aggiornamento: March 22, 2023

Accordo 22 marzo 2023 - Utilizzazione del fondo risorse decentrate - anno 2020


Ministero della Giustizia

ACCORDO SULL'UTILIZZAZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE 
ANNO 2020


Il giorno 22 marzo 2023 presso la sede del Ministero della giustizia

Le Parti,

Considerate le disponibilità del Fondo risorse decentrate per l’anno 2020 complessivamente pari ad € 47.739.851,00 come di seguito ripartite:

Amministrazione giudiziaria                                 € 40.152.582,00

Amministrazione penitenziaria                             € 4.367.162,00

Amministrazione giustizia minorile e di comunità € 3.220.107,00

                                                                 Totale € 47.739.851,00

Considerate le disponibilità del Fondo risorse decentrate relativo all’Amministrazione degli Archivi notarili, non ricomprese negli stanziamenti di bilancio del Ministero, complessivamente pari a € 618.575,32 per il medesimo anno 2020;

Considerato che gli importi sopra indicati sono da considerare al netto delle somme utilizzate per finanziare le progressioni economiche previste dal C.C.N.I. sottoscritto il 29 luglio 2010 e di quelle utilizzate per finanziare le progressioni economiche del personale come definite dall’art. 3 dell’accordo sottoscritto il 10 novembre 2011, di quelle relative all’Accordo 21 dicembre 2017 nonché di quelle di cui all’Accordo 10 gennaio 2019, considerando, altresì, che risultano tuttora accantonate e disponibili le risorse pari ad € 140.022,00 destinate a finanziare n. 270 passaggi economici del personale dell’Amministrazione giudiziaria previsti dal C.C.N.I. 2010 e dall’art. 1, lett. b), dell’Accordo 2011;

Visti gli articoli 76, 77 e 78 del C.C.N.L. 2016 - 2018 e le disposizioni in materia di particolari posizioni di lavoro contenute nel C.C.N.I. sottoscritto il 29 luglio 2010;

Considerato che le indennità per particolari posizioni di lavoro sono definite e attribuite sulla base dei principi di carattere generale che regolano l’erogazione di tale particolare emolumento ricorrendo le condizioni previste dall’art. 77, comma 2, lett. c) e d), del vigente CCNL 2016-2018, che l’attribuzione non avviene in maniera generalizzata e per prestazioni che rientrano nella mansione del dipendente bensì nei casi in cui tale prestazione comporta un particolare aggravio, disagio, rischio o responsabilità quale presupposto indispensabile per l’attribuzione dell’emolumento, e che il cumulo di compensi o indennità di natura accessoria è ammesso solo nel caso in cui siamo correlati a causali e condizioni formalmente ed oggettivamente diverse;

Visto il sistema di misurazione e valutazione della performance adottato con D.M. 10 maggio 2018;

Considerato che le risorse destinate al fondo di sede e demandate alla contrattazione a livello decentrato devono essere erogate in aderenza ai principi posti dalle vigenti normative in forza dei quali:

  1. il pagamento deve essere correlato all’effettiva realizzazione dei miglioramenti di produttività misurabili e previamente definiti, secondo un metodo di programmazione per obiettivi e non è consentito erogare somme al personale per l’ordinaria attività lavorativa;
  2. deve essere rispettato il principio della correlazione dei premi di produttività all’effettivo incremento della produttività;
  3. non è, pertanto, consentita la c.d. erogazione “a pioggia” dei compensi fondata su motivazioni che si rivelino generiche e non riscontrabili;

Vista la nota prot. DPF-0041073-P -19/05/2022 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio relazioni sindacali, facendo anche proprio quanto evidenziato nella nota prot. 119619 del 18.05.2022 del Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.G.O.P., ha proceduto all’accertamento congiunto previsto dall’art. 40-bis, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 esprimendo parere favorevole, all’ulteriore seguito dell’Ipotesi di accordo sottoscritta in data 22 dicembre 2021 a condizione che vengano recepite le prospettate modifiche e osservazioni;

Ritenuto di condividere e recepire dette osservazioni;

