Circolare 23 ottobre 2020 - Modifiche alla circolare prot. n. 0030793.U del 15 giugno 2018 e relativi allegati

October 23, 2020

m_dg.DGMC. 23/10/2020.0048189.U

Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
Direzione generale per l’esecuzione penale esterna e di messa alla prova
Direzione generale del Personale, delle risorse e per l’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile

CIRCOLARE 3/2020

Agli Uffici Interdistrettuali di esecuzione penale esterna
Ai Centri per la Giustizia Minorile
Agli Uffici di esecuzione penale esterna
Agli Uffici di servizio sociale per minorenni
Agli Istituti penali per minorenni
Ai Centri di Prima accoglienza
Alle Comunità ministeriali

LORO SEDI

Oggetto: modifiche alla circolare prot. n. 0030793.U del 15.06.2018 e relativi allegati.

Risulta a questo Dipartimento che molti degli elenchi per esperti ex art. 80 comma 4 O.P. sono in prossimità di scadenza. A tal fine, pur comprendendo le oggettive difficoltà connesse all’ancora attuale emergenza socio-sanitaria, si raccomanda di attivarsi quanto prima, in conformità alle indicazioni contenute nella precedente nota prot. n. 57382 del 25.11.2017, per l’avvio dell’iter di costituzione dei nuovi elenchi.

Al fine di semplificare il procedimento relativo e supportare le procedure necessarie al suo compimento, si è ritenuto necessario, anche alla luce dei risultati dei monitoraggi effettuati negli ultimi anni e delle proposte pervenute da vari uffici, modificare le modalità di costituzione degli elenchi e rielaborare gli schemi dell’avviso pubblico (comprensivo del modello di domanda di partecipazione alla selezione) e dell’accordo individuale, a suo tempo acclusi alla circolare indicata in oggetto.

Le modifiche e le integrazioni apportate sono scaturite da un processo di revisione della circolare in oggetto indicata, conseguente alla analisi di alcuni aspetti che hanno dato adito ad incertezze interpretative.

Il primo aspetto riguarda il procedimento di costituzione degli elenchi degli esperti che, ai sensi dell’art. 132 del D.P.R. 230/2000, vanno compilati dagli UIEPE e dai CGM “per ogni Distretto di Corte di Appello” e secondo le modalità indicate nel successivo paragrafo; l’idoneità degli esperti – ai sensi della medesima disposizione – è accertata “attraverso un colloquio e la valutazione dei titoli preferenziali presentati dall’aspirante”.

La circolare dipartimentale nr. 0030793.U del 15.06.2018 avente ad oggetto “Impiego degli esperti ex art. 80 Legge 354/75, nei Servizi del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità”, ha individuato una serie di parametri cui ancorare la selezione degli esperti, previsti in modo analitico nello schema di bando allegato alla circolare. In particolare:

- un periodo di validità degli elenchi (quattro anni), decorrente dalla data di pubblicazione;

- l’attribuzione al singolo candidato di un punteggio complessivo derivante dalla sommatoria di un punteggio attribuiti ai titoli e di un punteggio attribuito al colloquio attitudinale.

All’esito del colloquio e della valutazione dei titoli, si prevedeva la compilazione di una graduatoria di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai singoli candidati e l’inserimento negli appositi elenchi, articolati in due distinte sottosezioni (adulti e minori) secondo l’ordine della graduatoria.

I suddetti criteri, pur dettati dal comprensibile intento di armonizzare le procedure e le prassi operative all’interno degli Uffici ed ancorare la scelta da parte dei direttori a parametri oggettivi, non trovano alcun aggancio nella normativa vigente laddove non si prevede né un termine di validità degli elenchi né una graduatoria di merito.

Appare, pertanto, opportuno, anche ai fini della semplificazione dell’azione amministrativa, adottare diverse e più agili modalità per la costituzione degli elenchi:

  1. eliminando il termine di validità ed inserendo una previsione che impone agli Uffici di procedere ad un aggiornamento degli elenchi ogni volta che ciò si renda necessario (per esaurimento o per altra causa) e, comunque, ogni quattro anni;
  2. adottando due soli criteri di priorità nella scelta dell’esperto – anzianità di iscrizione all’albo e titoli di specializzazione – ed eliminando l’attribuzione di punteggi, che richiede agli uffici uno sforzo organizzativo eccessivo a fronte dei benefici che ne derivano.

Un ulteriore aspetto della circolare che ha creato non poche difficoltà operative è quello relativo ai limiti territoriali e alla prevista incompatibilità per coloro che risultano iscritti all’albo degli avvocati ovvero che svolgano la funzione di giudici di pace ovvero di componenti di collegi giudicanti all’interno del medesimo distretto di Corte di Appello. Si tratta di previsioni che, da un lato, creano problemi agli uffici in quanto non consentono di includere negli elenchi professionisti di comprovata esperienza e capacità e, dall’altro, si rivelano eccessivamente penalizzanti per gli stessi professionisti, anche alla luce della particolare natura dell’incarico ad essi affidato dalla Pubblica Amministrazione.

