Titoli professionali: riconoscimento titoli conseguiti in Paesi extra-comunitari

aggiornamento: 24 luglio 2023

I professionisti che hanno conseguito il titolo professionale in un Paese non appartenente all’Unione Europea e vogliono esercitare in Italia la propria attività devono chiedere il riconoscimento del titolo professionale.
Oltre ai cittadini comunitari, anche ogni cittadino straniero che ne faccia richiesta può chiedere il riconoscimento del proprio titolo professionale.
Il riconoscimento di titoli professionali conseguiti in ambito extra-comunitario implica alcune formalità in più, rispetto al riconoscimento di titoli conseguiti in ambito comunitario, sotto il profilo della documentazione che deve essere presentata.

Le professioni per le quali si chiede il riconoscimento al Ministero della giustizia

  • agente di cambio
  • agrotecnico / agrotecnico laureato
  • assistente sociale / assistente sociale junior
  • attuario / attuario junior
  • avvocato
  • dottore commercialista ed esperto contabile
  • dottore agronomo e dottore forestale / agronomo e forestale / zoonomo / biotecnologo agrario
  • geologo / geologo junior
  • geometra e geometra laureato
  • giornalista
  • ingegnere civile e ambientale, ingegnere industriale, ingegnere dell’informazione, ingegnere civile e ambientale junior, ingegnere industriale junior, ingegnere dell’informazione junior
  • perito agrario e perito agrario laureato
  • perito industriale e perito industriale laureato
  • tecnologo alimentare


La presentazione delle domande
Si deve presentare domanda di riconoscimento secondo il modulo indicato.
Al momento della presentazione, i moduli per le richieste devono essere già compilati, corredati dalla documentazione inserita negli elenchi, con la copia autenticata di un documento di riconoscimento e due marche da bollo del valore di euro 16,00 ciascuna.

Il modulo di domanda di riconoscimento è diverso a seconda che la domanda stessa venga presentata da un cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia o da un cittadino straniero che invii la domanda dall'estero, e che intenda utilizzare il riconoscimento del titolo professionale al fine di ottenere il visto di ingresso in Italia per lavoro autonomo.
In quest'ultimo caso, lo straniero deve richiedere al Ministero della Giustizia la dichiarazione che non sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività professionale, ai sensi dell'art.39 del D.P.R. 394/99.
La dichiarazione è rilasciata quando sono soddisfatte tutte le condizioni e i presupposti previsti dalla legge per il rilascio del titolo abilitativo richiesto; in particolare, per ottenere tale dichiarazione, lo straniero dovrà produrre la stessa documentazione richiesta agli stranieri che, avendo già avuto il visto di ingresso e soggiornando in Italia, presentino domanda di riconoscimento del titolo professionale.

L’esame delle domande
Se dall’esame della domanda emerga la non conoscenza di materie considerate fondamentali per lo svolgimento della professione in Italia, potrebbe essere chiesto all’interessato il superamento di una prova attitudinale o di seguire un tirocinio di adattamento (quest’ultimo però è escluso per le professioni di avvocato, dottore commercialista e revisore contabile). Vengono valutati però anche studi ed esperienze professionali, se documentati, al fine di un’eventuale diminuzione della misura compensativa.

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