Considerato che nel presente accordo occorre tener conto della programmazione relativa alle progressioni economiche orizzontali con l’impegno delle parti alla ridefinizione dei relativi criteri di valutazione anche attraverso la valorizzazione delle esperienze maturate in servizio;

Ritenute prioritarie le finalità indicate nell’articolato che segue

CONCORDANO

Articolo 1
Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 2
Amministrazione Giudiziaria

Le risorse del Fondo risorse decentrate per l’anno 2020 destinate al personale in servizio presso l’Amministrazione giudiziaria pari ad 40.152.582,00 (importo comprensivo degli oneri a carico dell’amministrazione) al netto delle risorse già utilizzate per finanziare le progressioni economiche citate in premessa, sono destinate:

  1. nella misura massima di € 10.000.000,00 per remunerare le particolari posizioni di lavoro previste dagli articoli 34 (turnazioni), 35 (reperibilità), 36 (maneggio valori), 37 (guida automezzi), 38 (assistenza al magistrato in udienza), 39 (assistenza per l’audizione a distanza), 40 (servizio relazioni con il pubblico) e 41 (indennità di mansione per i centralinisti non vedenti) del C.C.N.I. del 29 luglio 2010 nonché per il pagamento dell’indennità prevista dall’articolo 14, comma 8 (lavoro pomeridiano) del medesimo contratto integrativo, con esclusione, in quest’ultimo caso, di erogazione di indennità per turni pomeridiani. Quanto all’indennità di cui al richiamato art. 38, la stessa viene corrisposta nella misura prevista dall’accordo sull’utilizzazione del Fondo risorse decentrate per l’anno 2010 sottoscritto il 10 novembre 2011. Per le particolari posizioni di lavoro previste dagli articoli 34 e 35 del citato C.C.N.I. del 29 luglio 2010 continuano ad applicarsi le discipline in atto definite sulla base dei precedenti C.C.N.L. come indicato dagli articoli 19 e 20 del C.C.N.L. relativo al personale del comparto funzioni centrali per il triennio 2016 – 2018.
  2. Nella misura di € 5.000.000,00 per remunerare il personale in base all’apporto individuale profuso nell’attività lavorativa, sulla base della valutazione (Sistema di misurazione e valutazione della performance) e di quanto previsto dalla normativa vigente avuto riguardo alle disposizioni impartite in materia, secondo i seguenti coefficienti:

    valutazioni comprese tra 81 e 100         coeff. 1,00
    valutazioni comprese tra 41 e 80           coeff. 0,80
    valutazioni comprese tra 20 e 40           coeff. 0,40

    Ad una quota pari al 5% (con arrotondamento all’unità superiore) del personale soggetto alla valutazione della performance che ha conseguito il punteggio più elevato è attribuita la maggiorazione di cui all’art. 78 del CCNL Funzioni centrali 2016-2018 e, a tal fine, il premio individuale viene quantificato sulla base del coefficiente 1,30.

    Nel caso di parità di punteggio il personale ricompreso nella quota del 5% viene individuato sulla base dell’anzianità nella fascia economica di appartenenza e, in via residuale, dell’anzianità anagrafica.
     
  3. Nella misura di € 25.152.582,00 per finanziare il fondo di sede da contrattare a livello decentrato entro 60 giorni dalla data di avvio della fase attuativa del presente accordo, che sarà comunicata con apposita circolare dell’amministrazione centrale.

Tali risorse sono destinate, in misura non superiore all’80 per cento, all’erogazione di compensi finalizzati all’incentivazione della produttività e alla valorizzazione del merito, determinati sulla base dei seguenti elementi:

  • incremento dei livelli di efficacia ed efficienza dei servizi istituzionali come risultanti dalla perfomance dell’unità organizzativa o di specifiche aree di responsabilità;
  • assiduità partecipativa anche desumibile dai dati risultanti dal sistema di rilevazione delle presenze utilizzato presso ciascun ufficio;
  • parametri di differenziazione individuati sulla base dell’indennità di amministrazione.