Trattandosi, infatti, di un rapporto libero professionale in regime di convenzione, di natura prettamente privatistica, le predette limitazioni non hanno ragion d’essere potendo essere adeguatamente salvaguardata la posizione di terzietà del professionista dalla previsione di un obbligo di astensione in presenza di un “caso” trattato nell’esercizio della diversa funzione in altri contesti lavorativi, o di altra causa di incompatibilità. Ogni esperto, inoltre, potrà presentare la propria candidatura per più elenchi e nell’ambito di diversi distretti di Corte di Appello.

Tanto premesso, per la costituzione dei nuovi elenchi, le SS.LL. si atterranno alle seguenti disposizioni, che sostituiscono quelle contenute nei corrispondenti paragrafi della circolare richiamata in oggetto la quale, per tutti gli altri aspetti, continuerà a trovare applicazione.

Selezione degli esperti, gestione degli elenchi e attribuzione degli incarichi

  1. L’elenco degli esperti, istituito ai sensi dell’art. 132 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, non più articolato in due sottosezioni distinte, una per gli adulti ed una per i minori, sarà unico per ciascun UIEPE/CGM e ad esso potranno attingere tutti i servizi della giustizia minorile e di comunità.
  2. Per la costituzione dell’elenco, gli Uffici Interdistrettuali di esecuzione penale esterna ed i Centri per la Giustizia minorile continueranno a provvedere di concerto, mediante avviso pubblico e conseguente valutazione di idoneità per ciascuna professione e per ciascun distretto di corte d’appello presente nel territorio di competenza.
  3. L’accertamento dell’idoneità degli aspiranti esperti sarà effettuato mediante colloquio e valutazione del curriculum professionale presentato dal professionista, ai sensi del citato art. 132, secondo comma.
  4. Gli esperti risultati idonei al termine della selezione verranno inseriti nell’elenco in ordine progressivo secondo l’anno di iscrizione all’albo professionale, ove esistente, a partire da coloro che vantano una maggiore anzianità di iscrizione; per professioni prive di albo professionale, sarà preso in considerazione l’anno di conseguimento del relativo titolo di studio. Qualora più candidati risultino avere la medesima anzianità di iscrizione ovvero risultino aver conseguito il titolo di studio nella medesima data, sarà data la precedenza al candidato più giovane di età.
  5. Negli elenchi saranno annotate, accanto al nominativo del candidato risultato idoneo, in aggiunta alle indicazioni già previste, ulteriori informazioni:
    1. L’anno di iscrizione nell’albo professionale ovvero la data di conseguimento del titolo di studio;
    2. Le aree specialistiche nelle quali l’esperto possiede una specifica competenza, risultanti dal curriculum personale ovvero emergenti dal colloquio attitudinale (trattamento di particolari tipologie di autori di reato, mediazione penale, familiare, culturale e linguistica, conduzione di gruppi di adulti e minori; etc.), come valutate dalla Commissione che effettua la selezione;
    3. Significative esperienze professionali in specifici ambiti operativi connessi all’esecuzione penale per adulti e per minori;
    4. Svolgimento di attività, in qualità di volontario del servizio civile, presso i servizi del dipartimento della giustizia minorile e di comunità.
  6. Gli elenchi potranno essere aggiornati ogni volta che ciò si renda necessario per motivate esigenze d’ufficio (ad esempio, per esaurimento) e, comunque, ogni quattro anni. A tal fine si procederà alla valutazione di idoneità dei professionisti che hanno presentato istanza per esservi inseriti; nell’occasione potranno, inoltre, essere aggiornati i titoli di specializzazione degli esperti già inseriti negli elenchi. La mancata accettazione da parte di un esperto dell’incarico di consulenza per due volte consecutive comporterà la cancellazione dall’elenco.
  7. Negli elenchi potranno essere inseriti i professionisti, regolarmente iscritti all’albo professionale, ove esistente, che non abbiano meno di 25 anni. Sono esclusi i dipendenti del Ministero della Giustizia. L’esperto, all’atto della stipula dell’accordo di consulenza, si impegnerà ad astenersi qualora si trovi in una delle condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente.
  8. Al conferimento dell’incarico all’esperto provvede, ai sensi del citato articolo 132, comma 3, la direzione dell’ufficio che ne utilizzerà le prestazioni professionali; a tal fine, dopo aver acquisito il nominativo e l’autorizzazione dell’ufficio interdistrettuale o del centro per la giustizia minorile, il direttore sottoscriverà l’accordo individuale secondo lo schema allegato.

