Scadenzario cittadini - Amministrazione trasparente

aggiornamento: 18 maggio 2016

Scadenzario degli obblighi che impongono la raccolta, la presentazione o la trasmissione alla pubblica amministrazione, da parte di cittadini e imprese, di informazioni, atti e documenti ad esempio domande, certificati, dichiarazioni, rapporti oppure la tenuta di dati, documenti e registri.

â–ºobblighi per i CITTADINI 

Scadenzario
Denominazione Descrizione del contenuto Riferimento normativo Data d'inizio della sua efficacia
Decreto 15 aprile 2016 n. 68 - Obbligo di presentazione della domanda del professionista proveniente da altri Stati per lo svolgimento della prova attitudinale ai fini dell'esercizio in Italia della professione di perito industriale e perito industriale laureato

Il cittadino interessato è il professionista che domanda, ai fini dell'esercizio della professione di Perito Industriale e Perito Industriale Laureato in Italia, il riconoscimento del titolo rilasciato dal Paese di appartenenza attestante una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio o l'accesso alla professione ovvero il prestatore di servizi temporaneo e occasionale nella ipotesi di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

In caso di differenze sostanziali tra le qualifiche professionali del prestatore straniero, o italiano con titolo conseguito all’estero, e la formazione richiesta dalle norme nazionali, nella misura in cui tale differenza sia tale da nuocere alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica, si prevede che il prestatore possa colmare tali differenze attraverso il superamento di una specifica prova attitudinale.

Ai sensi dell’articolo 5 del decreto (Svolgimento dell'esame) il richiedente presenta al Consiglio Nazionale dei periti industriali e dei Periti Industriali Laureati domanda di ammissione all'esame redatta secondo lo schema B) allegato al presente regolamento, unitamente a copia del decreto di riconoscimento, ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 2011 n. 183, ed a copia di un documento di identità.

art. 5, comma 2 del d.m. 15 aprile 2016, n. 68 1°giugno 2016
Decreto 19 gennaio 2016 n. 63 - Obbligo di presentazione della domanda del candidato all’esame di idoneità professionale per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale.

Ai sensi dell’articolo 3 (Contenuto e modalità di presentazione delle domande) del decreto la domanda per l’ammissione all’esame, conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo, è indirizzata al Ministero dell’economia e delle finanze, ed è presentata entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto che indice l’esame.

La domanda può essere presentata con modalità telematiche o digitali, ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso gli effetti si producono dalla data di spedizione.

Nella domanda l’interessato dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

  • cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio;
  • di aver conseguito il diploma di laurea tra quelle individuate con regolamento di cui all’art. 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, adottato con decreto ministeriale del 20 giugno 2012, n. 145 ovvero per i soggetti di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, il possesso del titolo di studio previsto dall’articolo 3, comma 2 lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;
  • di essere in possesso dell’attestato di compiuto tirocinio da revisore;
  • eventualmente di aver diritto all’esonero da alcune singole prove ai sensi del successivo articolo 11 del decreto medesimo.

Alla domanda sono allegati i documenti conformi alle prescrizioni di legge in materia di bollo, ovvero apposita autocertificazione sostitutiva. la sottoscrizione apposta in calce alla domanda è esente da autenticazione.

L’istante deve versare il contributo per le spese d’esame nella misura di euro 100,00.

L’ammontare dell’importo può essere aggiornato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, nella misura necessaria alla copertura delle spese indicate.

Per coloro che hanno già conseguito l’abilitazione alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile e per coloro che presentano domanda per sostenere l’esame di accesso alle dette professioni, le domande per lo svolgimento delle prove integrative finalizzate all’abilitazione all’esercizio della revisione legale vanno presentate esclusivamente secondo le modalità previste dall’ordinanza ministeriale di cui all’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo del 28 giugno 2005, n. 139.

