istruzioni per la commissione di atti diretti ai due punti precedenti.
Il terzo livello di sanzione indicato nei due articoli citati (cinque anni di reclusione e 500.000 € di multa) è applicabile ai reati commessi in banda organizzata. Si tratta di fissare una graduazione fra i reati commessi da privati o imprese che si dedicano alla contraffazione in modo artigianale (primo livello), i reati che derivano da una vera strategia commerciale (secondo livello) e le attività legate alla delinquenza organizzata (terzo livello).
Questo doppio dispositivo doganale e di diritto comune si spiega con la necessità di esaminare i traffici internazionali di prodotti contraffatti tramite la legislazione doganale, ciò che è stato permesso dal legislatore dal 1994.
Negli altri settori (diritto d’autore e diritti correlati, data-base, brevetti, disegni e modelli), la repressione si basa solamente sul codice di proprietà intellettuale.
In questi quattro ambiti, le pene detentive previste sono fissate in tre anni e le pene pecuniarie in 300.000 €. D’altra parte in caso di commissione dei fatti in banda organizzata le pene sono aumentate a cinque anni di reclusione e 500.000 € di multa.
Il codice di proprietà intellettuale prevede anche pene complementari adattate ad ogni settore.
LA RECENTE EVOLUZIONE DELLA POLITICA PENALE
Dai dibattiti che si sono svolti presso il CNAC sono nate diverse proposte che hanno portato l’anno scorso all’aggravamento delle pene previste dal codice di proprietà intellettuale.
In effetti la legge n. 2004-204 del 9 marzo 2004 di adattamento della giustizia all’evoluzione della criminalità ha portato la pena detentiva da due a tre anni e la pena pecuniaria da 150.000 a 300.000 € per il reato di contraffazione di marchi, diritti d’autore e diritti correlati, data-base, disegni, modelli e brevetti.
Inoltre per tutti i reati presi in esame in tale codice è ormai prevista la circostanza aggravante della banda organizzata; come indicato sopra, le pene in tal caso sono aumentate a cinque anni di reclusione e 500.000 euro di multa.
Lo sviluppo delle attività illegali legate alla contraffazione ha portato ad adottare un piano governativo formato da dieci misure che sono state presentate in occasione del consiglio dei ministri del 2 giugno 2004. Una di queste misure consisteva nell’elaborazione di una circolare di politica penale diffusa a tutte le procure il 9 agosto 2004 che sembra aver avuto una ricaduta favorevole, sia presso le imprese sia presso i servizi di polizia, anche se è in corso un dibattito vivace in materia di diritti d’autore e diritti correlati in relazione alla sorte riservata ai navigatori della rete che scaricano illegalmente musica o film.
Questa circolare in particolare mette le basi di una politica penale fondata sul coordinamento dei procedimenti tra le procure e l’amministrazione doganale che esercita l’azione per l’applicazione delle sanzioni fiscali nel settore dei marchi. Prevede anche un trattamento differenziato dei procedimenti in funzione della gravità dei reati, che vanno dalla semplice infrazione commessa da un turista al ritorno di un viaggio all’estero sino alle filiere organizzate di produzione e commercializzazione di prodotti contraffatti.
E’ opportuno sottolineare che la legge 9 marzo 2004 ha applicato un certo numero di tecniche investigative speciali che possono essere applicate all’ambito della contraffazione.
Una ad esempio è la procedura di infiltrazione prevista agli artt. 706-81 – 706-87 del codice di procedura penale che il Servizio Nazionale di dogana giudiziaria può mettere in atto per la ricerca di marchi contraffatti, tanto per l’infrazione doganale quanto per il reato previsto dal codice della proprietà intellettuale.
Altri esempi sono la sorveglianza e l’infiltrazione realizzate sulla base dell’articolo 67 bis del codice delle dogane, che erano limitate al settore degli stupefacenti e possono ormai riguardare la contraffazione dei marchi.
La DACG è parte di un gruppo di lavoro che si riunisce regolarmente con la polizia, la gendarmeria, la dogana ed i servizi repressione frodi al fine di scambiare le informazioni sulle attività dei contraffattori e migliorare il coordinamento degli interventi dell’insieme delle amministrazioni incaricate dei controlli e delle indagini.
