Strumenti della cooperazione

aggiornamento: 11 aprile 2013

Sono numerosi gli accordi tra gli Stati membri dell'Unione europea ed altrettanto numerosi sono gli strumenti operativi per creare regole comuni in materia di diritto civile e penale al fine di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quale sia garantita, in particolare, la libera circolazione delle persone.
Gli strumenti predisposti a tal fine riguardano la cooperazione tra le autorità di polizia, doganali, giudiziarie e altre autorità, e l'armonizzazione delle normative nazionali in materia civile e penale in tema di:

  • Arbitrato
     
  • Assistenza giudiziaria in materia civile e penale - Il Trattato di Amsterdam ha dato rilievo "comunitario" alla cooperazione, attraendola al "Primo Pilastro" e ha compiutamente associato la nozione di cooperazione in materia civile a quella di libera circolazione delle persone.
    Il 2000 è stato un anno di svolta per la cooperazione in materia civile: si è aperta infatti una nuova fase storica non più incentrata sullo strumento della Convenzione tra Stati membri, ma sullo strumento della fonte comunitaria di disciplina. Si tratta di importanti misure operative che garantiscono una semplificazione della vita nel territorio comune.
    La cooperazione giudiziaria in materia civile mira a stabilire una stretta collaborazione tra le autorità dei diversi Stati membri per eliminare ogni ostacolo derivante dalle discrepanze esistenti tra i diversi sistemi giudiziari e amministrativi. Disciplinata inizialmente da convenzioni internazionali, la cooperazione giudiziaria in materia civile è inserita nel trattato di Maastricht (1992) come "questione di interesse comune" e nel trattato di Amsterdam (1997) che la rende di competenza comunitaria, associandola alla libera circolazione delle persone.
    Grazie allo strumento dell'assistenza giudiziaria in materia penale gli Stati possono prestarsi reciproca assistenza nella lotta contro la criminalità internazionale. Il giudice che deve svolgere indagini nel territorio di uno Stato estero può chiedere alle Autorità giudiziarie di quello Stato di eseguirle in sua vece provvedendo al compimento degli atti richiesti e trasmettendone i risultati documentali al Paese richiedente, ai fini del loro utilizzo nel processo.
    L'assistenza giudiziaria ha ad oggetto lo svolgimento di una attività istruttoria diretta ad acquisire le prove relative ad un certo reato e può consistere: nell'audizione di testimoni e imputati, nel sequestro a titolo conservativo e nella consegna di prove, documenti ed altri beni pertinenti al reato, nella perquisizione domiciliare, nella notificazione di sentenze e di altri atti giudiziari che non possono essere eseguite nel territorio dello Stato richiedente.
    La materia dell'assistenza giudiziaria è disciplinata, nell'ordinamento italiano, dalla Costituzione (art. 10); dalla legge (Libro XI, titolo III, artt. 723 ess. c.p.p.; artt. 201 – 206 norme di attuazione c.p.p.); dalle Convenzioni internazionali e dalle norme di Diritto internazionale generale che, in base al disposto dell'art. 696 c.p.p., laddove esistenti prevalgono sulle norme di legge ordinaria. Il codice di procedura penale distingue tra le c.d. "rogatorie passive", ossia richieste di assistenza pervenute dall'estero, e le c.d. "rogatorie attive" ossia richieste formulate all'estero.
    Assistenza giudiziaria in materia penale

  • Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale

  • Estradizione 
     
  • Giurisdizione ed esecuzione delle sentenze - La creazione di una normativa uniforme che disciplini il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni relative allo scioglimento del vincolo coniugale e alla custodia dei figli comuni è momento cruciale per la creazione di uno spazio giudiziario comune - ove vi sia la possibilità di una piena fruizione del "servizio giustizia" per tutti i cittadini europei.
    Infatti, lo sviluppo del mercato interno e l'aumentata circolazione delle persone aumentano la possibilità che si instaurino legami familiari fra persone di nazionalità diverse o che risiedono in Stati membri diversi e rendono necessario migliorare la rapidità delle procedure in materia matrimoniale, per garantire sicurezza giuridica in materia giurisdizionale.
    Anche tale strumento si inserisce nel contesto del Trattato di Amsterdam, che ha modificato la base giuridica della cooperazione giudiziaria in materia civile, trasformandola in uno strumento comunitario, per garantire che l'attuazione avvenga in tempi brevi e per risolvere le difficoltà pratiche incontrate dai cittadini nella vita quotidiana, offrendo loro strumenti concretamente applicabili per l'individuazione del giudice competente e del diritto applicabile.
    Il regolamento in questione riguarda le procedure civili relative al divorzio, alla separazione legale o all'annullamento di un matrimonio, nonché le questioni relative alla responsabilità parentale nei confronti dei figli comuni dei coniugi, individuando il tribunale competente per deliberare in funzione della residenza di uno dei coniugi o di entrambi, ovvero in funzione della loro nazionalità.
    Il tribunale è competente anche per le questioni relative alla responsabilità parentale nei confronti di un figlio comune dei coniugi, che risieda nello Stato membro in questione.
    Giurisdizione ed esecuzione delle sentenze civili

  • Mandato d'arresto europeo

  • Riciclaggio, sequestro e confisca

  • Riconoscimento ed esecuzione sentenze penali straniere

  • Trasferimento delle persone condannate

  • Notificazione di atti all'estero - Il miglioramento e l'accelerazione della trasmissione, da uno Stato membro ad un altro, degli atti giudiziari ed extragiudiziali ai fini della notificazione e comunicazione rappresentano un passaggio obbligato per la creazione di uno spazio giudiziario comune.
    Si tratta di importanti misure operative che garantiscono una semplificazione della vita nel territorio comune, rimuovendo gli ostacoli che possono frapporsi all'esercizio dei diritti e ad un accesso alla giustizia in posizione di piena parità.
    Lo strumento si inserisce nel quadro del Trattato di Amsterdam che, modificando il fondamento giuridico della cooperazione giudiziaria in materia civile, ora inserita nel trattato CE, ha imposto l'adozione di uno strumento comunitario, al fine di garantire, oltre a una sua rapida attuazione, la soluzione di talune difficoltà di ordine pratico incontrate dai cittadini europei nella vita di tutti i giorni.
    Per facilitare la trasmissione degli atti giudiziari o extragiudiziali sono istituiti rapporti più diretti fra le persone o le autorità responsabili della loro trasmissione e quelle incaricate di procedere o di far procedere alla loro notificazione o comunicazione.