art. 3 del d.m. 19 gennaio 2016 n. 63 19 maggio 2016
Decreto 25 febbraio 2016 n. 47 - Regolamento recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense Le norme
  1. prevedono che l’avvocato documenti la sussistenza dei requisiti in presenza dei quali, a norma del DM, l’esercizio della professione forense si considera effettivo
  2. prevedono l’onere di presentazione, con cadenza triennale, della documentazione comprovante l’esercizio effettivo della professione forense, formata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
art 2 del d.m. 25 febbraio 2016 n. 47 22 aprile 2016
Decreto 20 ottobre 2015 - Indizione della procedura di selezione di 1.502 tirocinanti ai fini dello svolgimento, da parte di coloro che hanno svolto il periodo di perfezionamento di cui all’art. 37 c11, del d.l. 98/2011 convertito, con modificazioni dalla l. 111/2011 di un ulteriore periodo di perfezionamento di dodici mesi Le norme
  1. introducono l’onere per il candidato di certificare il possesso di requisiti
  2. prevedono che la domanda di partecipazione alla procedura di selezione sia redatta compilando un apposito modulo disponibile sul www.giustizia.it.
  3. prevedono che il richiedente dichiari nella domanda ai sensi del dpr 445/200 gli stati, le qualità personali, i fatti previsti nel modulo
  4. prevedono che la domanda sia trasmessa, unitamente alla copia di un documento di identità del richiedente, secondo modalità e termini stabiliti
  5. prevedono che all’atto di presentazione della domanda il richiedente indichi un indirizzo di posta elettronica certificata o ordinaria ove potrà ricevere tutte le comunicazioni
artt 3, 4 e 10 del d.m. 20 ottobre 2015 4 novembre 2015
Decreto 15 ottobre 2015 - Parziale modifica ed integrazione del decreto 10 luglio 2015 relativo alla determinazione annuale delle risorse destinate all'attribuzione di borse di studio per lo svolgimento di tirocini formativi presso uffici giudiziari e per la definizione dei requisiti per la presentazione delle domande Le norme
  1. introducono l’onere per il tirocinante che voglia concorrere all’attribuzione della borsa di studio per lo svolgimento del tirocinio formativo, relativamente all’attività svolta nel I semestre 2015, di presentare la relativa domanda all’ufficio giudiziario presso il quale è svolto il tirocinio formativo, nel termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione del decreto sul sito del ministero
  2. prevedono che il tirocinanti inserisca nella domanda per l’assegnazione della borsa di studio: a. le generalità e i dati anagrafici del richiedente - b. il codice fiscale - c. la data d’inizio del tirocinio - d. il valore dell’indicatore ISEE - e. l’indirizzo di posta elettronica del richiedente
art 2 d. m. 15 ottobre 2015 5 novembre 2015
Decreto 12 agosto 2015, n. 144 - Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell’articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 242 Le norme
  1. introducono l’onere per l’avvocato che voglia conseguire il titolo di specialista, di presentare la relativa domanda al CNF, per il tramite del consiglio dell’ordine di appartenenza
  2. prevedono che l’avvocato documenti l’assolvimento degli obblighi di formazione continua o attesti la comprovata esperienza nel settore di riferimento in conformità a quanto previsto dallo schema di DM, ai fini del mantenimento del titolo di specialista
artt. 6 e 9 d.m. 12 agosto 2015 n.144 13 novembre 2015
Decreto 3 dicembre 2014, n. 200 - recante Regolamento di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di ingegnere - convocazione e calendario delle prove

La norma

introduce l’obbligo, in capo alla Commissione prevista dall’art. 3 del decreto,
di comunicare al Ministero della giustizia la convocazione della commissione e del calendario delle prove,
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sessanta giorni prima della prova

art. 5, comma 2 del d. m. 3 dicembre 2014 n. 200 recante Regolamento di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di ingegnere 3 febbraio 2015
Decreto 3 dicembre 2014, n. 200 recante Regolamento di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di ingegnere - esito prova attitudinale

La norma

introduce l’obbligo, in capo al Consiglio nazionale, di comunicare al Ministero della giustizia l'esito della prova attitudinale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

art. 6, comma 5 del d. m. 3 dicembre 2014 n. 200 recante Regolamento di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di ingegnere 3 febbraio 2015
Decreto 3 dicembre 2014, n. 200 recante Regolamento di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di ingegnere - delibera di iscrizione nel registro dei tirocinanti

La norma

introduce l’obbligo, in capo alla segreteria del Consiglio nazionale, di comunicare, entro quindici giorni, al Ministero della giustizia la delibera adottata, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento

art. 12, comma 4 del d. m. 3 dicembre 2014, n. 200 recante Regolamento di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di ingegnere 3 febbraio 2015
Decreto interministeriale 24 settembre 2014, n. 202 - Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221

La norma

introduce, in capo all'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento l’obbligo di comunicare annualmente al responsabile del registro una serie di dati aggregati:

