I poteri dei rappresentanti nazionali di Eurojust

Roma, 14 – 15 Novembre 2003

CONCLUSIONI

Dal 14 al 15 Novembre 2003 si è svolto a Roma un seminario, organizzato dalla Presidenza Italiana, avente ad oggetto Poteri dei Membri NazionaliEurojust.
Il seminario è stato organizzato dalla Presidenza Italiana a Roma, con il sostegno del Programma AGIS della Comunità Europea. Il seminario è stato aperto dal sen. Roberto Castelli, ministro della Giustizia in Italia. Al seminario hanno partecipato 50 membri provenienti dagli Stati membri, Stato in corso di ammissione, Stati candidati, Membri del Collegio Eurojust, Giappone, Commissione Europea e la Segreteria Generale del Consiglio.

I partecipanti hanno esaminato una serie di domande specifiche inerenti l’evoluzione di Eurojust in 4 gruppi di lavoro, i cui risultati sono riportati nell’Allegato, ed hanno ascoltato relazioni sui seguenti temi :
I poteri dei membri Eurojust fissati dall’ordinamento giudiziario delle varie nazioni;
Rapporti con le autorità giudiziarie nazionali;
Accesso ai registri giudiziari nazionali;
Problemi inerenti l’operatività concreta del Collegio Eurojust in rapporto ad eventuali diversità in seno allo status di Membri;
Organizzazione, controllo e tutela dati in ambito Eurojust;
Presentazione del progetto E-POC inerente ad un sistema informatico Eurojust.

Al termine del seminario, il Presidente ha avanzato le seguenti conclusioni di carattere generale, sostenute dai partecipanti :

Poichè il termine di completamento della Decisione Eurojust è scaduto il 6 Settembre 2003, tutti gli Stati membri dovrebbero conformare il proprio apparato legislativo a tale Decisione. E’ stato tuttavia rilevato con una certa preoccupazione che non tutti gli Stati membri hanno approvato tale impianto legislativo. I partecipanti hanno sottolineato la necessità per gli Stati membri di dotarsi delle norme necessarie onde assicurare la piena operatività di Eurojust.
Eurojust dovrebbe essere utilizzato dale autorità competenti degli Stati membri per scopi di coordinamento e cooperazione costanti ed invariati. Inoltre, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero cogliere l’opportunità di fruire del supporto che Eurojust può fornire loro.
I partecipanti hanno rilevato che i poteri conferiti dagli Stati membri ai Membri Nazionali sono mutate, ritenendo che tale questione debba essere oggetto di ulteriore, apposita disamina in futuro.
Eurojust dovrebbe continuare a lavorare in sinergia con le autorità nazionali competenti e fornire loro ogni supporto, laddove richiesto.
Lo scambio di informazioni è l’elemento chiave di Eurojust ed è di importanza cruciale che Eurojust possa raggiungere i propri obiettivi secondo quando previsto dalla Decisione. Altrettanto importante è che non vi siano ostacoli al libero flusso di dati informativi.
Quando gli Stati membri avranno completato integralmente la Decisione Strutturale sui Gruppi Investigativi Congiunti e la Convenzione del 29 maggio 2000 in materia di Mutua Assistenza Giudiziaria nell’ambito della Giustizia Penale, Eurojust potrà svolgere pienamente il proprio ruolo in merito ai Gruppi Investigativi Congiunti.
Quando Eurojust è stata parte in causa in un procedimento giudiziario, era necessario che le autorità nazionali competenti fornissero il loro parere ad Eurojust circa l’esito delle indagini e dei processi penali, in modo da consentire ad Eurojust di valutare la sua partecipazione.
Eurojust dovrebbe velocizzare il proprio lavoro per quanto concerne un sistema informatico, in modo totalmente conforme alle norme sulla tutela dei dati personali nella Decisione Eurojust. In tale contesto, è stato rilevato con preoccupazione che Eurojust ha assistito al un taglio di bilancio del 20% per l’anno 2004, nonostante si trovi in una fase di elaborazione ed in vista di un ampliamento futuro.

