Scadenzario cittadini - Amministrazione trasparente
aggiornamento: 18 maggio 2016
Scadenzario degli obblighi che impongono la raccolta, la presentazione o la trasmissione alla pubblica amministrazione, da parte di cittadini e imprese, di informazioni, atti e documenti ad esempio domande, certificati, dichiarazioni, rapporti oppure la tenuta di dati, documenti e registri.
â–ºobblighi per i CITTADINI
| Denominazione | Descrizione del contenuto | Riferimento normativo | Data d'inizio della sua efficacia |
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| Decreto 15 aprile 2016 n. 68 - Obbligo di presentazione della domanda del professionista proveniente da altri Stati per lo svolgimento della prova attitudinale ai fini dell'esercizio in Italia della professione di perito industriale e perito industriale laureato |
Il cittadino interessato è il professionista che domanda, ai fini dell'esercizio della professione di Perito Industriale e Perito Industriale Laureato in Italia, il riconoscimento del titolo rilasciato dal Paese di appartenenza attestante una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio o l'accesso alla professione ovvero il prestatore di servizi temporaneo e occasionale nella ipotesi di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. In caso di differenze sostanziali tra le qualifiche professionali del prestatore straniero, o italiano con titolo conseguito all’estero, e la formazione richiesta dalle norme nazionali, nella misura in cui tale differenza sia tale da nuocere alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica, si prevede che il prestatore possa colmare tali differenze attraverso il superamento di una specifica prova attitudinale. Ai sensi dell’articolo 5 del decreto (Svolgimento dell'esame) il richiedente presenta al Consiglio Nazionale dei periti industriali e dei Periti Industriali Laureati domanda di ammissione all'esame redatta secondo lo schema B) allegato al presente regolamento, unitamente a copia del decreto di riconoscimento, ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 2011 n. 183, ed a copia di un documento di identità. |
art. 5, comma 2 del d.m. 15 aprile 2016, n. 68 | 1°giugno 2016 |
| Decreto 19 gennaio 2016 n. 63 - Obbligo di presentazione della domanda del candidato all’esame di idoneità professionale per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale. |
Ai sensi dell’articolo 3 (Contenuto e modalità di presentazione delle domande) del decreto la domanda per l’ammissione all’esame, conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo, è indirizzata al Ministero dell’economia e delle finanze, ed è presentata entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto che indice l’esame. La domanda può essere presentata con modalità telematiche o digitali, ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso gli effetti si producono dalla data di spedizione. Nella domanda l’interessato dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
Alla domanda sono allegati i documenti conformi alle prescrizioni di legge in materia di bollo, ovvero apposita autocertificazione sostitutiva. la sottoscrizione apposta in calce alla domanda è esente da autenticazione. L’istante deve versare il contributo per le spese d’esame nella misura di euro 100,00. L’ammontare dell’importo può essere aggiornato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, nella misura necessaria alla copertura delle spese indicate. Per coloro che hanno già conseguito l’abilitazione alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile e per coloro che presentano domanda per sostenere l’esame di accesso alle dette professioni, le domande per lo svolgimento delle prove integrative finalizzate all’abilitazione all’esercizio della revisione legale vanno presentate esclusivamente secondo le modalità previste dall’ordinanza ministeriale di cui all’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo del 28 giugno 2005, n. 139. |
art. 3 del d.m. 19 gennaio 2016 n. 63 | 19 maggio 2016 |
| Decreto 25 febbraio 2016 n. 47 - Regolamento recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense | Le norme
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art 2 del d.m. 25 febbraio 2016 n. 47 | 22 aprile 2016 |
| Decreto 20 ottobre 2015 - Indizione della procedura di selezione di 1.502 tirocinanti ai fini dello svolgimento, da parte di coloro che hanno svolto il periodo di perfezionamento di cui all’art. 37 c11, del d.l. 98/2011 convertito, con modificazioni dalla l. 111/2011 di un ulteriore periodo di perfezionamento di dodici mesi | Le norme
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artt 3, 4 e 10 del d.m. 20 ottobre 2015 | 4 novembre 2015 |
| Decreto 15 ottobre 2015 - Parziale modifica ed integrazione del decreto 10 luglio 2015 relativo alla determinazione annuale delle risorse destinate all'attribuzione di borse di studio per lo svolgimento di tirocini formativi presso uffici giudiziari e per la definizione dei requisiti per la presentazione delle domande | Le norme
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art 2 d. m. 15 ottobre 2015 | 5 novembre 2015 |
| Decreto 12 agosto 2015, n. 144 - Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell’articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 242 | Le norme