  1. sul numero e la durata dei procedimenti di cui al capo II della legge;
  2. sul numero dei provvedimenti di diniego di omologazione, di risoluzione, revoca e cessazione degli effetti degli accordi e dei piani omologati, nonché sul numero dei casi di conversione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento in quelli di liquidazione del patrimonio;
  3. sull’ammontare dei debiti risultanti dagli accordi e dai piani omologati nonché accertati in sede di liquidazione;
  4. sulla percentuale di soddisfazione dei creditori rispetto all’ammontare del passivo verificato risultante all’esito dei procedimenti di cui al capo II della legge, con indicazione specifica della percentuale di soddisfazione dei chirografari;
  5. sul numero dei provvedimenti di accoglimento e di rigetto delle istanze di esdebitazione;
  6. sull’ammontare delle spese di procedura.
Articolo 13:
  1. obbligo di comunicazione di dati statistici al Ministero della Giustizia
  2. obbligo di monitoraggio statistico a carico del Ministero della Giustizia, congiuntamente al Ministero per lo sviluppo economico per i soli procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore
28 gennaio 2015
Decreto 13 agosto 2014 n. 140 - Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità per la formazione degli amministratori di condominio nonché dei corsi di formazione per gli amministratori condominiali, ai sensi dell'articolo 71-bis, primo comma, lettera g), delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile, per come modificato ed integrato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, e dall’articolo 1, comma 9, lettera a) del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.

l’indirizzo di posta elettronica a cui comunicare quanto previsto dall'art. 5 comma 4 è: prot.dag@giustiziacert.it
Il dm disciplina i criteri, le modalità e i contenuti dei corsi di formazione e di aggiornamento per gliamministratori condominiali e i requisiti del formatore e del responsabile scientifico. L'art. 5 prevede che l'inizio di ciascun corso, le modalità di svolgimento, i nominativi dei formatori e dei responsabili scientifici siano comunicati al Ministero della giustizia non oltre la data di inizio del corso, tramite posta certificata elettronica. Art. 71-bis, primo comma, lettera g), disp. att. del c.c. modificato ed integrato dalla l. 11 dicembre 2012, n. 220 e dall’art. 1, comma 9, lettera a) del d. l. 23 dicembre 2013, n. 145, (convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9). 9 ottobre 2014
Decreto 4 agosto 2014 n. 139 - Regolamento recante modifica al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180 sulla determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione nonché sull’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010
Obbligo di comunicazione di dati statistici al Ministero della giustizia.
La norma introduce in capo all’organismo di mediazione l’obbligo di trasmettere al Ministero della giustizia, ogni tre mesi, i dati statistici relativi alle attività di mediazione. La norma fissa anche il termine: non oltre l’ultimo giorno successivo alla scadenza del trimestre. Art. 3 del D.M. 139 del 23 settembre 2014 24 settembre 2014
Decreto 4 agosto 2014 n. 139 - Regolamento recante modifica al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180 sulla determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione nonché sull’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010
Obbligo di monitoraggio statistico (comunicazione o altro)
Il decreto prevede l'obbligo di trasmettere il monitoraggio statistico in capo al Ministero. La trasmissione periodica dei dati statistici al Ministero della giustizia costituisce un nuovo onere a carico degli organismi di mediazione. La previsione relativa al monitoraggio, effettuato anche attraverso i responsabili degli organismi di mediazione, modifica il termine dell'onere da annuale a semestrale. Art. 5 del D.M. 139 del 23 settembre 2014
Decreto 19 settembre 2013 n. 160
Regolamento recante disposizioni in materia di iscrizione nell’Albo degli amministratori giudiziari e di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia
Il DM disciplina le modalità di iscrizione all’Albo:
  1. il soggetto richiedente l’iscrizione al Dip. Affari di giustizia la domanda di iscrizione e gli allegati richiesti dalla norma (art. 4, commi 1 e 2); la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di professionalità deve essere presentata in via telematica mediante allegazione di copia conforme dell’atto giudiziario da cui è derivata l’assunzione dell’incarico di gestione o di amministrazione, e in ogni caso di visura camerale relativa alla società in favore della quale è stata prestata l’attività e di copia conforme dell’atto costitutivo e dello statuto (art. 4, commi 4 e 5);
  2. gli amministratori sono tenuti a comunicare al responsabile dell’Albo tutte le nomine ricevute dall’autorità giudiziaria o dell’Agenzia; sono altresì tenuti a comunicare in via telematica: a) l’eventuale esistenza di situazioni di incompatibilità per lo svolgimento dell’incarico; b) data di cessazione dell’incarico e di compensi percepiti (art. 5).
Il regolamento prevede nuovi oneri pubblicati sul sito web-giustizia-scadenzario.
DM 19/09/2013, n. 160 8 febbraio 2014