Atti internazionali

aggiornamento: 25 settembre 2017

Convenzioni multilaterali e accordi bilaterali in vigore tra l’Italia ed altri Paesi nell’ambito delle competenze riservate al Ministero della giustizia, ricercabili secondo una doppia opzione: per specifica materia o con riferimento al singolo Paese. Per ciascuna convenzione o accordo è indicata la Gazzetta Ufficiale in cui sono pubblicati, la data di entrata in vigore, le informazioni e gli approfondimenti utili.

Itinerari a tema

Paese selezionato Libano
Fonte selezionata: Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria reciproca in materia civile, commerciale e penale, alla esecuzione delle sentenze e delle decisioni arbitrali e all'estradizione (Beirut, 1970) -   Torna alle Fonti firmate dal Paese Libano

Materia selezionata: Assistenza giudiziaria in materia penale

Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria reciproca in materia civile, commerciale e penale, alla esecuzione delle sentenze e delle decisioni arbitrali e all'estradizione (Beirut, 1970)

Data firma accordo 10 luglio 1970
Luogo firma accordo Beirut
Tipo accordo Bilaterale
Data entrata in vigore 17 maggio 1975
Provvedimento legislativo L. n. 87 del 12 febbraio 1974
Pubblicazione G.U. n. 91 del 05 aprile 1974

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LEGGE 12 febbraio 1974 n. 87 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 5 aprile 1974)

RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE TRA L'ITALIA E IL LIBANO RELATIVA ALL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA RECIPROCA IN MATERIA CIVILE, COMMERCIALE E PENALE, ALLA ESECUZIONE DELLE SENTENZE E DELLE DECISIONI ARBITRALI E ALL'ESTRADIZIONE, CONCLUSA A BEIRUT IL 10 LUGLIO 1970.

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga la seguente legge:

Art. 1

Il presidente della repubblica é autorizzato a ratificare la convenzione tra la repubblica italiana e la repubblica libanese relativa all'assistenza giudiziaria reciproca in materia civile,  commerciale e penale ed all'esecuzione delle sentenze e delle decisioni arbitrali e all'estradizione, conclusa a Beirut il 10 luglio 1970.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione é data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 47 della convenzione stessa.
La presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LA REPUBLIQUE LIBANAISE RELATIVE A L'AIDE MUTUELLE JUDICIAIRE EN MATIERE CIVILE, COMMERCIALE ET PENALE, A L'EXECUTION DEL JUGEMENTS ET DES SENTENCES ARBITRALES ET A L'EXTRADITION

(Parte di testo non memorizzata)
Traduzione non ufficiale
N.B. - Il testo facente fede é unicamente quello indicato nella convenzione.

CONVENZIONE TRA L'ITALIA E IL LIBANO RELATIVA ALL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA RECIPROCA IN MATERIA CIVILE, COMMERCIALE E PENALE, ALL'ESECUZIONE DELLE SENTENZE E DELLE DECISIONI ARBITRALI E ALL'ESTRADIZIONE

Il Presidente della Repubblica italiana ed il Presidente della Repubblica libanese, desiderosi di mantenere e rafforzare i legami che uniscono i due paesi ed in particolare di regolare i rapporti tra i due paesi nel campo della cooperazione giudiziaria, hanno convenuto di concludere una convenzione ed hanno designato a tal fine come loro plenipotenziari:
Il Presidente della Repubblica italiana Sua Eccellenza Gan Giacomo di Thiene,  ambasciatore straordinario e plenipotenziario d'Italia nel libano.
Il presidente della repubblica libanese Sua Eccellenza Adel Osseirane,  ministro della giustizia.
I plenipotenziari dopo essersi scambiati i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni che seguono:

TITOLO I - Disposizioni preliminari libero accesso ai tribunali

Art. 1

I cittadini di ciascuna delle alte parti contraenti godranno sul territorio dell'altra parte dello stesso trattamento dei nazionali in materia giudiziaria. Essi avranno a tale scopo libero e facile accesso ai tribunali e potranno stare in giudizio alle stesse condizioni e con le stesse forme dei nazionali.

