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Avvocato nella Comunità europea

Per ottenere il riconoscimento del titolo professionale di avvocato, così come di altri titoli professionali conseguiti nell'ambito dell'Unione Europea ai fini dell'esercizio della professione in Italia, è possibile seguire il procedimento di riconoscimento dei titoli professionali come previsto dal decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che attua la direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.
Ai sensi dell’art. 22.2 del D.Lgs. n. 206/2007, il riconoscimento della professione di avvocato è subordinato al superamento di una misura compensativa. In tale ambito, il Regolamento di attuazione approvato con D.M. 28 maggio 2003, n. 191 e previsto all'art. 9 del D.Lgs. 115/1992 (sostituito dal D.Lgs. n. 206/2007) in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato.

Il profilo professionale di Avvocato nella Comunità europea presenta comunque delle particolarità, rappresentate da due direttive settoriali:
 
  -  la Direttiva 98/5/CE, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui é stata acquisita la qualifica professionale, recepita in Italia con il D.Lgs. 2 febbraio 2001 n. 96.
   
- la Direttiva 249/1977/CE, recepita in Italia con la L. 9 febbraio 1982, n.31, che disciplina la libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri della Comunità europea.