Atti internazionali

aggiornamento: 25 settembre 2017

Convenzioni multilaterali e accordi bilaterali in vigore tra l’Italia ed altri Paesi nell’ambito delle competenze riservate al Ministero della giustizia, ricercabili secondo una doppia opzione: per specifica materia o con riferimento al singolo Paese. Per ciascuna convenzione o accordo è indicata la Gazzetta Ufficiale in cui sono pubblicati, la data di entrata in vigore, le informazioni e gli approfondimenti utili.

Itinerari a tema

Materia selezionata: Estradizione
Fonte selezionata: Trattato di estradizione (Milano, 1985) -   Torna alle Fonti  

Trattato di estradizione (Milano, 1985)

Data firma accordo 26 agosto 1985
Luogo firma accordo Milano
Tipo accordo Bilaterale
Data entrata in vigore 1 agosto 1990
Provvedimento legislativo L. n. 12 de 2 gennaio 1989
Pubblicazione Suppl. Ord. G.U. n. 20 del 25 gennaio 1989

Osservazioni il presente Trattato abroga espressamente il Trattato di estradizione sottoscritto a Camberra il 28 novembre 1973

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TRATTATO DI ESTRADIZIONE FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'AUSTRALIA

La Repubblica Italiana e l'Australia, desiderando rendere più efficace la collaborazione tra i due Paesi nella repressione dei reati, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1
Obbligo di estradare

Ciascuna Parte Contraente si impegna ad estradare all'altra, secondo le disposizioni del presente Trattato, le persone ricercate dalla Parte richiedente al fine di sottoporle a procedimento penale, ovvero di imporre o di eseguire una pena, per un reato per il quale sia ammessa l'estradizione.

Art. 2
Reati per i quali e ammessa l'estradizione

  1. Reati per i quali e ammessa l'estradizione sono tutti i reati che, al momento della richiesta di estradizione, sono punibili secondo le leggi di entrambe le Parti Contraenti con la pena detentiva o con altra pena restrittiva della libertà personale per un periodo di almeno un anno, ovvero con una pena più severa. Se la richiesta di estradizione riguarda una persona già condannata per uno dei suddetti reati, che sia ricercata per l'esecuzione di una condanna a pena detentiva o ad altra pena restrittiva della libertà personale, l'estradizione sarà concessa solo se di tale pena resta ancora da espiare un periodo di almeno 6 mesi.
  2. Costituisce reato per il quale e ammessa l'estradizione anche il reato consistente nel tentativo di commettere, o nella partecipazione alla commissione di uno dei reati indicati nel paragrafo 1 del presente articolo. Qualsiasi tipo di associazione per commettere reati indicati nel paragrafo 1 del presente articolo, quale prevista dalla legge italiana, e la "conspiracy" per commettere uno dei reati indicati nel paragrafo 1 del presente articolo, quale prevista dalla legge australiana, costituiscono egualmente reati per i quali e ammessa l'estradizione.
  3. Non ha rilevanza il fatto che le leggi delle Parti Contraenti collochino le azioni o le omissioni che costituiscono il reato in categorie diverse di reato e denominino il reato con una diversa terminologia.
  4. Nello stabilire se un reato e tale per le leggi di entrambe le Parti Contraenti, si tiene conto di tutte le azioni o le omissioni attribuite alla persona richiesta.

Art. 3
Luogo di commissione del reato

Quando un reato sia stato commesso al di fuori del territorio della Parte richiedente, la Parte richiesta può concedere l'estradizione se la sua legge prevede la punibilità di tale reato o se la persona richiesta e un cittadino della Parte richiedente.

