Profili civili generali del sistema italiano della proprietà industriale e intellettuale

Paolo Porreca

Data l’impostazione di questo breve intervento, ci si limiterà ad alcune indicazioni generali necessariamente incomplete, utili soprattutto per una fruizione comparata da parte dei colleghi congressisti non italiani presenti.
In ottica civilistica possiamo individuare due temi generalissimi: quello della proprietà industriale (relativo a marchi, brevetti, disegni e modelli, indicazioni geografiche e denominazioni di origine), e quello della proprietà intellettuale (relativo al diritto d’autore).
È questa la distinzione che è ancora presente nel sistema normativo italiano, posto che il recentissimo decreto legislativo 10.2.2005 n.30, recante il "Codice della proprietà industriale a norma dell’art.15 della legge 12.12.2002, n.273", emanato appunto in forza di quest’ultima delega del parlamento al governo, è entrato in vigore il 19.3.2005, tranne alcune regole transitorie dettate in materia processuale (art.245).
Questo codice ha riordinato un settore regolato da molteplici norme anche di livello regolamentare e non legislativo, ed è per questo stato accolto con favore, ma ha escluso dalla sua disciplina il diritto d’autore, ed è stato, per questo soprattutto, criticato. Nella relazione governativa al decreto si ammette che tale scelta non è in linea con gli accordi internazionali TRIP’s del 15.4.1994, ma altrettanto potrebbe dirsi della Direttiva 2004/48/CE, ma si spiega l’opzione normativa perseguita con il motivo che il tema non si è ritenuto rientrasse nella delega parlamentare.
Nel codice in esame si dettano in primo luogo le regole di tutela del marchio, stabilendo il divieto di adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna o nome a dominio aziendale, e cioè in generale come "dato distintivo" anche sulla rete web (in linea con il Considerando 3 del Regolamento CE n.733/2002 del Consiglio), un segno uguale o simile all’altrui marchio, se, a causa dell’identità o dell’affinità tra l’attività di impresa dei titolari di quei segni, e i prodotti e i servizi per il quale il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione (dei prodotti).
Questo divieto è esteso al caso in cui si adotti, come segno distintivo, un segno uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini che, però, goda, nello Stato, di rinomanza (cioè sia diffusamente conosciuto), qualora l’uso del segno senza giusto motivo consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio, o comunque rechi pregiudizio agli stessi.
Come può vedersi sin da queste notazioni, anche la legislazione italiana di settore mantiene le due caratteristiche di tutela orizzontale, della corretta condotta tra imprenditori, e tutela verticale, dell’utente finale del bene acquisito, e cioè dell’affidamento del consumatore sui segni distintivi.
Le norme di questo codice debbono, poi, essere integrate, quando necessario, con quelle di altre normative fondamentali, come per la definizione di azienda presente nel codice civile.
Il testo legislativo del 2005, dunque, definisce l’oggetto della registrazione del marchio d’impresa, indicato in tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, dalle parole ai disegni, dalle cifre ai suoni o tonalità cromatiche (art.7). Si esclude quindi l’ipotesi, pure fatta negli studi di settore, del marchio olfattivo. E, in attuazione della Direttiva CE del Consiglio n.89/104/CE del 21.12.1988, viene disciplinata anche la possibilità di registrare ritratti di persone, nomi e segni notori. Il tutto a patto della presenza dei requisiti di capacità distintiva, novità, originalità e liceità, in difetto dei quali si ha nullità del marchio (artt.25).
Quando si registri un marchio che ha la funzione di garantire origine, natura o qualità di determinati prodotti, e cioè un marchio collettivo, al momento della registrazione deve depositarsi un regolamento d’uso per produttori o commercianti. Si discute se rientri in tale categoria il cosiddetto "made in italy", o se, più semplicemente, essa sia una "indicazione geografica" o "denominazione di origine". Queste ultime sono, ai sensi della legge in esame, quelle che identificano un paese, una regione o una località, quando siano adottate per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all’ambiente geografico di origine (art.29 e 30, conformi al Regolamento CE n.2081/92 del Consiglio). A questo proposito, la legge 23.12.2003 n.350 (legge finanziaria 2004) menziona espressamente il "made in italy" come indicazione geografica, della quale è vietato fare uso ingannevole apponendola su prodotti o merci non originari dell’Italia, a prescindere da ogni registrazione (come è ritenuto possibile anche dall’art.22 degli Accordi TRIP’s) (art.4, comma 49).
