Strumenti normativi contro la criminalità economica

aggiornamento: 14 luglio 2014

Interventi in materia di contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti

In un momento di delicata fase economica occorre adottare specifiche misure finalizzate a tutelare e sostenere le attività imprenditoriali dai rischi di contaminazione criminale del mercato, come tali devastanti la libera concorrenza e la stessa capacità  del sistema produttivo di attrarre investimenti e sostenere la crescita economica.

Pertanto, il programmato intervento normativo si propone rilevanti modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, per rafforzare l’azione di contrasto del fenomeno corruttivo (a cui si connettono, secondo quel che è il dato di esperienza, alcuni reati societari) e dell’illecita accumulazione di ricchezza ad opera della criminalità organizzata, anche e soprattutto di natura mafiosa.

In particolare, proprio per quello che concerne la criminalità organizzata, specie di tipo mafioso, si muove dalla consapevolezza che la dimensione economica del fenomeno e la capacità delle organizzazioni di insinuarsi nel tessuto economico e istituzionale impongono azioni mirate.

L’intervento è dunque finalizzato a rendere più efficace l’azione di contrasto dello Stato, mediante l’aggressione ai benefici patrimoniali delle organizzazioni criminali e l’ostacolo al riutilizzo del denaro di derivazione criminosa.
Occorre, infatti, rafforzare gli strumenti a disposizione delle autorità preposte, per consentire un’efficace azione di repressione delle condotte delittuose di quanti si determinano a commettere reati nella convinzione che il crimine produca ricchezza, senza che la sanzione detentiva, ove applicata, possa annullarne gli effetti.


Impedire l’utilizzo di capitali accumulati in modo illecito: introduzione del reato di autoriciclaggio

Quelli previsti in tale specifico ambito sono tra i più significativi dell’intera riforma, oltre che maggiormente innovativi sul piano dell’avanzamento della tutela penale.

Si prevede l’introduzione nel sistema penale del reato di autoriciclaggio (che si realizza con una condotta, allo stato attuale, priva di sanzione) e si dà così risposta, sul punto, anche a svariate sollecitazioni formulate in sede sovranazionale ed internazionale.

La nuova ipotesi di reato sanziona l’autore di un delitto non colposo che sostituisca, trasferisca o impieghi denaro, beni o altre utilità provenienti da tale delitto in attività di carattere imprenditoriale o finanziario.

La finalità è di reprimere le diverse forme di reinvestimento in attività imprenditoriali dei proventi, anche ingenti, di reato, il tutto in un’ottica direttamente funzionale al contrasto ai patrimoni illeciti.


Bilanci trasparenti per un mercato trasparente: nuove sanzioni per il falso in bilancio

Profonda revisione delle disposizioni relative al falso in bilancio, sostenuta dal bisogno di garantire ai creditori, ai lavoratori e ai soci una fedele rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale delle singole società, anche per consentire investimenti di terzi.

Sono eliminate, in particolare, le  zone d’ombra e di non punibilità che finivano per incentivare meccanismi artificiosi tanto più difficili da scoprire quanto maggiori fossero le dimensioni della società.

Un ulteriore intervento di particolare rilevanza è quello relativo all’allargamento dei presupposti per la confisca allargata (o per sproporzione), applicabile ai soggetti condannati in relazione a determinate ipotesi di reato e in riferimento ai beni di cui gli stessi siano titolari senza poterne giustificare la provenienza e la cui entità sia sproporzionata rispetto al loro reddito; è quindi prevista l’applicazione di tale particolare normativa anche agli autori di ulteriori fattispecie di reato, tra cui quella delle attività organizzate che siano finalizzate al traffico illecito di rifiuti.


Interventi in materia di corruzione e concussione

In riferimento a tale settore, si prevede di applicare il trattamento sanzionatorio in materia di concussione anche nei confronti dell’incaricato di pubblico servizio, in tal modo estendendo la norma a un’area di soggetti investiti di compiti di interesse pubblico più ampia rispetto di quella attuale ( si pensi agli amministratori di società a capitale pubblico).

Inoltre, si prevede che l’esercizio dell’azione penale per alcuni dei più gravi reati contro la pubblica amministrazione sia comunicato immediatamente all’Autorità Nazionale Anti Corruzione e alla Corte dei Conti, anche qualora non derivi danno diretto per l’erario, in modo che possano esplicare i loro compiti di istituto disponendo delle necessarie informazioni.

Estendere gli strumenti di indagine finalizzati al contrasto alla criminalità organizzata anche ai reati di corruzione e affini. 


Interventi sul reato di associazione a delinquere di stampo mafioso

Al fine di rafforzare la tutela penale e di omogeneizzare il trattamento già previsto per altri reati associativi (come quelli in materia di traffico di sostanze stupefacenti) si prevede un inasprimento del trattamento sanzionatorio per il delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso, con l’innalzamento delle pene detentive.


Partecipazione a distanza al procedimento penale

In un’ottica di risparmio complessivo di spesa, oltre che di tutela dell’ordine pubblico, è estesa la possibilità di ricorrere alla partecipazione a distanza al giudizio penale del soggetto detenuto al di fuori della circoscrizione del giudice, mediante lo strumento della videoconferenza.

In particolare, è previsto che il giudice possa disporre la partecipazione a distanza del soggetto ristretto per taluni reati di particolare gravità (tra cui quelli in materia di criminalità organizzata) anche quando il procedimento riguardi fatti diversi e, in ipotesi, meno gravi di quelli per cui il soggetto si trova nello stato di detenzione.


Interventi in materia di costruzione di una memoria condivisa delle vittime innocenti della mafia e del terrorismo

E’ necessario prevedere interventi normativi finalizzati alla costruzione di una memoria condivisa degli avvenimenti più tragici che hanno caratterizzato la recente storia del nostro Stato e, in particolare, degli omicidi e delle stragi di stampo mafioso e terroristico.

In questa prospettiva, raccogliendo anche la sollecitazione del mondo del volontariato e dell’associazionismo impegnato nell’affermazione dei valori della legalità e della solidarietà , viene prevista l’istituzione – di alto significato simbolico – di una “Giornata della legalità e della memoria” (il 21 marzo di ogni anno), in occasione della quale è prevista l’organizzazione, presso le sedi delle istituzioni e le scuole di ogni ordine e grado, di iniziative pubbliche aventi tale oggetto.

Inoltre, in favore delle vittime di tali gravissimi reati e dei loro superstiti, vengono previste misure tese ad agevolare la loro partecipazione e i loro interventi ad iniziative di costruzione di una memoria condivisa.
 

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