Art. 4
Rifiuto dell'estradizione

L'estradizione non sarà concessa se:

  1. il reato per il quale viene richiesta l'estradizione e considerato dalla Parte richiesta reato politico; o
  2. la Parte richiesta ha seri motivi per ritenere che la richiesta di estradizione, motivata da un reato comune, sia stata presentata allo scopo di perseguire o punire una persona a causa della sua razza, della sua religione, della sua nazionalità o delle sue opinioni politiche oppure che la posizione della suddetta persona possa venire pregiudicata a causa di una qualsiasi di queste ragioni; o
  3. il reato per il quale viene richiesta l'estradizione costituisce reato per la legge militare e non e previsto dal diritto penale comune; o
  4. nella Parte richiesta oppure in uno Stato terzo sia stata pronunciata una sentenza definitiva per il reato per il quale si chiede l'estradizione della persona; o
  5. nei confronti della persona di cui e chiesta la consegna, l'azione penale o l'esecuzione della pena e prescritta per decorso del tempo secondo la legge della Parte richiedente o della Parte richiesta.

Art. 5
Rifiuto discrezionale

L'estradizione può essere rifiutata se:

  1. la persona richiesta e cittadino della Parte richiesta. Quando la Parte richiesta rifiuta di estradare un suo cittadino, deve se l'altra Parte lo domanda e la legge della Parte richiesta lo consente, sottomettere il caso alle autorità competenti al fine dell'instaurazione dei procedimenti necessari per perseguire quella persona per tutti i reati o per alcuno dei reati per i quali l'estradizione e stata richiesta; o
  2. le autorità competenti della Parte richiesta hanno deciso di astenersi dal procedere nei confronti della persona richiesta per il reato per il quale sia stata richiesta l'estradizione ed in ordine al quale la Parte richiesta abbia giurisdizione; o
  3. nel territorio della Parte richiesta sia in corso, nei confronti della persona di cui si chiede l'estradizione, un procedimento per il reato per il quale l'estradizione e domandata; o
  4. il reato per cui si richiede l'estradizione e considerato, secondo la legge della Parte richiesta, commesso in tutto o in parte nel suo territorio.

Art. 6
Pena capitale

Se il reato per il quale si richiede l'estradizione e punito dalla legge della Parte richiedente con la pena di morte, e se per tale reato la pena di morte non e prevista dalla legge della parte richiesta o non e di solito eseguita, l'estradizione può essere rifiutata, a meno che la Parte richiedente non dia assicurazioni, ritenute sufficienti dalla Parte richiesta, che la pena non verrà eseguita.

Art. 7
Ritiro della richiesta

La Parte richiesta, qualora ritenga, considerata l'età, lo stato di salute ed altre circostanze individuali della persona richiesta, che l'estradizione non dovrebbe essere richiesta, può raccomandare alla Parte richiedente, indicandone i motivi, di ritirare la richiesta di estradizione.

Art. 8
Rinvio della consegna

  1. La Parte richiesta può posporre la consegna di una persona al fine di procedere nei suoi confronti, o di fargli scontare una pena per un reato diverso da quello costituito dall'azione od omissione in relazione alla quale e richiesta l'estradizione e la Parte richiesta, quando così differisce la consegna, deve informarne la Parte richiedente.
  2. La Parte richiesta può, secondo la propria legge, consegnare temporaneamente la persona richiesta alla Parte richiedente alle condizioni da stabilirsi con un accordo reciproco fra le Parti.
  3. Le previsioni del presente articolo non fanno venir meno l'obbligo della Parte richiesta di procedere rapidamente alla trattazione delle richieste formulate in base al presente Trattato.

Art. 9
Estradizione consensuale

Se la persona richiesta acconsente, secondo la legge della Parte richiesta, a che venga ordinata la sua consegna, tale persona può essere conseguentemente consegnata.