Se la repressione dei reati in materia di marchi non è scevra da polemiche, la lotta contro la contraffazione riguarda anche i fenomeni della pirateria che toccano i settori della musica e del cinema. Il ministero della giustizia, unitamente al ministero della cultura ed al ministero dell’economia, delle finanze e dell’industria, ha attuato una politica di azione mirata contro i navigatori che mettono a disposizione illecitamente opere in rete in violazione dei diritti degli artisti e dei produttori. Si tratta principalmente di lottare contro lo scarico di file musicali e di film su siti senza il consenso degli autori e che dunque non versano alcun contributo ai titolari del diritto. Questa pratica è effettuata anche tramite scambio di file tra utilizzatori di Internet a danno dei circuiti legali di vendita (scambi peer to peer) . questo tipo di azione mirata si traduce in indagini giudiziarie a seguito di denunce da parte delle società che gestiscono diritti d’autore come ad esempio la Società Civile Produttori Fonografici (scpp _ société civile des producteurs phonographiques ).
Tutte queste azioni vengono attualmente applicate e sono state oggetto di un recente promemoria ai procuratori generali. In particolare è stata sottolineata l’importanza della cooperazione giudiziaria internazionale.
In particolare è stato specificato che le indagini giudiziarie avviate nei casi che necessitano indagini approfondite debbono dar luogo alla trasmissione di commissioni rogatorie internazionali nei paesi interessati. e’ stato indicato anche che le domande italiane di cooperazione giudiziaria debbono essere trattate con particolare priorità.
I RISULTATI OTTENUTI E LE CARATTERISTICHE DEI TRAFFICI
I RISULTATI OTTENUTI
Se procediamo ad un’analisi storica delle condanne penali nell’ambito della contraffazione, possiamo constatare che il loro numero era 241 nel 1991, 292 nel 1992 e 336 nel 1993, cioè i tre anni precedenti all’adozione della legge "longuet" che rappresenta la grande legge anticontraffazione.
Nell’anno 1994 si è verificata una certa progressione del numero di condanne (391), confermando così la tendenza registrata da metà anni ‘80, mentre negli anni seguenti tale progressione non è stata confermata (ad esempio, 303 nel 1995 e 310 nel 1996) Si è dovuto attendere il 1998 per vedere riprendere una tendenza all’aumento delle condanne con un picco per l’anno 2000 (563).
I risultati registrati nel corso degli ultimi anni noti (454 nel 2002 e 492 nel 2003) rappresentano comunque un aumento di circa 1/3 in relazione alla situazione prevalente nella prima metà degli anni ‘90.
E’ tuttavia opportuno sottolineare la relativa stabilità delle condanne in materia di proprietà letteraria ed artistica (da 100 a 150 casi ogni anno) nel corso degli ultimi 20 anni, mentre le sanzioni penali nell’ambito della proprietà industriale hanno registrato una progressione relativamente regolare.
Evidentemente è troppo presto per valutare le conseguenze della legge del 9 marzo 2004, poiché non sono ancora disponibili le statistiche relative al periodo posteriore alla sua entrata in vigore. A fine anno si dovrà preparare un bilancio globale.
Se consideriamo la struttura delle pene, ad esempio le condanne relative al reato commesso con più frequenza (detenzione di prodotti muniti di marchio contraffatto), ci si rende conto che vengono inflitte pene detentive nella metà dei casi : 83 volte su 169 casi nel 2003. Certamente la maggior parte delle volte si tratta di pene detentive sospese : 17 pene detentive non sospese su 83 nel 2003.
una visione della repressione penale basata solamente sulle statistiche delle condanne nell’ambito del codice di proprietà intellettuale sarebbe evidentemente incompleta. In effetti l’essenziale della repressione penale viene applicato nell’ambito delle sanzioni doganali.
Se prendiamo i dati del 2003, 2598 verbali doganali nel settore della contraffazione sono stati oggetto di un trattamento di natura penale, nell’ambito di procedimenti penali dinanzi ai tribunali o più frequentemente nell’ambito di transazioni doganali.
Ciò significa che più dell’80% delle misure repressive penali nell’ambito della contraffazione sono attuate nell’ambito del codice doganale.