Art. 2

Non potrà essere imposto ai cittadini di ciascuna delle alte parti contraenti, né cauzione né deposito sotto qualsiasi denominazione, a motivo sia della loro qualità di stranieri, sia della mancanza di domicilio o residenza nel paese.
Il comma precedente si applica alle persone giuridiche costituite o a quelle la cui attività é autorizzata secondo le leggi o consuetudini di ciascuna delle alte parti contraenti.

TITOLO II - Assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale, riconoscimento ed esecuzione delle sentenze e delle decisioni arbitrali
CAPITOLO I - Riconoscimento delle sentenze

Art. 3

In materia civile e commerciale, esclusa quella del fallimento e del concordato preventivo, le sentenze rese dalle autorità giudiziarie in Italia o in Libano hanno l'efficacia di cosa giudicata sul territorio dell'altro paese, se rispondono alle seguenti condizioni:

  1. che la decisione sia stata pronunciata da una autorità giudiziaria competente ai sensi dell' articolo 4 della presente convenzione, salvo rinuncia espressa dagli interessati a tale giurisdizione nei limiti in cui tale rinuncia é ammessa;
  2. che la parte soccombente sia comparsa o sia stata regolarmente citata.
    Tuttavia, nel caso in cui la parte soccombente non si trovi nel territorio dello stato nel quale la decisione é pronunciata, il termine di comparizione non dovrà essere inferiore a novanta (90) giorni;
  3. che la decisione abbia acquistato l'efficacia di cosa giudicata secondo la legge del paese in cui é stata pronunciata;
  4. che la decisione non sia contraria all'ordine pubblico del paese nel quale é richiesta la sua esecuzione; né ad una decisione giudiziaria pronunciata in detto paese, e possieda nei confronti di quest'ultima l'autorità di cosa giudicata;
  5. che nessuna autorità giudiziaria dello stato richiesto sia stata investita da una istanza fra le stesse parti e sul medesimo oggetto anteriormente alla introduzione della domanda avanti alla giurisdizione che ha pronunciato la decisione di cui si chiede l'esecuzione.

Art. 4

La competenza dell'autorità giudiziaria dello stato, nel quale la decisione é stata pronunciata, é fondata, ai sensi dell'articolo precedente, nei casi seguenti:

  1. quando, trattandosi di un'azione personale o mobiliare, il convenuto, o uno dei convenuti in caso di pluralità, era domiciliato o residente nel detto stato al momento della notificazione dell'atto introduttivo della lite.
  2. quando il convenuto, avendo uno stabilimento commerciale o industriale o una succursale nello stato in cui la decisione é stata pronunciata, vi era stato citato per una controversia attinente all'esercizio dello stabilimento o della succursale;
  3. quando si tratta di una domanda riconvenzionale connessa alla domanda principale o alle eccezioni opposte a quest'ultima; 
  4. quando si tratta di una controversia concernente lo stato, la capacità o i rapporti di famiglia tra cittadini dello stato in cui la decisione é stata pronunciata;
  5. quando si tratta di una controversia concernente la successione di un cittadino dello stato in cui la decisione é stata pronunciata o una successione aperta nel detto stato;
  6. quando si tratta di una controversia avente per oggetto beni mobili o immobili situati nello stato in cui la decisione é stata pronunciata;
  7. quando si tratta di domanda concernente obbligazioni sorte o da eseguirsi nel territorio dello stato in cui la decisione é stata pronunciata;
  8. in ogni altro caso in cui la competenza é prevista da altra convenzione in vigore fra i due stati contraenti od é fondata secondo le regole sulla competenza giudiziaria internazionale riconosciuta dalla legislazione dello stato in cui é rimasta la decisione.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle decisioni concernenti controversie per le quali il diritto dello stato richiesto riconosce come esclusivamente competenti le proprie giurisdizioni o quelle di un terzo stato.