Art. 10
Procedura di estradizione e documenti richiesti

  1. La richiesta di estradizione dovrà essere fatta per iscritto e comunicata per via diplomatica.
  2. La richiesta di estradizione dovrà essere accompagnata:
    1. dal testo delle disposizioni di legge che prevedono il reato, delle disposizioni di legge relative alla prescrizione e di quelle che prevedono la pena che può essere inflitta per il reato;
    2. da informazioni o da documentazione, dalle quali risulti che la persona di cui si chiede l'estradizione e la persona imputata di, o condannata per un reato per il quale e ammessa l'estradizione;
    3. se si tratta di persona imputata, ovvero di persona condannata in sua assenza, dal mandato di arresto o copia del mandato di arresto della persona; dalla descrizione di ciascun reato per il quale si richiede l'estradizione e dalla descrizione delle azioni o delle omissioni che sono state imputate alla persona ricercata in relazione a ciascun reato;
    4. se si tratta di persona condannata non in sua assenza, da documenti che forniscano la prova della sentenza di condanna pronunciata, della pena inflitta, del fatto che la sentenza sia immediatamente eseguibile e della parte della condanna non ancora eseguita; e
    5. se si tratta di persona condannata non in sua assenza ma la pena non sia stata ancora inflitta, da documenti che forniscano la prova della sentenza di condanna e da una dichiarazione in cui si affermi che si intende infliggere una pena.
  3. Ogni sentenza di condanna menzionata nel paragrafo 2 deve essere intesa come condanna definitiva dopo che sono stati esauriti i mezzi ordinari di impugnazione.
  4. I documenti presentati a sostegno della richiesta di estradizione dovranno essere accompagnati da una traduzione nella lingua della Parte richiesta.

Art. 11
Autenticazione

  1. Tutti i documenti presentati a sostegno della richiesta di estradizione dovranno essere debitamente autenticati. Un documento che, in base all'articolo 10, accompagni una richiesta di estradizione sarà ammesso come prova, se debitamente autenticato, in qualsiasi procedimento di estradizione che si svolga nel territorio della Parte richiesta.
  2. Un documento e ritenuto debitamente autenticato, ai fini di questo Trattato, se:
    1. risulti firmato o certificato da un giudice, o da un magistrato o da un funzionario della, o nella Parte richiedente; e
    2. risulti essere autenticato per mezzo di giuramento o asseverazione di un testimone, oppure vi e apposto un sigillo ufficiale o pubblico della Parte richiedente ovvero di un Ministero o di un funzionario del Governo della Parte richiedente.

Art. 12
Informazioni aggiuntive

  1. Se la Parte richiesta ritiene che la documentazione fornita a sostegno della richiesta non sia sufficiente, ai sensi del presente Trattato, per consentire la concessione dell'estradizione, questa Parte può richiedere che vengano fornite, entro un termine di tempo da essa stabilito, informazioni aggiuntive.
  2. Se la persona di cui si richiede l'estradizione e stata arrestata e le informazioni aggiuntive fornite non sono sufficienti ai sensi del presente Trattato, o non vengano ricevute nel termine stabilito, la persona può essere messa in libertà. Ciò non precluderà alla Parte richiedente la possibilità di inoltrare una nuova richiesta di estradizione della persona.
  3. Quando la persona e messa in libertà ai sensi del paragrafo 2, la Parte richiesta deve darne notizia non appena possibile alla Parte richiedente.

Art. 13
Arresto provvisorio

  1. In caso di urgenza ciascuna Parte Contraente può chiedere l'arresto provvisorio della persona richiesta. La domanda di arresto provvisorio dovrà essere inoltrata per via diplomatica o fra il Ministero di Grazia e Giustizia italiano ed il Dipartimento Federale della Giustizia australiano, nel qual caso ci si può valere dell'ausilio dell'Organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol). La domanda può essere trasmessa per posta o per telegrafo o con qualsiasi altro mezzo che consenta una registrazione per iscritto.
  2. La domanda deve contenere la descrizione della persona richiesta, la dichiarazione che sarà chiesta l'estradizione, la attestazione dell'esistenza e l'indicazione degli elementi essenziali di un mandato di arresto o di una sentenza di condanna nei confronti della persona, la indicazione della punizione che può essere inflitta o che e stata inflitta per il reato e, su domanda della Parte richiesta, la sintetica descrizione delle azioni od omissioni addotte quali elementi costitutivi del reato.
  3. Quando riceve la domanda suindicata, la Parte richiesta deve prendere le misure necessarie, secondo la sua legge, per assicurare l'arresto della persona richiesta e deve prontamente comunicare alla Parte richiedente il seguito dato alla domanda di quest'ultima.
  4. Una persona arrestata in seguito a domanda di arresto provvisorio dovrà essere rimessa in libertà allo scadere di quarantacinque giorni dalla data del suo arresto se non sarà stata ricevuta una domanda per la sua estradizione corredata dai documenti specificati all'articolo 10.
  5. Il rilascio di una persona ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo non impedirà il riarresto e l'instaurazione di un procedimento avente per oggetto l'estradizione della persona richiesta, se la domanda sarà successivamente ricevuta.