LE CARATTERISTICHE DEI TRAFFICI
E’ possibile farsi un’idea abbastanza precisa delle caratteristiche dei traffici di merci contraffatte analizzando i sequestri doganali :
Nel 2004, circa 3,5 milioni di articoli sono stati intercettati dalla dogana francese, il che rappresenta un aumento del 75% circa in relazione al 2003. Questo aumento evidentemente è legato al piano governativo che prevede un aumento dei controlli.
L’Asia (Cina, Corea del Sud, Hong Kong, Thailandia, Vietnam ) rimane la zona predominante di esportazione di falsi. Circa i ¾ degli articoli sequestrati in Francia provengono da questa regione del mondo, e la Cina è il principale paese fornitore.
(Pro memoria : si deve notare che i falsi provenienti dall’Italia sono in regressione nel 2004 in relazione all’anno precedente) .
La parte delle merci destinate al mercato nazionale è in progressione costante (44% nel 2004 contro il 5% nel 2001, per esempio). E’ stato anche constatato che molti prodotti sono destinati all’Africa.
I prodotti tesili rappresentano la parte più importante dei sequestri, in particolare le marche di abbigliamento per il tempo libero e sportivo.
Nell’ambito dei prodotti industriali, si registra un considerevole traffico relativo ai pezzi di ricambio di telefoni cellulari. Ancora più grave, sono stati sequestrati anche pezzi di ricambio di automobili e dei medicinali (false pastiglie di viagra). E’ chiaro che la contraffazione causa un danno economico, ma può anche rivelarsi pericolosa per la salute e la sicurezza delle persone quando si tratta di beni di questo tipo.
Fra le tendenze del 2004 si è notato anche l’emergere di nuovi traffici fraudolenti : pile per articoli di orologeria o pezzi di stampanti.
Vedete dunque che se i prodotti di lusso ne sono l’oggetto naturale, dobbiamo anche affrontare una generalizzazione della contraffazione nella maggior parte dei settori dell’economia (sigarette, occhialeria, giochi...).
CONCLUSIONI
Nel 2004 il Ministero della giustizia francese ha attuato una politica penale globale di lotta contro tutte le forme di contraffazione basandosi su un quadro giuridico rinnovato dal legislatore.
Ho già detto che è necessario adattarsi costantemente al fine di affrontare traffici di ogni genere. E’ su questo che continuiamo a riflettere. Il ministro del bilancio il 15 giugno 2005 ha presentato anche una comunicazione al consiglio dei ministri nella quale presenta nuove tracce per migliorare la lotta contro la contraffazione.
In particolare si è previsto di migliorare i mezzi di identificazione e di autenticazione dei prodotti, sviluppare azioni di cooperazione internazionale, in particolare al fine di giungere a formare un comitato franco-cinese di lotta contro la contraffazione. I testi che permettono l’azione di contrasto contro la contraffazione debbono essere rafforzati nell’ambito di un progetto di legge che è attualmente oggetto di concertazione interministeriale. Si provvederà anche a migliorare la formazione dei magistrati.
Il pubblico sarà sensibilizzato sulle malefatte della contraffazione nell’ambito di una grande campagna nazionale di comunicazione che dovrà essere lanciata entro la fine dell’anno.
Credo che lo sviluppo della cooperazione sia indispensabile in seno all’Unione europea, ma anche sul piano bilaterale, in particolare fra Francia ed Italia; la creazione di un comitato franco-italiano nell’ambito della contraffazione è una eccellente iniziativa ed un vettore utile per tale cooperazione.
Dante disse che "i posti più caldi dell’inferno sono destinati a coloro che in occasione delle grandi crisi morali mantengono la loro neutralità". E’ evidente che un magistrato non può discostarsi da una stretta neutralità quando tratta un caso particolare, ma le politiche pubbliche, ed in particolare quella penale, debbono guardarsi da ogni forma di neutralità di fronte alla delinquenza ed in particolare alla contraffazione che costituisce un vero cancro per l’economia legale. Impegniamoci dunque tutti contro questo flagello, evitando così i posti più caldi dell’inferno.
VI ringrazio per la vostra attenzione