La registrazione con effetto in Italia può anche essere quella internazionale presso l’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale di Ginevra, ma il marchio deve rispettare i requisiti previsti dalla legge italiana, esaminati dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.
La registrazione spetta ha chi usa o si propone l’uso del marchio e si traduce, come è ovvio, in una privativa d’uso per i terzi, che è, peraltro, trasferibile.
Il non uso, come la perdita di liceità o capacità distintiva sono tra le cause di decadenza, anch’esse regolate espressamente (art.26 del decreto legislativo n.30/2005).
Quanto ai modelli e disegni, la normativa del 2005 mantiene l’impostazione del decreto legislativo n.95 del 2001 che aveva attuato in Italia la Direttiva CE n.98/71/CE del Parlamento e del Consiglio datata 13.10.1998, distinguendo modelli e disegni ornamentali di un prodotto, da una parte, e modelli di utilità, dall’altra. I primi possono essere oggetto di registrazione anch’essi, purché nuovi e individuali (e cioè con capacità distintiva per il pubblico: art.33). I secondi, che sono quelli volti da dare particolare efficacia e comodità di applicazione o impiego a macchine o strumenti in genere, sono oggetto di un distinto titolo brevettuale, diverso da quello dell’invenzione in cui si protegge la soluzione ad un problema tecnico suscettibile di applicazione industriale. Senza entrare nel merito di specifici raccordi legislativi, va solo ricordato, in aggiunta, che, qualora i disegni industriali presentino "di per sé carattere creativo e artistico", ai sensi dell’art.2, n.10, della legge sul diritto d’autore, 22.4.1941 n.633 e successive modificazioni, essi possono avere anche quest’ultima protezione, nel rispetto del principio comunitario (Direttiva 98/71/CE) della cumulabilità delle due tutele.
Una importante caratteristica dei brevetti industriali è che non sono possibili per le mere presentazioni di informazioni, le teorie scientifiche, i metodi matematici e per attività intellettuali, di gioco e commerciali, inclusi i programmi per elaboratore (art.45 della d.l.vo n.30/2005): in tali casi la legge italiana non ammette un titolo di proprietà industriale e, perciò, non può parlarsi di appropriazione né, in questa prospettiva, di contraffazione. Al riguardo è stato segnalato un problema con riferimento alla Direttiva COM 2002 (92) del 20.2.2002 sui brevetti per software, ma si è replicato che il 3° comma della norma italiana (il menzionato art.45) prevede che la brevettabilità è esclusa solo se la domanda concerne le scoperte o i metodi in quanto tali, e non, cioè, se producono un risultato tecnico applicativo: ciò consentirebbe la brevettabilità del software. Inoltre i programmi per elaboratore possono avere la protezione sul diritto d’autore, per il disposto dell’art.1, 2° comma, della legge fondamentale (sul diritto d’autore) 22.4.1941 n.633, sopra già ricordata.
Anche per i brevetti deve sussistere il carattere della novità intesa come impossibilità di rinvenire l’invenzione nello stato della tecnica. Anche in questo caso, come per il marchio, vi è il limite generale della liceità.
Il brevetto dà luogo a diritti non solamente di privativa ma anche morali (l’essere riconosciuti come autori) e patrimoniali relativi alla concessione d’uso: essi sono conferiti con la concessione, ma gli effetti decorrono dalla data in cui la domanda è stata resa accessibile al pubblico (con effetti nei confronti di tutti i soggetti) o notificata al contraffattore (con effetti limitati a quest’ultimo). La domanda avrà efficacia in Italia anche quando sia per un brevetto internazionale (ai sensi del Trattato di cooperazione in materia di brevetti PCT Patent Cooperation Treaty) o europeo (ai sensi della Convenzione sul brevetto europeo) che designi l’Italia quale Paese di riferimento della protezione, quando sia stata resa accessibile al pubblico, tramite l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, una traduzione delle rivendicazioni (anche se non dell’intero testo del brevetto) o notificata tale traduzione al contraffattore.
Una disciplina particolare è disposta per i farmaci (si parla di certificato complementare), e per altri prodotti come i semiconduttori e le varietà vegetali, così come per fattispecie specifiche come per l’attribuzione dei diritti patrimoniali al datore di lavoro quando l’invenzione è il frutto dell’attività oggetto di adempimento del contratto di lavoro.
