Avvocato nell'Unione europea

aggiornamento: 8 marzo 2021

Per ottenere il riconoscimento del titolo professionale di avvocato, così come di altri titoli professionali conseguiti nell'ambito dell'Unione Europea ai fini dell'esercizio della professione in Italia, è possibile seguire il procedimento di riconoscimento dei titoli professionali come previsto dal decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che attua la direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

Ai sensi dell’art. 22.2 del d.lgs. n. 206/2007, il riconoscimento della professione di avvocato è subordinato al superamento di una misura compensativa. In tale ambito, il Regolamento di attuazione approvato con d.m. 28 maggio 2003, n. 191 e previsto all'art. 9 del d.lgs. 115/1992 (sostituito dal d.lgs. n. 206/2007) in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato.

Il profilo professionale di Avvocato nell'Unione europea presenta comunque delle particolarità, rappresentate da due direttive settoriali: 

  • la Direttiva 98/5/CE, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui é stata acquisita la qualifica professionale, recepita in Italia con il d.lgs. 2 febbraio 2001 n. 96.
  • la Direttiva 249/1977/CE, recepita in Italia con la l. 9 febbraio 1982, n.31, che disciplina la libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri della Comunità europea.