CAPITOLO II - Esecuzione delle sentenze

Art. 5

Le decisioni di cui all'articolo precedente non possono dal luogo ad alcuna esecuzione forzata da parte delle autorità dell'altro paese, né essere oggetto da parte di dette autorità di alcuna pubblica formalità quali l'iscrizione o la trascrizione o la rettifica sui pubblici registri se non dopo che siano state dichiarate esecutive.
Le decisioni delle autorità giudiziarie di uno dei due stati dichiarate esecutive nel territorio dell'altro stato daranno luogo sia ad ipoteca giudiziale sia a privilegio speciale conformemente alla legge nazionale di questo stato.

Art. 6

L'exquatur é concesso dall'autorità competente secondo la legge del paese in cui é richiesto su domanda di ogni parte interessata. La procedura per una domanda di exequatur é stabilita dalla legge del paese in cui l'esecuzione é richiesta.

Art. 7

L'autorità giudiziaria competente si limita a verificare se la decisione di cui é richiesto l'exequatur soddisfi le condizioni previste dagli articoli precedenti per godere della forza di cosa giudicata. Essa procede d'ufficio a tale esame e deve constatarne il risultato nella decisione.
Concedendo l'exequatur l'autorità giudiziaria competente ordina, ove occorra, le misure necessarie affinché la decisione straniera riceva la stessa pubblicità come se fosse stata pronunciata nel paese nel quale é dichiarata esecutiva. L'exequatur può essere concesso parzialmente per l'uno o l'altro soltanto dai capi della decisione straniera.

Art. 8

La decisione di esecutorietà ha effetto fra tutte le parti che hanno fatto istanza per l'exequatur e su tutta la estensione del territorio dello stato richiesto.
Essa consente alla sentenza resa esecutiva di produrre, a partire dalla data di concessione dell'exequatur e relativamente alle misure di esecuzione, gli stessi effetti come se fosse stata pronunciata dal tribunale che ha concesso l'exequatur.

Art. 9

La parte che invoca l'autorità di una decisione giudiziaria o che ne domanda l'esecuzione deve produrre:

  1. una copia della decisione che soddisfi le condizioni necessarie per la sua autenticità e stabilisca la sua esecutività;
  2. l'originale o la copia autenticata dell'atto di notifica della decisione;
  3. un documento certificante che la decisione é passata in cosa giudicata;
  4. una copia autentica della citazione regolarmente notificata al contumace;
  5. una traduzione nella lingua della presente convenzione di tutti gli atti sopramenzionati, certificata conforme secondo le norme stabilite dalle leggi dello stato richiedente.

CAPITOLO III  - Riconoscimento ed esecuzione delle sentenze arbitrali e delle transazioni giudiziarie

Art. 10

Le sentenze arbitrali pronunciate validamente in uno dei due paesi sono riconosciute nell'altro paese e possono essere dichiarate esecutive se soddisfano alle condizioni dell' art. 3,  nella misura in cui tali condizioni sono applicabili. L'esecuzione é concessa nelle forme previste agli articoli precedenti.

Art. 11

Le transazioni avanti le autorità giudiziarie competenti ai sensi della presente convenzione, che emanano da uno dei due stati contraenti sono dichiarate esecutive nell'altro dopo la verifica che la transazione é esecutiva nello stato che la emana e che non é contraria all'ordine pubblico.

CAPITOLO IV - Assistenza giudiziaria

Art. 12

I cittadini di ciascuna delle alte parti contraenti saranno ammessi nel territorio dell'altra al beneficio della assistenza giudiziaria alla pari dei nazionali stessi, purché si conformino alla legge del paese nel quale l'assistenza sarà domandata.