La performance dell’unità o area organizzativa viene valutata sulla base dei risultati connessi alle attività e agli obiettivi oggetto di almeno uno dei seguenti documenti previsti nell’ambito dell’amministrazione giudiziaria:

  1. piano della performance;
  2. Documento organizzativo generale predisposto dal Capo dell’Ufficio sulla base delle indicazioni fornite dal Consiglio superiore della magistratura a seguito della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2017/2019 approvata con Delibera di Plenum in data 25 gennaio 2017 – Prot. n. 1318 del 26.1.2017, così come modificata alla data del 22 maggio 2019 (c.d. circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli Uffici giudicanti), in conformità alle disposizioni previste dall’art. 7 bis R.D. n. 12 del 1941 e successive modificazioni e integrazioni, per gli Uffici giudicanti; per gli Uffici del giudice di pace si deve fare riferimento ad analogo documento previsto dalla circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici del giudice di pace per il triennio 2018-2020, approvata dal Consiglio superiore della magistratura con delibera del 13 giugno 2018 (triennio 2018-2020);
  3. Progetto organizzativo generale predisposto ai sensi della Circolare sulla organizzazione degli Uffici di Procura (delibera del 16 novembre 2017 e succ.mod. al 18 giugno 2018), e dalle risoluzioni del Consiglio superiore della magistratura per gli Uffici requirenti;
  4. Programma per la gestione dei procedimenti civili di cui all’art. 37, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
  5. Programma delle attività annuali previsto dall’art. 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240;
  6. Altri programmi ispirati a best practices formalmente adottati e implementati nell’ambito degli uffici giudiziari e altri progetti di sviluppo organizzativo (anche di tipo informatico) condotti dall’Ufficio nell’anno di riferimento.

Il grado di conseguimento degli obiettivi dell’unità o area organizzativa, attestato dal responsabile della struttura ed espresso in termini percentuali, incide sulla valutazione del personale secondo la seguente parametrazione:

Conseguimento obiettivo  - incidenza sulla valutazione

> 80%                                     100%

> 60% fino a 80%                    80%

> 40% fino a 60%                    60%

> 25% fino a 40%                    40%

fino a 25%                               0%

La quota rimanente, di importo non inferiore al 20 per cento, viene destinata alla ulteriore valorizzazione e remunerazione di apporti individuali particolarmente significativi che hanno consentito, conferendo un impulso decisivo, il perseguimento delle performances dell’Ufficio come definite nel precedente punto, avuto anche riguardo a quanto previsto dalla precedente lett. b).

Le risorse individuate di cui alle precedenti lettere b) e c) vengono distribuite a livello distrettuale sulla base del personale in organico e divise proporzionalmente al personale presente nell’ambito dei corrispondenti uffici. Per la Direzione generale dei sistemi informativi il fondo sarà calcolato sulla base del personale in servizio, compreso il personale distaccato che non verrà considerato negli organici degli uffici di appartenenza.

Nelle more della soluzione delle criticità connesse all’erogazione dei compensi accessori in favore del personale di cui si avvale la Scuola superiore della magistratura ai sensi dell’art. 1, comma 4, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, nell’ambito del medesimo fondo di sede un importo pari ad € 35.000,00 viene destinato alla remunerazione delle particolari posizioni di cui all’articolo 37 del citato C.C.N.I. del 29 luglio 2010 nonché, per la quota residua, all’incentivazione di detto personale, da contrattare sulla base delle finalità e dei criteri previsti nel presente accordo.

Analogamente, per il personale assegnato all’Ufficio del garante nazionale delle persone detenute o private della libertà personale un importo pari ad € 24.000,00 viene destinato, nell’ambito del medesimo fondo di sede, all’incentivazione di detto personale, da contrattare sulla base delle finalità e dei criteri previsti nel presente accordo.

Le eventuali maggiori disponibilità, accertate a consuntivo, rispetto alle finalizzazioni individuate al precedente punto a) sono destinate ad incrementare le risorse destinate al fondo di sede.

Ai fini della programmazione delle progressioni economiche all’interno delle aree, per il Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi resta confermato l’importo di € 8.000.000,00 di cui all’accordo relativo al Fondo risorse decentrate per l’anno 2019, sottoscritto il 18 ottobre 2021, e fatta salva la prevista possibilità di un aumento di detto importo sulla base della eventuale puntuale quantificazione delle risorse avente carattere di certezza e di stabilità.