SEMINARIO A : CONCLUSIONI
Il primo elemento dovrebbe riguardare l’applicazione effettiva della Decisione del Consiglio. Ad esempio, allo scopo di applicare effettivamente l’Articolo 8, gli Stati membri dovrebbero garantire che le proprie autorità forniscano una motivazione valida ed illuminante. In alcuni Stati membri, esiste il rischio che l’ Articolo 8 si riduca ad una pura e semplice formalità.
Oltre agli obblighi contenuti nell’Articolo 8, gli Stati membri dovrebbero essere incentivati a fornire le loro motivazioni quando le loro autorità nazionali respingono una domanda di estradizione proveniente da un membro nazionale Eurojust (e non solo su domanda del Collegio).
Gli Stati membri hanno l’obbligo di accertarsi che tutte le autorità competenti siano in grado di condividere informazioni attinenti con il loro membro nazionale Eurojust (art. 13). Oltre tale articolo, essi dovrebbero essere invitati a considerare se essi stiano obbligando o no le loro autorità competenti a concedere l’accesso ad informazioni importanti. Ciò comprende non solo i file giudiziari, ma anche quelli relativi alle indagini di polizia, se ciò è necessario per un adeguato coordinamento di Eurojust. Inoltre, laddove opportuno, dovrebbero incoraggiare le autorità nazionali a fornire spontaneamente le informazioni, ad esempio senza una richiesta formale (Eurojust dovrebbe formulare i criteri secondo cui tale procedura sarebbe adeguata); l’ art. / (3) della bozza di legge italiana si collega a tale idea.
E’ necessario definire un denominatore commune minimo per i poteri dei membri nazionali (Articolo 9). Il punto di partenza, nonché l’aspetto più importante a tale stadio, dovrebbe essere l’accesso alle informazioni sopra decritte. Sarebbe utile, a tale proposito, avere una pari valutazione sui poteri sanciti dall’ Articolo 9.
Se funzionalmente adeguati, è opportuno promuovere i contatti diretti tra i membri e le autorità competenti (qualora vi sia esigenza di cooperazione con le autorità centrali).

SEMINARIO B : CONCLUSIONI
Il Membro Nazionale di Eurojust dovrebbe essere in grado di contattare direttamente tutte le autorità competenti nel proprio Stato membro, incluse le autorità di polizia, doganali, amministrative ed i pubblici registri, allo scopo di adempiere ai propri compiti di Membro Nazionale.
Il Membro Nazionale di Eurojust dovrebbe avere una posizione di livello tale da consentirgli di lavorare efficientemente in seno al sistema giuridico nazionale ed in tutto il territorio giuridico. Tale posizione dovrebbe altresì consentirgli di integrare l’attività delle autorità nazionali competenti in alcuni casi urgenti.
Lo Stato membro, per quanto possibile secondo il proprio ordinamento interno, non dovrebbe fornire direttive al proprio Membro Nazionale, eccetto quando queste sono attinenti ad indagini o processi penali di carattere nazionale.
Lo Stato membro dovrebbe garantire al proprio Membro Nazionale l’accesso diretto a tutti gli archivi dati/registri importanti.

SEMINARIO C : CONCLUSIONI
I Professionisti che fanno parte del Gruppo di Lavoro sono giunti alle conclusioni seguenti, considerate la lista di ostacoli MLA citata nelle Relazioni Annuali Eurojust 2001 and 2002. Molti problemi saranno risolti quando si giungerà alla ratifica del Protocollo MLAC 2000 + da parte degli Stati membri. La Decisione Eurojust deve essere applicata dagli Stati membri in modo che la posizione del Membro Nazionale entro il sistema legislativo nazionale sia garantito e sufficientemente chiaro.
Gli esperti del Gruppo di lavoro ritengono che debbano esistere dei parametric minimi in merito ai poteri del Membro Nazionale Eurojust, tra cui :
la possibilità di contatto diretto del Membro Nazionale Eurojust con le autorità competenti
i Membri Nazionali devono limitare la propria area di competenza all’interno del proprio ordinamento nazionale
i Membri Nazionali dovrebbero essere in grado di trasmettere e ricevere Lettere di Richiesta
le Autorità Nazionali devono informare i Membri Nazionali di tutte le indagini ed i procedimenti penali multilaterali
le Autorità Nazionali devono informare i Membri Nazionali di tutti i JITs nel loro paese
le Autorità Nazionali devono informare i Membri Nazionali di tutte le cause multilaterali a loro riferite da OLAF
i Membri Nazionali dovrebbero essere in grado di emettere Lettere di Richiesta
gli Stati membri dovrebbero motivare l’eventuale rifiuto ad una richiesta inoltrata da un Membro Nazionale ai sensi dell’ Articolo 6 della Decisione Eurojust

SEMINARIO D : CONCLUSIONI

Lo scambio e l’elaborazione di dati personali con mezzi informatici rappresentano uno strumento essenziale per adempiere i compiti di Eurojust.
Il database di Eurojust renderà possibile creare File temporanei di lavoro ad uso personale dei Membri Nazionali, con informazioni dettagliate inerenti a soggetti indagati od imputati a livello nazionale.
Il database renderà inoltre possibile creare un indice dati con riferimenti ai File temporanei di lavoro contenenti i dati personali citati all’art. 16/1 e dati non personali.
Il sistema identificherà automaticamente i potenziali legami tra File temporanei di lavoro diversi ed informerà i Membri Nazionali interessati dell’esistenza di tali legami, onde consentire loro di lavorare sinergicamente.
La struttura dei File temporanei di lavoro e l’indice dati devono essere specificati osservando le norme in materia di tutela dati, ed in particolare le norme in materia di sicurezza.
Una volta creato il file temporaneo di lavoro, previa delibera del Collegio (art. 16/3), l’accesso al contenuto del file temporaneo di lavoro sarà consentito agli altri Membri Nazionali degli Stati interessati. In particolare, tale accesso darà la possibilità di condividere informazioni su fatti inerenti le estensioni all’estero delle cause (art. 15/1 (j))