La tutela delle privative, e quindi la protezione civile dalla contraffazione, avviene innanzi tutto attraverso il procedimento che la legge definisce di "rivendica" (art.118 della d.l.vo n.30/2005), e cioè con la domanda di registrazione o di brevetto.
Chiunque può presentare una tale domanda all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (o ad altri Uffici pubblici che saranno individuati da un decreto del Ministero delle Attività produttive, in cui dovranno essere incluse le Camere di Commercio, uffici che poi trasmetteranno la domanda all’Ufficio brevetti e marchi). Per le varietà vegetali è previsto un parere vincolante del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Per i brevetti europei e internazionali l’Ufficio italiano agisce quale Ufficio ricevente e incaricato di trasmettere agli organi competenti la domanda. Resta fermo, ad ogni modo, che la registrazione e brevettazione non pregiudicano l’esercizio delle azioni giudiziarie circa la validità e l’appartenenza dei diritti di proprietà industriale (art.117 del d.l.vo n.30/2005): il procedimento amministrativo di assegnazione della titolarità non può escludere, pertanto, quello giudiziario di accertamento della correttezza della assegnazione stessa. Questa soluzione è, evidentemente, dovuta alla necessità di garantire il diritto costituzionale di agire in giudizio (art.24 della Costituzione italiana).
Qualora, perciò, una sentenza definitiva accerti che il diritto al brevetto o alla registrazione spetta ad un soggetto diverso da chi ha depositato la domanda, questi può, se il titolo di proprietà industriale non è stato ancora rilasciato ed entro 3 mesi dalla definitività della sentenza (termine dettato a tutela della certezza dei rapporti giuridici):

assumere la domanda di brevetto divenendone richiedente;
depositare una nuova domanda che, nella misura non eccedente il contenuto della prima, avrà effetti risalenti ad essa;
ottenere il rigetto della domanda del non avente diritto.
Se invece il brevetto è stato rilasciato o la registrazione è stata concessa a persona diversa da colui che la sentenza accerta essere il giusto titolare, quest’ultimo può ottenere il trasferimento a suo nome della registrazione o del brevetto o far valere la nullità di quelli assegnati.
Una previsione speciale si applica solo per il solo brevetto (e non per il marchio): trascorsi 2 anni dalla pubblicazione della concessione senza che l’avente diritto abbia reagito nei modi indicati, la nullità può essere fatta valere da chiunque abbia interesse.
Quanto alla registrazione del nome a dominio aziendale concessa in violazione dei criteri legali o domandata in malafede, essa può essere revocata o trasferita all’avente diritto.
Contro le decisioni di rigetto dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi è ammesso il ricorso ad una speciale Commissione composta da magistrati e giuristi, cui possono essere aggregati tecnici non giuridici senza voto deliberativo. Il contraddittorio deve essere instaurato con l’Ufficio e gli altri controinteressati. La Commissione segue anche l’esecuzione della sua decisione nelle forme di quella prevista per le sentenze dei giudici amministrativi.
Le azioni giudiziarie in materia di privative sono di competenza di Sezioni Specializzate istituite con decreto legislativo 27.6.2003 n.168, che applicano le norme del processo che regola, (in particolare e) tranne alcune eccezioni, le liti tra società commerciali e in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo 17.1.2003 n.5).
Una particolarità di rilievo è l’efficacia erga omnes delle pronunce di nullità e decadenza dei titoli di proprietà industriale.
Con la sentenza che accerta la spettanza della privativa a soggetto diverso da chi ne sia assegnatario o utilizzi il contenuto della privativa stessa e che quindi accerti la violazione, il giudice provvede, su istanza, anche al risarcimento del danno che dovrà tenere conto, nella sua liquidazione, degli utili realizzati in violazione del diritto e dei compensi che il contraffattore avrebbe dovuto corrispondere qualora avesse ottenuto la licenza dal titolare. Proprio a tale proposito, per l’individuazione dell’entità del risarcimento, si pongono, nella casistica, i maggiori problemi, poiché il giudice si avvale usualmente di consulenti le cui analisi tendono a risolversi in studi di mercato settoriali di facile opinabilità.
Sono previste, quali misure cautelari, la descrizione, il sequestro e l’inibitoria.