Art.  3
Amministrazione Penitenziaria

  1. Le risorse del Fondo risorse decentrate per l’anno 2020 destinate al personale in servizio presso l’Amministrazione penitenziaria pari a euro 4.367.162,00 (importo comprensivo degli oneri a carico dell’Amministrazione), al netto delle risorse già utilizzate per finanziare le progressioni economiche citate in premessa, sono destinate:
    1. nella misura di € 1.080.000,00 per il pagamento delle indennità previste per le "posizioni organizzative", come da allegato DAP n.1. Nei limiti di tali risorse, ove necessario, potranno essere apportate a livello centrale variazioni al predetto allegato, comunque nel rispetto degli importi unitari ivi previsti, contenuti nei valori di cui all’art. 18, comma 3 del CCNL sottoscritto il 16 febbraio 1999.
    2. nella misura massima di € 1.384.000,00 per remunerare "particolari posizioni" di lavoro previste dagli artt. 43 a 51 del citato C.C.N.I., di cui all’allegato DAP n.2” e degli importi delle indennità precedentemente retribuite con l’ex capitolo 2010, rideterminate dall’art. 50 del predetto C.C.N.I;
    3. nella misura di € 342.193,67 per finanziare il fondo di sede da contrattare a livello decentrato, per incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, sulla base della valutazione e di quanto previsto dalla normativa vigente e salvaguardando la destinazione di almeno il 20% delle somme alla valorizzazione del merito e della qualità delle prestazioni lavorative con riferimento alla successiva lettera d);
    4. nella misura di € 1.560.968,33 per remunerare il personale in base all’apporto individuale profuso nell’attività lavorativa, sulla base della valutazione (Sistema di misurazione e valutazione della performance) e di quanto previsto dalla normativa vigente avuto riguardo alle disposizioni impartite in materia, secondo i seguenti coefficienti:
      • valutazioni comprese tra 81 e 100     coeff. 1,00
      • valutazioni comprese tra 41 e 80       coeff. 0,80
      • valutazioni comprese tra 20 e 40       coeff. 0,40

Ad una quota pari al 5% (con arrotondamento all’unità superiore) del personale soggetto alla valutazione della performance che ha conseguito il punteggio più elevato è attribuita la maggiorazione di cui all’art. 78 del CCNL Funzioni centrali 2016-2018 e, a tal fine, il premio individuale viene quantificato sulla base del coefficiente 1,30.

Nel caso di parità di punteggio il personale ricompreso nella quota del 5% viene individuato sulla base dell’anzianità nella fascia economica di appartenenza e, in via residuale, dell’anzianità anagrafica.

  1. Le risorse individuate di cui al punto 1, lettere c) e d), saranno distribuite in base all’organico vigente dei provveditorati regionali e divise fra gli istituti e servizi sulla base del personale effettivamente presente per l’anno di riferimento.

Le eventuali maggiori disponibilità, accertate a consuntivo, rispetto alle finalizzazioni individuate al precedente punto 1 lettere a), b) e c) sono destinate ad incrementare le risorse di cui al punto 1, lettera d) del presente articolo.

Ai fini della programmazione delle progressioni economiche all’interno delle aree, per il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria resta confermato l’importo di € 424.300,00 di cui all’accordo relativo al Fondo risorse decentrate per l’anno 2019, sottoscritto il 18 ottobre 2021, e fatta salva la prevista possibilità di un aumento di detto importo sulla base della eventuale puntuale quantificazione delle risorse avente carattere di certezza e di stabilità.

Art.  4
Amministrazione della Giustizia Minorile e di Comunità

  1. Le risorse del fondo unico di amministrazione per l’anno 2020, ammontanti a complessivi € 3.220.107,00 compresi gli oneri a carico dell’amministrazione, al netto delle somme utilizzate per finanziare le progressioni economiche previste dal C.C.N.I. sottoscritto il 29 luglio 2010, di quelle utilizzate per finanziare le progressioni economiche del personale come definite dall’art. 3 dell’Accordo sottoscritto il 10 novembre 2011, dall’art. 8 dell’Accordo 21 dicembre 2017 e dall’art.8 dell’Accordo 10 gennaio 2019, sono utilizzate:
     