Art. 13

Il certificato di povertà sarà rilasciato al richiedente dalle autorità del luogo di residenza abituale se risiede nel territorio di uno dei due paesi. Tale certificato sarà rilasciato dall'autorità diplomatica o consolare del suo paese,  territorialmente competente, se l'interessato risiede in un paese terzo.
Se l'interessato risiede nel paese in cui é presentata la domanda, potranno essere assunte ulteriori informazioni presso le autorità del paese di cui egli é cittadino.

TITOLO III - Assistenza giudiziaria in materia penale
CAPITOLO I - Estradizione

Art. 14

Le alte parti contraenti si impegnano a consegnarsi reciprocamente secondo le regole e alle condizioni determinate dagli articoli seguenti e in conformità alle regole di procedura del loro diritto interno, gli individui che, trovandosi nel territorio di uno dei due stati, sono perseguiti e condannati dalle autorità giudiziarie dell'altro stato.

Art. 15

Le alti parti contraenti non concederanno la estradizione dei propri cittadini. La qualità di cittadino si accerterà al momento della domanda di estradizione.
Tuttavia, la parte richiesta si impegna, nella misura in cui ha competenza a giudicarli, a fare perseguire i propri cittadini che avranno commesso nel territorio dell'altro stato infrazioni punite come crimine o delitto nei due stati, allorché l'altra parte invierà per via diplomatica una domanda di azione penale corredata da fascicoli,  documenti, oggetti e informazioni in suo possesso. La parte richiedente sarà informata del seguito che sarà dato alla domanda.

Art. 16

Saranno sottoposti ad estradizione:

  1. gli individui che sono perseguiti per crimini o delitti puniti dalle leggi delle parti contraenti con una pena restrittiva delle libertà di almeno un anno;
  2. gli individui che sono condannati, in contraddittorio o in contumacia dai tribunali dello stato richiedente per crimini o delitti puniti dalla legge dello stato richiesto con pena restrittiva della libertà di almeno sei mesi.

Art. 17

L'estradizione non sarà concessa se l'infrazione per la quale é domandata é considerata dalla parte richiesta, di materia politica, o connessa a tale infrazione.
Per l'applicazione della presente convenzione, l'attentato alla vita del capo dello stato di uno dei due paesi o di un membro della sua famiglia non sarà considerato come infrazione politica.
Se il fatto per il quale é domandata l'estradizione viene punito con la pena capitale dalla legge della parte richiedente e questa pena non é prevista dalla legge della parte richiesta, l'estradizione potrà essere accordata solo a condizione che la parte richiedente dia assicurazioni, giudicate sufficienti dalla parte richiesta, che la pena capitale non sarà eseguita.

Art. 18

L'estradizione potrà non essere concessa se la infrazione per la quale é richiesta consiste unicamente nella violazione di obblighi militari.

Art. 19

In materia di tasse e imposte, di dogana, di cambio, la estradizione sarà concessa soltanto nella misura in cui sarà stato così deciso con semplice scambio di lettera per ogni infrazione o categoria di infrazioni espressamente indicate.

Art. 20

L'estradizione sarà rifiutata:

  1. se le infrazioni per le quali é domandata sono state commesse nello stato richiesto;
  2. se le infrazioni sono state giudicate definitivamente nello stato richiesto;
  3. se all'atto di ricevimento della domanda da parte dello stato richiesto, l'azione penale o la pena é estinta in base alla legislazione dello stato richiedente o di quello richiesto;
  4. se le infrazioni sono state commesse da uno straniero, fuori del territorio dello stato richiedente e la legislazione del paese richiesto non autorizza l'azione penale per le stesse infrazioni commesse da uno straniero fuori del suo territorio.

La estradizione potrà essere rifiutata se le infrazioni sono oggetto di azioni penali nello stato richiesto o sono state giudicate in uno stato terzo.

