Reclamo giurisdizionale in materia disciplinare

aggiornamento: 16 luglio 2018

L’art.69 della legge 26 luglio 1975 n. 354 sull’ordinamento penitenziario attribuisce al magistrato di sorveglianza funzioni di vigilanza e di intervento per eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati e degli internati.
Il sistema di tutela è stato innovato dal decreto legge 23 dicembre 2013 n.146  che ha introdotto nell'ordinamento penitenziario il reclamo giurisdizionale (art.35 bis) rivolto a persone detenute o internate che abbiano subito una lesione di un diritto fondamentale in seguito a un provvedimento (reclamo in materia disciplinare) o a una condotta illegittima dell'amministrazione penitenziaria (reclamo giurisdizionale per condotta illegittima dell’amministrazione).
Il reclamo deve riguardare posizioni soggettive che sorgono e si sviluppano nell'ambito dell’esecuzione penale e, se accolto, consente di ottenere l’annullamento del provvedimento o l’eliminazione della condotta dell’amministrazioneche hanno determinato un grave pregiudizio al detenuto o all’ internato. Il reclamo al magistrato di sorveglianzaconsente invece di ottenere il risarcimento del danno subìto, per il quale è competente il giudice civile.

La persona detenuta o internata che abbia subito la lesione di un diritto fondamentale in seguito a un provvedimento disciplinare può presentare reclamo giurisdizionale in materia disciplinare.

ll reclamo può riguardare

  • sotto il profilo di legittimità, l’esercizio del potere disciplinare, la contestazione degli addebiti, la facoltà di discolpa
  • sotto il profilo del merito, le sanzioni disciplinari dell'isolamento durante la permanenza all'aria aperta e dell'esclusione dalle attività in comune (art. 39 comma 1, numeri 4 e 5 della legge 354/75).

Il reclamo può essere presentato dal detenuto o dall’avvocato munito di procura speciale

È proposto al magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto di pena dove l'interessato è detenuto o internato.

Il reclamo si può fare entro 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento disciplinare.

L’accoglimento del reclamo provoca l’ annullamento del provvedimento.

Il procedimento (artt. 666 e 678 del c.p.p.)

Se il magistrato ritiene il reclamo ammissibile, fissa la camera di consiglio e ne dà avviso, oltre che alle parti e ai difensori, anche all'amministrazione interessata.
Contro la decisione del magistrato di sorveglianza può essere proposto reclamo al tribunale di sorveglianza nel termine di 15 giorni dalla data di notifica o comunicazione dell’avviso di deposito della decisione stessa;
Contro la decisione del tribunale di sorveglianza si può proporre ricorso in cassazione per violazione di legge nel termine di 15 giorni dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito della decisione stessa.

In caso di mancata esecuzione del provvedimento da parte dell’amministrazione, la persona detenuta o internata o il difensore possono chiedere il giudizio di ottemperanza al magistrato stesso che ha emesso il provvedimento.

Se il magistrato accoglie la richiesta può decidere in tre diversi modi:

  • ordinare all’amministrazione l'ottemperanza, indicando modalità e tempi di adempimento, tenuto conto del programma attuativo predisposto dall'amministrazione al fine di dare esecuzione al provvedimento, sempre che detto programma sia compatibile con il soddisfacimento del diritto;
  • dichiarare nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del provvedimento rimasto ineseguito;
  • nominare, all’occorrenza, un commissario ad acta.

Avverso il provvedimento emesso dal magistrato di sorveglianza in sede di ottemperanza è ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge.

Riferimenti normativi

  • art 35 bis legge 354/75 ord. penit.
  • art 69 comma 6 lettera a) e b) della legge 354/75
  • decreto legge 23 dicembre 2023 n.146



Legislazione

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