Art. 14
Concorso di richieste

  1. Se vengono ricevute richieste di estradizione della stessa persona da parte di due o più stati, la Parte richiesta deciderà a quale di questi Stati dovrà essere estradata la persona e comunicherà la propria decisione alla Parte richiedente.
  2. Nel decidere a quale Stato la persona deve essere estradata, la Parte richiesta terrà in considerazione tutte le circostanze rilevanti e, in particolare:
    1. se le richieste si riferiscono a reati diversi, la gravità dei vari reati;
    2. il tempo ed il luogo di commissione di ciascun reato;
    3. le date delle richieste;
    4. la nazionalità ed il luogo di residenza abituale della persona; e
    5. la possibilità di una susseguente estradizione verso un altro Stato.

Art. 15
Consegna

  1. La Parte richiesta, non appena la decisione in merito alla richiesta e presa, deve comunicare tale decisione alla Parte richiedente tramite i canali diplomatici. I motivi di qualsiasi rifiuto, totale o parziale, devono essere forniti.
  2. Quando l'estradizione e concessa, la Parte richiesta deve consegnare la persona da un punto di partenza nel proprio territorio conveniente per la Parte richiedente.
  3. La Parte richiedente deve prendere in consegna la persona nel territorio della Parte richiesta entro un termine ragionevole fissato dalla Parte richiesta e, se la persona non viene presa in consegna da detto territorio entro tale termine, la Parte richiesta può rifiutare di estradare la persona per lo stesso reato.
  4. Se cause di forza maggiore impediscono ad una delle Parti di osservare la data di consegna, quella Parte deve comunicarlo all'altra Parte. Le Parti contraenti concorderanno una nuova data di consegna e si applicheranno le previsioni del paragrafo 3 del presente articolo.

Art. 16
Consegna di beni

  1. Nei limiti consentiti dalla legge della Parte richiesta e salvi i diritti dei terzi, che dovranno essere debitamente rispettati, tutti i beni trovati nel territorio della Parte richiesta, che siano acquisiti come proventi del reato o che possano essere richiesti come prova, dovranno, se la Parte richiedente lo domanda, essere a questa consegnati se l'estradizione viene concessa.
  2. I suddetti beni dovranno, se la Parte richiedente lo domanda, essere consegnati alla Parte richiedente anche se l'estradizione, pur essendo stata concessa, non può essere eseguita a causa della morte o della fuga della persona richiesta.
  3. Se il bene di cui si tratta e passibile di sequestro o confisca sul territorio della Parte richiesta, la Parte richiesta può, in relazione a procedimenti in corso, trattenerlo temporaneamente presso di sé o consegnarlo a condizione che venga restituito senza spese.
  4. Quando i diritti della Parte richiesta o di terzi lo esigono, qualsiasi bene consegnato in base al presente articolo dovrà essere restituito senza alcuna spesa alla Parte richiesta, se questa Parte lo domanda.