Art. 21

La domanda di estradizione sarà inviata per via diplomatica.
Essa sarà accompagnata dall'originale o dalla copia autentica sia di una decisione di condanna esecutiva, sia di un mandato di arresto o di ogni altro atto che abbia la medesima forza, emesso nelle forme prescritte dalla legge dello stato richiedente. Le circostanze dei fatti per i quali l'estradizione é richiesta, il tempo e il luogo in cui sono stati commessi, la qualificazione giuridica e i riferimenti alle disposizioni di legge che sono ad essi applicabili, saranno indicati il più esattamente possibile. Vi sarà inoltre allegata una copia delle disposizioni di legge applicabili nonché, nei limiti del possibile, i connotati dell'individuo reclamato e ogni indicazione idonea a determinare la sua identità.
Trattandosi di imputato, sarà inoltre allegato l'originale o la copia autentica delle deposizioni dei testimoni e delle dichiarazioni degli esperti ricevute o meno sotto giuramento da un magistrato o da un ufficiale di polizia giudiziaria.
In tal caso l'estradizione avrà luogo soltanto se,  secondo le autorità dello stato richiesto, esistono prove sufficienti tali da giustificare il rinvio a giudizio dello individuo nel caso in cui il delitto fosse stato commesso sul territorio dello stato richiesto.
La domanda di estradizione, nonché gli atti e i documenti relativi saranno accompagnati da una traduzione nella lingua della presente convenzione.

Art. 22

In caso di urgenza, a richiesta delle autorità competenti dello stato richiedente, si procederà all'arresto provvisorio in attesa dell'arrivo della domanda di estradizione e dei documenti menzionati al secondo comma dell' articolo 21 .
La domanda di arresto provvisorio sarà trasmessa alle autorità competenti dello stato richiesto sia direttamente per via postale o telegrafica, sia attraverso l'organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol), sia con ogni altro mezzo, a condizione che ne rimanga una traccia scritta; sarà nello stesso tempo confermata per via diplomatica; essa dovrà menzionare l'esistenza di uno dei documenti previsti al secondo comma dell'articolo 21 e vi dovrà essere manifestata l'intenzione di inviare una domanda di estradizione; in essa dovrà pure farsi menzione della infrazione per la quale l'estradizione é richiesta, del tempo e del luogo dove questa é stata commessa, nonché dei connotati, più precisi possibile, dell'individuo reclamato. L'autorità richiedente sarà informata, senza indugio, del seguito dato alla sua domanda.

Art. 23

Si potrà porre fine all'arresto provvisorio se, nel termine di trenta (30) giorni dall'arresto, il governo richiesto non avrà ricevuto uno dei documenti menzionati al secondo comma dello articolo 21. La liberazione esclude l'arresto e l'estradizione se la domanda di estradizione perviene successivamente.

Art. 24

Qualora siano indispensabili informazioni complementari per assicurarsi che tutte le condizioni previste dalla presente convenzione siano state soddisfatte, lo stato richiesto, nel caso in cui riterrà che si possa riparare all'omissione, avvertirà lo stato richiedente per via diplomatica prima di respingere la domanda. Potrà essere fissato un termine dallo stato richiesto per ottenere dette informazioni.

Art. 25

Se l'estradizione sia richiesta in concorso da più stati, o per uno stesso fatto, o per fatti diversi, lo stato richiesto deciderà liberamente, tenuto conto di tutte le circostanze e in particolare della possibilità di una ulteriore estradizione tra gli stati richiedenti, delle rispettive date delle domande, della gravità del reato e del luogo in cui é stato commesso.

Art. 26

Quando si dà luogo all'estradizione, tutti gli oggetti provenienti da reato o che possono costituire mezzo di prova, trovati in possesso della persona richiesta al momento del suo arresto o scoperti successivamente, saranno sequestrati e consegnati, a richiesta, allo stato richiedente.
Tale consegna potrà essere effettuata anche se l'estradizione non può aver luogo a causa della evasione o della morte della persona da estradare.
Restano comunque salvi i diritti che i terzi abbiano acquisito su tali oggetti.
Se tali diritti esistono, gli oggetti saranno, al termine del processo, restituiti il più presto possibile e senza spese allo stato richiesto.
Lo stato richiesto potrà trattenere temporaneamente gli oggetti sequestrati qualora li ritenga necessari per un procedimento penale. Esso potrà ugualmente, trasmettendoli,  porre la riserva di averli in restituzione per lo stesso motivo obbligandosi a sua volta a ritrasmetterli non appena possibile.