La prima, volta all’accertamento descrittivo dei beni costituenti la violazione, per precostituire la prova di essa. Il secondo è il sequestro di tali beni a fini probatori e preventivi. La terza è l’ordine giudiziale di divieto di fabbricazione e commercio e uso di quanto determina la violazione del diritto. Come nel caso della sentenza che accerta la violazione, l’inibitoria può stabilire una somma per ogni violazione successiva o ritardo nella esecuzione del provvedimento. Sia questa ordinanza cautelare che la sentenza possono essere pubblicate su uno o più giornali a spese del soccombente, quale forma di risarcimento.
Data la brevità di questo intervento e la parcellizzata regolamentazione delle varie forme, a seconda degli oggetti, del diritto d’autore, sul punto può solo ricordarsi che la legge italiana fondamentale è quella, più volte sopra menzionata, del 22.4.1941 n.633 (l.d.a.), che è stata modificata e aggiornata nel tempo sino all’ultimo decreto legislativo del 9.4.2003 n.68.
Si è accennato alla esistenza di punti di contatto con la disciplina della proprietà industriale in senso stretto, a proposito dei software e dei disegni industriali.
Dal punto di vista di un sommario esame delle forme di tutela civile del diritto d’autore, è utile soffermarsi sulle azioni che il titolare dei diritti morali di riconoscimento della paternità dell’opera, e materiali di utilizzazione economica, può intraprendere per esercitare le sue difese. Quest’ultimo può agire davanti al giudice civile per ottenere l’accertamento del suo diritto e l’ordine di interdizione della violazione (art.156 della l.d.a.). Peraltro chi si trova nell’esercizio dei diritti di rappresentazione o di esecuzione di un’opera di spettacolo pubblico (film, opere musicali), può richiedere all’autorità amministrativa (ossia quella governativa locale, il Prefetto) l’ordine di proibizione della rappresentazione (peraltro impugnabile davanti al giudice amministrativo anche in via d’urgenza), salva l’azione giudiziaria civile (art.157 l.d.a.).
L’azione civile è diretta alla distruzione o rimozione dell’oggetto della violazione, e al risarcimento del danno. Peraltro la distruzione e rimozione può essere evitata dall’interessato, a sue spese, chiedendo la separazione dell’esemplare destinabile ad altri usi. Così come il giudice può ordinare, d’ufficio, il deposito in pubblici musei di esemplari ritenuti di pregio artistico o scientifico. Il danneggiato, poi, può chiedere l’assegnazione degli esemplari in conto di risarcimento. I terzi acquirenti di buona fede, invece, non possono essere lesi dal provvedimento di distruzione e aggiudicazione. Infine, la rimozione o la distruzione non può essere domandata nell’ultimo anno di durata del diritto: in tal caso può domandarsi solo il sequestro dell’opera o del prodotto sino alla scadenza della durata, e il sequestro stesso può essere autorizzato sino ad una data anteriore se il danno è stato risarcito (art.160 l.d.a.).
Si deve specificare, nel dettaglio, che la rimozione e distruzione possono essere eseguite, per le azioni a difesa della paternità dell’opera, solo quando la violazione non possa essere riparata con aggiunte, soppressioni o altri mezzi di pubblicità (art.169 l.d.a.). Così come si può procedere alla distruzione o rimozione dell’esemplare deformato dell’opera, solo quando non sia possibile il ripristino a spese della parte interessata ad evitare la rimozione o distruzione stesse.
Sono previste, anche in questa materia, misure cautelari quali quelle della descrizione, sequestro e inibitoria, così come la possibilità di richiedere accertamenti peritali e tecnico descrittivi, in via preventiva (art.161 e ss. l.d.a.).
Nel giudizio di merito può essere pure ordinata la pubblicazione della sentenza a spese del soccombente, quale forma risarcitoria.
Una importante caratteristica del sistema consiste nel fatto che può agire in giudizio, anche senza mandato specifico, l’ente pubblico economico (così qualificato dalla giurisprudenza) su base associativa (come segnala la normativa istitutiva) che è la Società Italiana degli Autori e Editori, salva la facoltà di intervento dell’autore.
Questo ente agisce, in Italia, quale intermediario per l’esercizio dei diritti economici degli aderenti volontari, essenzialmente per la riscossione dei diritti al netto della provvigione, e con l’importante compito preventivo del servizio di "contrassegno" da apporre sui supporti delle opere d’ingegno.