    1. nella misura massima di € 742.775,00 per il pagamento delle indennità previste per le "posizioni organizzative" di cui all’art. 58 del C.C.N.I. del 29 luglio 2010 (allegato DGMC n.1);
       
    2. nella misura massima di € 900.000,00 per il pagamento in favore dei centralinisti non vedenti dell’indennità prevista all’articolo 57 del C.C.N.I. e per remunerare le particolari posizioni di lavoro previste agli 54, 55, e 56, l’indennità di cui all’art. 14, comma 8 (lavoro pomeridiano) del C.C.N.I. del 29 luglio 2010 e quanto previsto all’allegato DGMC n.2;
       
    3. nella misura di € 284.438,00 per finanziare il fondo di sede a disposizione della contrattazione decentrata per incentivare la produttività sulla base della valutazione e di quanto previsto dalla normativa vigente e salvaguardando la destinazione di almeno il 20% delle somme alla valorizzazione del merito e della qualità delle prestazioni lavorative con riferimento alla successiva lettera d);
       
    4. nella misura di € 1.292.894,00 per remunerare il personale in base all’apporto individuale profuso nell’attività lavorativa sulla base della valutazione (Sistema di misurazione e valutazione della performance) e di quanto previsto dalla normativa vigente avuto riguardo delle disposizioni impartite in materia, secondo i seguenti coefficienti:
      • valutazioni comprese tra 81 e 100     coeff. 1,00
      • valutazioni comprese tra 41 e 80       coeff. 0,80
      • valutazioni comprese tra 20 e 40       coeff. 0,40

Ad una quota pari al 5% (con arrotondamento all’unità superiore) del personale soggetto alla valutazione della performance che ha conseguito il punteggio più elevato è attribuita la maggiorazione di cui all’art. 78 del CCNL Funzioni centrali 2016-2018 e, a tal fine, il premio individuale viene quantificato sulla base del coefficiente 1,30.

Nel caso di parità di punteggio il personale ricompreso nella quota del 5% viene individuato sulla base dell’anzianità nella fascia economica di appartenenza e, in via residuale, dell’anzianità anagrafica.

  1. Le eventuali maggiori disponibilità, accertate a consuntivo, rispetto alle finalizzazioni individuate al precedente punto 1 lettere a), e b), sono destinate ad incrementare le risorse di cui al punto 1, lettera d) da attribuire ai dipendenti beneficiari del fondo sulla base della valutazione e di quanto previsto dalla normativa vigente.

Le risorse saranno distribuite sulla base del personale previsto nell’ultima dotazione organica di sede (D.M. 19.11.2020).

Ai fini della programmazione delle progressioni economiche all’interno delle aree, per il Dipartimento della giustizia minorile e di comunità resta confermato l’importo di € 338.750,00 di cui all’accordo relativo al Fondo risorse decentrate per l’anno 2019, sottoscritto il 18 ottobre 2021, e fatta salva la prevista possibilità di un aumento di detto importo sulla base della eventuale puntuale quantificazione delle risorse avente carattere di certezza e di stabilità.

Articolo 5
Amministrazione degli Archivi Notarili

Le somme del fondo risorse decentrate (già fondo unico di amministrazione), comprensive degli oneri a carico dell’amministrazione ma al netto della spesa annua sostenuta per finanziare le progressioni economiche attribuite negli anni precedenti, tenuto conto altresì di risorse aggiuntive affluite per effetto di risparmi conseguiti a seguito delle cessazioni intervenute, ammontano (salvo diversa determinazione) ad € 618.575,32.

Esse sono utilizzate:

  1. nella misura di € 230. 959,00, per il pagamento delle indennità previste dall’art. 62 C.C.N.I. 29 luglio 2010 per le “posizioni organizzative”, così come individuate dal “FUA 2010- allegato AA. NN. N.1”.
     