Art. 27

Lo stato richiesto farà conoscere allo stato richiedente, per via diplomatica, la sua decisione sull'estradizione.
Ogni rigetto completo o parziale sarà motivato.
In caso di accettazione, lo stato richiedente sarà informato del luogo e della data della consegna.
In mancanza di accordo al riguardo, la persona estradata sarà condotta, a cura dello stato richiesto, nel luogo indicato dalla rappresentanza diplomatica dello stato richiedente.
Salvo quanto previsto nel comma precedente, lo stato richiedente dovrà far prendere in consegna l'individuo da estradare, dai suoi agenti, nel termine di un mese dalla data stabilita in conformità delle disposizioni di cui al terzo comma del presente articolo. Decorso inutilmente detto termine, la persona da estradare sarà posta in libertà e non potrà più essere richiesta per lo stesso fatto.
Se circostanze eccezionali ne impediscano la consegna o il ricevimento lo stato interessato ne informerà l'altro stato prima della scadenza del termine. I due stati si metteranno d'accordo su un'altra data di consegna e saranno applicabili le disposizioni del comma precedente.

Art. 28

Se l'individuo reclamato é perseguito o condannato nello stato richiesto per un reato diverso da quello per cui la domanda di estradizione é proposta, questo ultimo stato dovrà ciò nonostante decidere su detta domanda e far conoscere allo stato richiedente la sua decisione sull'estradizione secondo quanto previsto dai commi 1 e 2 dell' articolo 27. La consegna dello incolpato tuttavia, nel caso di accettazione, sarà differita fino a che sia soddisfatta la giustizia dello stato richiesto. Essa sarà effettuata nella data che sarà stabilita in conformità delle disposizioni del terzo comma dell'articolo 27 e saranno applicabili, in tal caso, i commi 4 5 e 6 del detto articolo.

Art. 29

L'individuo che sarà stato consegnato non potrà essere né perseguito, né giudicato in contraddittorio, né essere detenuto in vista dell'esecuzione di una pena per un'infrazione anteriore alla consegna, diversa da quella che aveva motivato la estradizione salvo nei casi seguenti:

  1. quando, avendo avuto la libertà di farlo, l'individuo estradato non ha lasciato, nei trenta giorni (30) che seguono il suo rilascio definitivo, il territorio dello stato al quale é stato consegnato o se vi é ritornato dopo averlo lasciato;
  2. quando lo stato che lo ha consegnato vi consente, una domanda dovrà essere presentata a tal fine accompagnata dai documenti previsti al secondo comma dello articolo 21 e da un processo verbale giudiziario contenente le dichiarazioni dell'estradato sull'estensione dell'estradizione e la menzione della possibilità che gli é stata data di inviare una memoria di difesa alle autorità dello stato richiesto.

Qualora la qualificazione data al fatto incriminato sia modificata nel corso della procedura, l'individuo estradato non sarà perseguito o giudicato se non nella misura in cui gli elementi costitutivi della infrazione, nuovamente qualificata, ne permetterebbero l'estradizione.

Art. 30

Salvo nei casi in cui l'interessato sia rimasto sul territorio dello stato richiedente nelle condizioni previste allo articolo precedente o vi sia ritornato nelle stesse condizioni, il consenso dello stato richiesto sarà necessario per permettere allo stato richiedente di consegnare ad uno stato terzo l'individuo che gli é stato consegnato.

