La Procura generale della Corte di cassazione

aggiornamento: 25 marzo 2011


Funzioni, struttura ed organizzazione interna

In Italia esiste una sola Corte suprema di cassazione che, in materia penale e civile, non giudica (in linea di principio) nel merito dei procedimenti, ma solamente in relazione all’applicazione corretta della legge da parte delle corti d’appello e dei tribunali. A fianco della Corte si colloca una Procura generale che ha l’incarico di esprimere i suoi pareri, «nel solo interesse della legge», alle Sezioni della Corte prima che decidano. La Procura generale presso la Corte di cassazione italiana non è il vertice gerarchico delle procure territoriali.

Funzioni in materia civile

Il Procuratore generale deve intervenire in tutti i procedimenti e non può scegliere i ricorsi sui quali esprimere o non esprimere pareri. Può anche proporre dei ricorsi «nell’interesse della legge» (art. 363 c.p.c.) nel momento in cui viene a sapere che è stato presa una decisione contraria alle leggi, quando le parti private non hanno presentato ricorso.
In Italia un’importanza particolare è data alle questioni che riguardano la giurisdizione, sia che si tratti di giurisdizione interna (giudici ordinari o tribunali amministrativi), sia che si tratti della giurisdizione nei confronti degli stranieri e, più in generale, delle questioni di giurisdizione internazionale. Tutti questi ricorsi sono decisi dalle Sezioni Unite della Corte e la Procura deve presentare le sue conclusioni per iscritto.

Funzioni in materia penale

Anche qui il Procuratore deve intervenire, presentando le sue conclusioni, in ciascun ricorso proposto davanti alla Corte. Il Procuratore generale non è vincolato dalle conclusioni dei rappresentanti del Pubblico Ministero nei giudizi di merito, anche se sono loro che hanno presentato il ricorso.
La legge assegna al Procuratore generale il controllo sulla Direzione Nazionale Anti-mafia (una procura nazionale incaricata del coordinamento tra le diverse inchieste sulla criminalità organizzata); inoltre, è il solo organo che ha il potere di risolvere i conflitti di competenza, positivi o negativi, tra due o più procure territoriali.


Funzioni in materia disciplinare

La Procura generale è incaricata di occuparsi dei procedimenti disciplinari che riguardano tutti i magistrati, la procura e la sede centrale. La Procura condivide questa competenza con il Guardasigilli-Ministro della Giustizia. Dopo la riforma del 2006, il procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati è divenuto obbligatorio per il Procuratore generale, ma resta facoltativo per il Guardasigilli.
Il servizio disciplinare, sotto la diretta responsabilità del Procuratore generale, è coordinato da un Avvocato generale e comprende venti sostituti, così suddivisi: dieci per le inchieste disciplinari e dieci per i procedimenti formali e le udienze davanti alla sezione disciplinare presso il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM).

Il decreto del Governo n.109/2006 prevede un sistema completo di violazioni e di sanzioni. Per ogni fascicolo disciplinare vi è una pre-istruzione (durata massima: un anno) da parte di un Sostituto delegato, in seguito alla quale egli deve proporre al Procuratore generale l’archiviazione o l’azione disciplinare.

L’azione formale deve essere conclusa nel termine di due anni. Le archiviazioni devono essere motivate e comunicate al Guardasigilli che può domandare l’esercizio dell’azione disciplinare nel caso in cui sia di diverso parere, il che avviene molto raramente. In tal caso il Procuratore è obbligato a procedere contro l’imputato, ma allo stesso tempo può scegliere di richiedere il proscioglimento dell’imputato al giudice (alla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, la cui decisione può essere portata davanti alle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione).


La riforma dell'Ordinamento giudiziario del 2006

La riforma ha previsto una nuova competenza della Procura generale presso la Corte di cassazione. L’art. 6 del decreto n. 106/2006 prevede quanto segue: «Il Procuratore generale presso la Corte di appello, al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale ed il rispetto delle norme sul giusto processo, nonché il puntuale esercizio da parte dei Procuratori della Repubblica dei poteri di direzione, controllo e organizzazione degli uffici ai quali sono preposti, acquisisce dati e notizie dalle procure della Repubblica del distretto ed invia almeno una volta all’anno una relazione al Procuratore generale presso la Corte di cassazione».

Si tratta di un potere (non gerarchico) di informazione e di controllo sulla condotta dei Procuratori capo, ad esempio al fine di evitare e di prevenire i conflitti tra i diversi uffici e garantire il rispetto dei principi convenzionali e costituzionali del giusto processo. A questo proposito il Procuratore generale ha istituito un Ufficio degli Affari Interni ed Internazionali che è incaricato della gestione delle informazioni che pervengono e del coordinamento degli interventi della Procura nel campo della cooperazione giudiziaria internazionale.


Struttura e organizzazione interna

Al vertice della Procura generale vi è un Procuratore generale che è, per rango, il secondo magistrato della Repubblica e che è nominato – come tutti i capi dei tribunali italiani della sede centrale e della procura - dal Consiglio Superiore della Magistratura. Il Guardasigilli deve dare il suo consenso alla scelta del Consiglio, ma non ha né potere di proposta né di nomina. Secondo le disposizioni previste dall’articolo 104 della Costituzione, il Procuratore generale è membro del Consiglio Superiore della Magistratura.
Nella gerarchia dell’Ufficio, dopo il Procuratore generale capo si colloca un Procuratore generale aggiunto (al quale il Procuratore capo delega alcune attribuzioni), cinque Avvocati generali e sessanta sostituti che sono divisi a metà, trenta per il civile e trenta per il penale.

(ultimo aggiornamento, 11 maggio 2011)