L’incarico potrà avere una durata massima complessiva di anni quattro, al termine dei quali deve applicarsi il principio di rotazione.

  1. La scelta dell’esperto cui attribuire l’incarico di consulenza sarà effettuata utilizzando il criterio dello scorrimento dell’elenco sulla base della posizione occupata, come definita al precedente punto 4.
  2. In alternativa si potrà utilizzare il criterio dello scorrimento dell’elenco solo degli esperti in possesso di una competenza specialistica nel trattamento di una specifica tipologia di utente, come declinata al precedente punto 5; in tale ultimo caso, sarà il direttore dell’ufficio interessato a motivare la richiesta, esponendo le ragioni – una particolare esigenza operativa, la realizzazione di una determinata attività progettuale, il trattamento di una tipologia specifica di persone – che rendono necessario l’impiego di un esperto in possesso della specifica competenza professionale indicata.
  3. La rilevazione del fabbisogno in relazione all’impiego degli esperti è presentata da ciascun ufficio nell’ambito del Documento di programmazione interdistrettuale.
  4. Salvo diverso accordo a livello interdistrettuale tra la direzione UIEPE e la Direzione CGM, gli elenchi saranno amministrati dagli Uffici Interdistrettuali di esecuzione penale esterna, settore che assorbe oltre il 90% degli esperti convenzionati con questo dipartimento. La direzione incaricata della gestione amministrativa dell’elenco individua il nominativo dell’esperto cui attribuire l’incarico secondo le modalità indicate ai precedenti punti 9 e 10; per le necessità dei servizi minorili, i CGM faranno richiesta agli UIEPE corrispondenti che comunicheranno il primo nominativo utili secondo i criteri sopra indicati. Analogamente, per le necessità degli uffici di esecuzione penale esterna, gli UIEPE faranno richiesta ai CGM corrispondenti, laddove l’elenco sia gestito da questi ultimi.

Alcune modifiche ed integrazioni hanno interessato, come sopra evidenziato, anche gli schemi dell’avviso pubblico (comprensivo del modello di domanda di partecipazione alla selezione) e dell’accordo individuale, acclusi alla circolare. Alcune modifiche scaturiscono direttamente dalla rilettura della circolare alla luce delle argomentazioni sopra richiamate; altre da una analisi di alcuni aspetti di natura procedurale o organizzativa ovvero attinenti specificamente al rapporto con il professionista.

Di seguito l’analitica indicazione delle modifiche e/o integrazioni.

AVVISO PUBBLICO

art. 3:

Nel primo punto è stata inserita la laurea triennale quale titolo di studio di ammissione;

Nel quinto punto è stato rettificato il requisito relativo ad eventuali precedenti penali e carichi pendenti.

art. 4:

Con riferimento alla valutazione dei titoli elencati, sono stati eliminati i punteggi precedentemente attribuiti, ai fini della valutazione dell’idoneità;

Ai punti da 1 a 6 sono stati inseriti i titoli di specializzazione e le esperienze professionali da prendere a riferimento qualora l’ufficio interessato chieda di utilizzare il criterio indicato al punto 10.

art. 5:

Con riferimento alla valutazione del colloquio, sono stati eliminati i punteggi precedentemente attribuiti, ai fini dell’idoneità;

L’elenco delle materie del colloquio è stato aggiornato e semplificato.

In relazione all’attuale emergenza pandemica COVID-19 e per la durata della stessa, le Direzioni potranno valutare di sostituire il colloquio in presenza con un video-colloquio svolto in modalità da remoto, eventualmente realizzato su piattaforma Teams o altra piattaforma disponibile.

art. 6:

Al primo comma è stata prevista la possibilità, per ogni aspirante, di presentare la propria candidatura per più distretti di Corte d’Appello, in un’ottica di ampliamento delle opportunità di impiego degli esperti e di potenziamento degli interventi a favore delle persone trattate dagli uffici; è stata, inoltre, eliminata l’opzione di scelta elenco adulti/minori e si è optato per un elenco unico;

Ѐ stato eliminato l’obbligo di presentazione delle pubblicazioni, non più necessarie considerata la soppressione dell’attribuzione del relativo punteggio.

art. 7:

All’ultimo comma, a parziale modifica delle cause di esclusione elencate nella circolare, è stato eliminato il riferimento all’incompatibilità con le funzioni di professionista iscritto all’albo degli avvocati, di giudice di pace e di componente di collegio giudicante dello stesso distretto di Corte d’Appello, considerando il solo vincolo, per il professionista, di astenersi dalla trattazione di procedimenti relativi a “casi” trattati in qualsiasi altro contesto lavorativo o connessi ad altre cause di inconferibilità previste dalla normativa vigente.

art. 8:

Al primo comma è stata semplificata la composizione della commissione per la valutazione dell’idoneità:

Al quinto comma sono state indicate le nuove modalità di costituzione dell’elenco degli esperti.