Art. 31

L'estradizione in transito, attraverso il territorio di una delle parti contraenti, di un individuo consegnato all'altra parte sarà accordata su domanda inviata per via diplomatica. A sostegno di tale domanda saranno forniti i documenti necessari per stabilire che si tratta di un'infrazione che dà luogo ad estradizione. Non sarà tenuto conto delle condizioni previste dallo articolo 16 e relative alla durata delle pene.
Nel caso in cui sia utilizzata la via aerea si applicheranno le disposizioni seguenti:

  1. qualora non sia previsto un atterraggio, lo stato richiedente avvertirà lo stato di cui sarà sorvolato il territorio e attesterà l'esistenza di uno dei documenti previsti al secondo comma dell' articolo 21 .in caso di atterraggio fortuito, detta dichiarazione produrrà gli effetti della domanda di arresto provvisorio prevista dall' articolo 22 e lo stato richiedente invierà una regolare domanda di transito;
  2. qualora sia previsto un atterraggio, lo stato richiedente invierà una domanda conformemente alle disposizioni del primo comma del presente articolo.

Art. 32

Le spese relative alla procedura di estradizione saranno a carico dello stato richiedente, essendo inteso che lo stato richiesto non reclamerà né spese di procedura, né spese di carcerazione.
Le spese determinate del transito in territorio di una delle alti parti contraenti dell'individuo consegnato alla altra parte saranno a carico dello stato richiedente.

CAPITOLO II - Comparizione dei testimoni

Art. 33

Qualora la comparizione personale di un testimonio sia assolutamente necessaria in un procedimento penale, le autorità competenti del paese in cui risiede il testimonio, inviteranno quest'ultimo a rispondere alla convocazione che gli é stata inviata. In tal caso, le indennità di trasferta e di soggiorno,  calcolate dalla residenza del testimonio devono essere almeno uguali a quelle previste dalle disposizioni in vigore nel paese in cui l'escussione deve aver luogo; le autorità consolari dello stato richiedente dovranno anticipare al testimonio, a sua richiesta, in tutto o in parte le spese di viaggio. Nessun testimonio, qualunque sia la sua nazionalità, che, citato in uno dei due paesi, si presenterà volontariamente avanti ai tribunali dell'altro paese, potrà esservi perseguito o arrestato per fatti o in esecuzione di sentenze anteriori alla sua partenza dal territorio dello stato richiesto. Tuttavia tale immunità cesserà trenta giorni (30) dopo la data in cui ebbe luogo l'escussione se il testimonio non ha lasciato il territorio dello stato richiedente avendone la possibilità.

Art. 34

Si darà seguito alla domanda di comparizione di testimoni detenuti a meno che particolari circostanze non vi si oppongano e a condizioni che i detti detenuti siano restituiti entro breve termine.

CAPITOLO III - Scambio di notizie su sentenze di condanna

Art. 35

Le alti parti contraenti si scambieranno reciproche notizie in ordine alle condanne per crimini e delitti pronunciate dalle autorità giudiziarie contro i cittadini dell'altra parte nonché relative alle misure successive a dette condanne. Tali notizie saranno trasmesse per via diplomatica normale.

TITOLO IV - Disposizioni comuni in materia civile, commerciale e penale
CAPITOLO I - Consegna di atti e documenti giudiziari e extragiudiziali

Art. 36

Salve le disposizioni particolari sull'estradizione,  gli atti e documenti giudiziali ed extragiudiziali, destinati a persone residenti sul territorio dell'una delle alte parti contraenti, saranno, in materia civile, commerciale o penale trasmessi per via diplomatica normale.
Le disposizioni del presente articolo non impediranno tuttavia, a ciascuna delle alti parti contraenti di far pervenire direttamente, tramite i suoi rappresentanti diplomatici o consolari, ogni atto e documento giudiziale o extragiudiziale destinato ai suoi cittadini. Nel caso di conflitto di leggi la nazionalità del destinatario, agli effetti del presente articolo, sarà determinata conformemente alla legge dello stato sul cui territorio la consegna deve aver luogo.