  2. nella misura massima di € 40.000,00 per remunerare particolari posizioni di lavoro previste dagli articoli 60 e 61 del C.C.N.I. 29 luglio 2010, nonché per corrispondere a personale distaccato presso l’UCAN dall’Amministrazione della Giustizia minorile l’indennità di turnazione di cui all’art.54 del menzionato contratto, per le connesse funzioni svolte;
     
  3. nella misura di € 41.714,00 per remunerare il personale in base all’apporto individuale profuso nell’attività lavorativa, sulla base della valutazione (Sistema di misurazione e valutazione della performance) e di quanto previsto dalla normativa vigente avuto riguardo alle disposizioni impartite in materia, secondo i seguenti coefficienti:
    • valutazioni comprese tra 81 e 100        coeff. 1,00
    • valutazioni comprese tra 41 e 80          coeff. 0,80
    • valutazioni comprese tra 20 e 40          coeff. 0,40

Ad una quota pari al 5% del personale soggetto alla valutazione della performance che ha conseguito il punteggio più elevato è attribuita la maggiorazione di cui all’art. 78 del CCNL Funzioni centrali 2016-2018 e, a tal fine, il premio individuale viene quantificato sulla base del coefficiente 1,30.

Nel caso di parità di punteggio il personale ricompreso nella quota del 5% viene individuato sulla base dell’anzianità nella fascia economica di appartenenza e, in via residuale, dell’anzianità anagrafica.

  1. nella misura di € 305.902,32 per finanziare il fondo di sede da contrattare a livello decentrato, al fine di remunerare eventuali ulteriori particolari posizioni di lavoro e al fine di erogare compensi finalizzati all’incentivazione della produttività e alla valorizzazione del merito, sulla base delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. A tale ultimo scopo si terrà conto dei elementi:
  • incremento dei livelli di efficacia ed efficienza dei servizi istituzionali, come risultanti dalla performance dell’unità organizzativa o di specifiche aree di responsabilità;
  • apporto individuale profuso nell’attività lavorativa, tenuto conto anche dell’assiduità partecipativa, desumibile dai dati risultanti dal sistema di rilevazione delle presenze utilizzato presso ciascun ufficio;
  • parametri di differenziazione individuati sulla base dell’indennità di amministrazione.

La performance dell’unità o area organizzativa, in considerazione del peculiare assetto organizzativo degli uffici interessati, viene valutata sulla base dei risultati connessi alle attività svolte e agli obiettivi fissati, collegati a quelli che formano oggetto di almeno uno dei seguenti documenti, previsti nell’ambito dell’amministrazione degli archivi notarili:

  1. piano della performance;
  2. standard di qualità per i servizi erogati all’utenza e nei rapporti con i fornitori;
  3. programmi di diffusione di best practices formalmente adottati nell’ambito degli archivi notarili e progetti di corretta conservazione del materiale documentario.

Il grado di conseguimento degli obiettivi dell’unità o area organizzativa, attestato in termini percentuali dal responsabile della struttura, incide sui compensi diretti ad incentivare la produttività del personale secondo i seguenti parametri:

Conseguimento obiettivo - incidenza sulla valutazione

> 80%                                 100%

> 60% fino a 80%                80%

> 40% fino a 60%                60%

> 25% fino a 40%                40%

fino a 25%                           0%

Un importo nella misura di € 12.236,00 viene destinata alla valorizzazione e remunerazione di apporti individuali particolarmente significativi che hanno impresso un impulso decisivo al perseguimento delle performances dell’Ufficio, avuto anche riguardo a quanto previsto dalla precedente lett. c).

Le risorse saranno distribuite proporzionalmente all’organico dei singoli uffici.

Le eventuali maggiori disponibilità, accertate a consuntivo, rispetto alle finalizzazioni individuate ai precedenti punti a), b) incideranno sulle risorse destinate al fondo di sede.

Ai fini della programmazione delle progressioni economiche all’interno delle aree, per l’Amministrazione degli archivi notarili resta confermato l’importo di € 90.000,00 di cui all’accordo relativo al Fondo risorse decentrate per l’anno 2019, sottoscritto il 18 ottobre 2021, e fatta salva la prevista possibilità di un aumento di detto importo sulla base della eventuale puntuale quantificazione delle risorse avente carattere di certezza e di stabilità.

PER LA PARTE PUBBLICA
 

PER LA PARTE SINDACALE
CONFSAL UNSA
FP CGIL
CISL FP
UIL PA
CONFINTESA FP
(già FEDERAZIONE NAZ. INTESA F.P)
F.L.P.
U.S.B.