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artt. 6 e 9 d.m. 12 agosto 2015 n.144 | 13 novembre 2015 |
| Decreto 3 dicembre 2014, n. 200 - recante Regolamento di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di ingegnere - convocazione e calendario delle prove |
La norma introduce l’obbligo, in capo alla Commissione prevista dall’art. 3 del decreto, |
art. 5, comma 2 del d. m. 3 dicembre 2014 n. 200 recante Regolamento di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di ingegnere | 3 febbraio 2015 |
| Decreto 3 dicembre 2014, n. 200 recante Regolamento di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di ingegnere - esito prova attitudinale |
La norma introduce l’obbligo, in capo al Consiglio nazionale, di comunicare al Ministero della giustizia l'esito della prova attitudinale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. |
art. 6, comma 5 del d. m. 3 dicembre 2014 n. 200 recante Regolamento di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di ingegnere | 3 febbraio 2015 |
| Decreto 3 dicembre 2014, n. 200 recante Regolamento di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di ingegnere - delibera di iscrizione nel registro dei tirocinanti |
La norma introduce l’obbligo, in capo alla segreteria del Consiglio nazionale, di comunicare, entro quindici giorni, al Ministero della giustizia la delibera adottata, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento |
art. 12, comma 4 del d. m. 3 dicembre 2014, n. 200 recante Regolamento di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di ingegnere | 3 febbraio 2015 |
| Decreto interministeriale 24 settembre 2014, n. 202 - Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 |
La norma introduce, in capo all'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento l’obbligo di comunicare annualmente al responsabile del registro una serie di dati aggregati:
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Articolo 13:
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28 gennaio 2015 |
| Decreto 13 agosto 2014 n. 140 - Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità per la formazione degli amministratori di condominio nonché dei corsi di formazione per gli amministratori condominiali, ai sensi dell'articolo 71-bis, primo comma, lettera g), delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile, per come modificato ed integrato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, e dall’articolo 1, comma 9, lettera a) del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9. l’indirizzo di posta elettronica a cui comunicare quanto previsto dall'art. 5 comma 4 è: prot.dag@giustiziacert.it |
Il dm disciplina i criteri, le modalità e i contenuti dei corsi di formazione e di aggiornamento per gliamministratori condominiali e i requisiti del formatore e del responsabile scientifico. L'art. 5 prevede che l'inizio di ciascun corso, le modalità di svolgimento, i nominativi dei formatori e dei responsabili scientifici siano comunicati al Ministero della giustizia non oltre la data di inizio del corso, tramite posta certificata elettronica. | Art. 71-bis, primo comma, lettera g), disp. att. del c.c. modificato ed integrato dalla l. 11 dicembre 2012, n. 220 e dall’art. 1, comma 9, lettera a) del d. l. 23 dicembre 2013, n. 145, (convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9). | 9 ottobre 2014 |
| Decreto 4 agosto 2014 n. 139 - Regolamento recante modifica al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180 sulla determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione nonché sull’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010 Obbligo di comunicazione di dati statistici al Ministero della giustizia. |
La norma introduce in capo all’organismo di mediazione l’obbligo di trasmettere al Ministero della giustizia, ogni tre mesi, i dati statistici relativi alle attività di mediazione. La norma fissa anche il termine: non oltre l’ultimo giorno successivo alla scadenza del trimestre. | Art. 3 del D.M. 139 del 23 settembre 2014 | 24 settembre 2014 |
| Decreto 4 agosto 2014 n. 139 - Regolamento recante modifica al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180 sulla determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione nonché sull’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010 Obbligo di monitoraggio statistico (comunicazione o altro) |
Il decreto prevede l'obbligo di trasmettere il monitoraggio statistico in capo al Ministero. La trasmissione periodica dei dati statistici al Ministero della giustizia costituisce un nuovo onere a carico degli organismi di mediazione. La previsione relativa al monitoraggio, effettuato anche attraverso i responsabili degli organismi di mediazione, modifica il termine dell'onere da annuale a semestrale. | Art. 5 del D.M. 139 del 23 settembre 2014 | |
| Decreto 19 settembre 2013 n. 160 Regolamento recante disposizioni in materia di iscrizione nell’Albo degli amministratori giudiziari e di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia |
Il DM disciplina le modalità di iscrizione all’Albo:
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DM 19/09/2013, n. 160 | 8 febbraio 2014 |