Art. 37

Gli atti e documenti giudiziali o extragiudiziali dovranno essere accompagnati da una nota di trasmissione indicante,  secondo i casi:

  • l'autorità da cui emana l'atto;
  • la natura dello atto da consegnare;
  • il nome e la qualità delle parti;
  • il nome e l'indirizzo del destinatario;
  • e, in materia penale, la qualificazione dell'infrazione commessa.

La nota di trasmissione e tutti gli atti e documenti menzionati saranno accompagnati da una traduzione nella lingua della presente convenzione, certificata conforme secondo le regole stabilite dalla legge dello stato richiedente.

Art. 38

La consegna dell'atto o la notifica sarà effettuata a cura dell'autorità competente dello stato e nelle forme previste dalle sue leggi. Tale consegna sarà constatata sia con un atto di ricezione debitamente datato e firmato dall'interessato,  sia con un processo verbale di notifica che dovrà menzionare il fatto, la data e il modo della consegna. L'atto di ricezione o il processo verbale saranno trasmessi all'autorità richiedente.
Qualora la consegna non abbia avuto luogo lo stato richiesto restituirà senza indugio l'atto allo stato richiedente indicando il motivo per il quale la consegna non ha potuto aver luogo.

Art. 39

Ciascuna delle alte parti contraenti prenderà a proprio carico le spese derivanti dalla consegna effettuata sul suo territorio.

CAPITOLO II - Trasmissione ed esecuzione di commissioni rogatorie

Art. 40

In materia civile, commerciale o penale le commissioni rogatorie sono eseguite sul territorio di ciascuna delle alte parti contraenti dalle autorità giudiziarie e trasmesse per via diplomatica normale.

Art. 41

L'autorità richiesta può rifiutare di eseguire una commissione rogatoria qualora questa sia di natura tale da portare pregiudizio alla sicurezza o all'ordine pubblico del paese in cui l'esecuzione deve aver luogo, o se nello stato richiesto essa non rientra nelle attribuzioni dell'autorità giudiziaria.

Art. 42

Le persone di cui é richiesta la testimonianza sono convocate nelle forme previste dalla legislazione dello stato richiesto; in caso di mancata comparizione l'autorità richiesta é tenuta a prendere tutte le misure di coercizione previste della sua legge.

Art. 43

L'autorità giudiziaria che procede all'esecuzione delle commissioni rogatorie applicherà le proprie leggi per ciò che concerne la forma da osservare.

Art. 44

Su espressa domanda dell'autorità richiedente la autorità richiesta dovrà:
assicurare l'esecuzione di una commissione rogatoria secondo una forma speciale se tale procedura non é incompatibile con la sua legislazione;
1. informare, in tempo utile, l'autorità richiedente della data e del luogo in cui la commissione rogatoria sarà eseguita affinché le parti interessate possano assistervi secondo le disposizioni previste dalla legge in vigore nel paese in cui l'esecuzione deve aver luogo.

Art. 45

L'esecuzione delle commissioni rogatorie non darà luogo, nei confronti dello stato richiedente, al rimborso di alcuna spesa eccettuati gli onorari di esperti.

Disposizioni finali

Art. 46

Ciascuna delle alte parti contraenti si impegna, a richiesta di un'autorità giudiziaria dell'altra parte, inoltrata per via diplomatica, a comunicarle il testo delle leggi in vigore sul suo territorio e, se del caso, ogni informazione giuridica necessaria per l'applicazione della presente convenzione.

Art. 47

La presente convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati al più presto possibile a Roma.
La presente convenzione entrerà in vigore 2 mesi dopo lo scambio degli strumenti di ratifica.
La presente convenzione potrà essere denunciata in ogni momento; essa cesserà di essere in vigore un anno dopo la sua denuncia da una delle alte parti contraenti.
In fede di che i plenipotenziari hanno firmato la presente convenzione e vi hanno apposto il loro sigillo.