ACCORDO INDIVIDUALE

art. 3:

Non è stata apportata alcuna modifica confermando quanto disposto nella circolare in merito all’opportunità di non porre limiti al monte ore assegnato agli esperti, lasciandone al direttore la valutazione e la definizione quantitativa sulla base delle esigenze e delle specificità locali. Considerata, tuttavia, la tipologia del rapporto contrattuale, si invitano gli Uffici, in sede di stipula delle convenzioni, a non eccedere nel numero di ore da assegnare agli esperi e a non superare un tetto massimo che, in via prudenziale, può essere individuato nelle 80 ore mensili;

Si ribadisce che tale limite è riferito al rapporto con il singolo professionista e non all'ambito territoriale in cui lo stesso presta la propria opera professionale. Ciascun professionista potrà, pertanto, sottoscrivere più convezioni, anche in diversi ambiti regionali, fermo restando il tendenziale rispetto del limite di cui al punto precedente;

Sarà cura della direzione dell'ufficio che conferisce l'incarico, in sede di stipula della nuova convenzione, acquisire preventivamente dal professionista una dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, in ordine al numero di ore eventualmente assegnato nelle convenzioni già in essere presso altri uffici, in modo da rispettare l’indicazione di cui ai punti precedenti. In tal senso è stato modificato il testo dell'art. 3, comma 1, del fac-simile di accordo.

art. 4:

Non è stata apportata alcuna modifica ma si precisa che il termine della fatturazione quadrimestrale, riportato nella circolare, è meramente ordinatorio e, pertanto, nulla vieta al professionista di presentare la fattura mensilmente ed all’area contabile degli uffici di corrispondere mensilmente l’importo dovuto. Inoltre, in merito alla dichiarazione delle ore di prestazione effettuate, si ribadisce che rimane in capo al direttore dell’Ufficio l’obbligo di attestare la congruità dei tempi dichiarati dal professionista in relazione alle attività svolte ed ai risultati raggiunti;

Si invita, pertanto, ad evitare l’imprudente ed equivoca prassi della timbratura per attestare l’attività di tali professionisti e ad adottare, invece, modalità congruenti con la tipologia di rapporto libero professionale; inoltre si dovrà tenere sempre in debito conto che, nell’ambito di tale tipo di rapporto, le prestazioni debbono essere effettuate nella massima flessibilità dei tempi (anche al di fuori dell’orario di servizio a parziale modifica della circolare) e dei luoghi di lavoro (in ufficio, nel territorio, da remoto), secondo modalità operative condivise ma, pur sempre, rispondenti alle esigenze del servizio ed articolate secondo un calendario definito di concerto con la direzione.

art. 5:

Coerentemente con le modifiche di cui all’art. 3, punto quinto, dello schema di Avviso Pubblico, è stato rettificato il riferimento ad eventuali precedenti penali e carichi pendenti.

art. 11:

Ѐ stato aggiunto un nuovo articolo con riferimento all’elaborazione di un report finale sull’attività complessivamente svolta dall’esperto, a conclusione del rapporto di collaborazione, al fine di permettere le operazioni di verifica e valutazione delle prestazioni erogate.

A conclusione si auspica che possano essere sperimentate negli uffici altre forme di prestazioni professionali a supporto delle attività di osservazione e trattamento, valorizzando le diversificate opportunità di collaborazioni previste dall’art. 80 dell’O.P., in un’ottica di sviluppo e perfezionamento della metodologia multidisciplinare.

In particolare si evidenzia la possibilità di avvalersi di professionisti esperti oltre che in servizio sociale e psicologia, anche in pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, nonché di mediatori culturali ed interpreti, per le attività di osservazione e trattamento a favore di persone straniere o in condizioni di particolare fragilità psichica. Inoltre, si suggerisce di sperimentare la collaborazione degli esperti in pedagogia per la realizzazione di attività socio-culturali ed educative individuali e di gruppo a supporto dei programmi trattamentali.

Si allegano alla presente, per agevolare il lavoro degli Uffici, i nuovi schemi di

Avviso pubblico - formato DOCX - formato PDF

Accordo individuale - formato DOCX - formato PDF

Facsimile della domanda - formato DOCX - formato PDF

Nel raccomandare la pronta attivazione delle procedure per la predisposizione degli elenchi, si conferma che quelli in essere mantengono la loro validità fino alla loro scadenza naturale.

Con l’augurio di buon lavoro si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Esecuzione Penale Esterna
Lucia Castellano 

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
Personale, Risorse e Attuazione dei provvedimenti del giudice minorile
Lucia Castellano