Art. 17
Principio di specialità

  1. Una persona estradata in base al presente Trattato non può essere processata, condannata o detenuta al fine dell'esecuzione di una sentenza, od essere altrimenti limitata nella sua libertà personale, nel territorio della Parte richiedente, per qualsiasi reato commesso prima della sua consegna che non sia il reato per il quale e stata concessa l'estradizione, salvo che:
    1. la Parte richiesta vi acconsenta in base alla propria legge; ovvero
    2. la persona estradata, avendo avuto la possibilità di lasciare il territorio della Parte richiedente, non l'abbia fatto entro quarantacinque giorni dal momento in cui e stata definitivamente messa in libertà con riguardo al reato per il quale e stata consegnata, oppure e ritornata nella Parte richiedente dopo averla lasciata.
  2. Se la descrizione del reato imputato nel territorio della Parte richiedente viene modificata nel corso del procedimento, la persona estradata può essere processata o condannata soltanto se il reato nella sua nuova descrizione risulta essere nei suoi elementi costitutivi un reato che consentirebbe l'estradizione.
  3. La domanda tendente ad ottenere il consenso a norma del presente articolo deve essere accompagnata dai pertinenti documenti indicati all'articolo 10, oltre che dal verbale di ogni dichiarazione fatta dalla persona estradata in ordine al reato di cui si tratta.

Art. 18
Riestradazione verso uno Stato terzo

  1. Salvo che nei casi previsti nell'articolo 17, paragrafo I (b), una persona estradata in base al presente Trattato non può essere consegnata ad alcuno Stato terzo per un reato commesso prima della sua consegna a meno che la Parte richiesta non acconsenta a tale consegna.
  2. Prima di acconsentire ad una richiesta fatta ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, la Parte richiesta può richiedere la produzione dei documenti indicati all'articolo 10.

Art. 19
Transito

  1. Quando una persona debba essere estradata da uno Stato terzo ad una Parte Contraente attraverso il territorio dell'altra Parte Contraente, la Parte Contraente alla quale la persona deve essere estradata deve richiedere all'altra Parte contraente di permettere il transito di quella persona attraverso il suo territorio.
  2. Quando riceve la suddetta richiesta la Parte richiesta concederà quanto richiesto a meno che non sia convinta che ci siano motivi ragionevoli per rifiutarlo.
  3. Il permesso di transito di una persona dovrà, nei limiti consentiti dalla legge della Parte richiesta, comprendere la custodia della persona durante il transito.
  4. Quando una persona venga tenuta in custodia ai sensi del paragrafo 3, la Parte Contraente sul cui territorio la persona e custodita può decidere che la persona venga messa in libertà se il suo trasporto non viene continuato entro un tempo ragionevole.
  5. La Parte Contraente alla quale la persona viene estradata dovrà rimborsare all'altra Parte Contraente qualsiasi spesa in cui quest'ultima Parte Contraente sia incorsa a causa del transito.

Art. 20
Spese

  1. La Parte richiedente non sarà tenuta a coprire i costi dei procedimenti instaurati nel territorio della Parte richiesta a seguito di una richiesta di estradizione.
  2. La Parte richiesta si accollerà le spese derivanti, nel suo territorio, dall'esecuzione dell'arresto della persona di cui e stata richiesta l'estradizione, e dalla custodia della stessa fino al momento della sua consegna.
  3. La parte richiedente si accollerà le spese derivanti dal trasporto della persona dal territorio della Parte richiesta.

Art. 21
Assistenza reciproca in materia penale

Salvo quanto previsto in qualsiasi ulteriore trattato stipulato fra di loro, le Parti Contraenti concordano di fornirsi reciprocamente, sulla base delle loro leggi nazionali, assistenza in materia penale, nella massima misura possibile, a fini di investigazione o di perseguimento di qualsiasi reato che ricada sotto la loro giurisdizione.

Art. 22
Entrata in vigore e denuncia

  1. Questo Trattato entrerà in vigore trenta giorni dopo che le Parti Contraenti abbiano comunicato l'una all'altra che i requisiti costituzionali richiesti per l'entrata in vigore del presente Trattato sono stati soddisfatti. Il presente Trattato si applicherà anche alle richieste relative a reati commessi prima della sua entrata in vigore.
  2. Il Trattato di Estradizione fra la Repubblica Italiana e l'Australia fatto a Canberra il ventotto di novembre millenovecentosettantre cesserà di essere in vigore al momento dell'entrata in vigore del presente Trattato.
  3. Ciascuna delle due Parti Contraenti può denunciare il presente Trattato dandone notifica scritta in qualsiasi momento ed il Trattato cesserà di essere in vigore il centottantesimo giorno dopo il giorno in cui la notifica e stata data.