Scadenzario imprese - Amministrazione trasparente

aggiornamento: 18 maggio 2016

Scadenzario degli obblighi che impongono la raccolta, la presentazione o la trasmissione alla pubblica amministrazione, da parte di cittadini e imprese, di informazioni, atti e documenti ad esempio domande, certificati, dichiarazioni, rapporti oppure la tenuta di dati, documenti e registri.

â–ºobblighi per le IMPRESE

Scadenzario 
Denominazione Descrizione del contenuto Riferimento normativo Data d'inizio della sua efficacia

Decreto 26 febbraio 2015 n. 32

  • Obbligo di comunicazione di dati al Ministero della Giustizia
  • Obbligo di monitoraggio statistico a carico del Ministero della Giustizia

Le norme introducono, in capo al gestore della vendita telematica l’obbligo di comunicare annualmente al responsabile del registro una serie di dati aggregati:  

  1. sul numero degli incarichi di vendita telematica ricevuti, precisando il numero d'ordine progressivo per anno;
  2. sull’ufficio giudiziario innanzi al quale pende la procedura rispetto alla quale è stato incaricato;
  3. relativi al tipo di procedura relativamente al quale ha ricevuto l’incarico, in particolare se riguarda una procedura di espropriazione forzata mobiliare o immobiliare;
  4. sulle modalità della vendita da effettuare per via telematica, se si tratta di vendita senza incanto, con incanto o tramite commissionario;
  5. relative alle specifiche modalità telematica con cui si svolgono le operazioni di vendita, in particolare se si procede alla vendita con modalità sincrona, asincrona o mista;
  6. sul numero dei lotti posti in vendita;
  7. relativi, per ciascun lotto: al prezzo al quale i beni sono stati per la prima volta posti in vendita, al numero degli esperimenti di vendita, al prezzo di vendita;
  8. sulle spese e i compensi, per ciascuna procedura, liquidati dall’autorità competente.

Le stesse norme introducono altresì, in capo ai medesimi gestori, l’obbligo di comunicare al Ministero della giustizia, entro 5 giorni da ciascun esperimento di vendita, i dati relativi:

  • ai beni immobili che costituiscono oggetto degli esperimenti di vendita svolti con modalità telematiche;
  • a coloro che hanno presentato offerte per la partecipazione ai medesimi esperimenti. 
 Artt. 7, 9 e 11 del d.m. 26 febbraio 2015, n. 32  8 aprile 2016
Decreto 10 aprile 2014 n. 122
Regolamento recante la tipizzazione del modello standard per la trasmissione del contratto di rete al registro delle imprese.
Il decreto riporta, in allegato, il modello standard per la trasmissione del contratto di rete al registro delle imprese, prevedendone l’invio mediante procedura telematica con l’utilizzo della firma digitale.
Il regolamento costituisce attuazione dell'art. 3, commi 4-ter e 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, modificato dall’articolo 45, commi 1 e 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese» e dall’articolo 36, commi 4 e 4-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», a norma del quale con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, è tipizzato il modello standard per la trasmissione del contratto di rete ai competenti uffici del registro delle imprese. Operando nell’ambito dell’attuazione delle previsioni sulla tenuta e la gestione del registro delle imprese secondo tecniche informatiche (articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580), l’intervento regolamentare non introduce nuovi oneri rispetto a quelli previsti dalla normativa primaria (che già prescrive, appunto, l’iscrizione del contratto di rete nel registro delle imprese).
d.m. 10/04/2014 n. 122 -
Decreto 24 luglio 2014 n. 148
Regolamento recante sgravi fiscali e contributivi a favore di imprese che assumono lavoratori detenuti.
Il decreto stabilisce che le imprese che intendono fruire del credito di imposta riconosciuto per l’assunzione di detenuti, internati anche ammessi al lavoro all’esterno, lavoratori semiliberi provenienti dalla determinazione o internati semiliberi, devono
  • stipulare un’apposita convenzione con la Direzione dell’Istituto penitenziario ove sono ristretti i lavoratori assunti (art.3)
  • presentare un’istanza relativa sia alle assunzioni già effettuate che a quelle che si prevede di effettuare, presso l’istituto penitenziario con il quale hanno stipulato la convenzione (art.6)
Il regolamento dà attuazione alla normativa primaria (art. 3 e 4 della legge n. 193 del 2000) limitandosi a prevedere modalità ed entità delle agevolazioni e degli sgravi fiscali. L’onere deriva pertanto dalla norma primaria, che li prevede per la valutazione della idoneità delle imprese pubbliche o private ad ottenere i benefici previsti.
d.m. 24/07/2014 n. 148 -