Atti internazionali

aggiornamento: 25 settembre 2017

Convenzioni multilaterali e accordi bilaterali in vigore tra l’Italia ed altri Paesi nell’ambito delle competenze riservate al Ministero della giustizia, ricercabili secondo una doppia opzione: per specifica materia o con riferimento al singolo Paese. Per ciascuna convenzione o accordo è indicata la Gazzetta Ufficiale in cui sono pubblicati, la data di entrata in vigore, le informazioni e gli approfondimenti utili.

Itinerari a tema

Materia selezionata: Trasferimento delle persone condannate
Trasferimento delle persone condannate

Con lo strumento del trasferimento delle persone condannate è consentito ai cittadini di uno Stato, detenuti in espiazione di pena in un altro Stato, di essere trasferiti in quello d'origine per la continuazione dell'espiazione della pena stessa.
Lo strumento giuridico di maggiore applicazione in tale materia, ai fini dell'esecuzione di condanne definitive, è la Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, sottoscritta a Strasburgo il 21 marzo 1983.
Le schede, cui si accede dall'elenco dei paesi consentono, di verificare per ciascuno stato firmatario della Convenzione, quando essa è stata ratificata e quando è entrata in vigore nell’ordinamento di quello Stato. In ciascuna scheda sono inoltre riportati i dati, sempre identici, relativi all’entrata in vigore internazionale della Convenzione (sulla base del numero di ratifiche necessarie) e alla ratifica da parte dell’Italia (con indicazione del provvedimento di ratifica e degli estremi di pubblicazione).
In base a tali informazioni, si può stabilire quando le norme della Convenzione sono divenute applicabili nei rapporti tra l’Italia e lo Stato interessato.
In calce a ciascuna scheda sono poi riportati (in italiano, francese e inglese) il testo della Convenzione e le eventuali riserve e/o dichiarazioni che ciascuno Stato ha formulato all’atto della firma o del deposito dell’atto di ratifica. Le riserve e le dichiarazioni sono importanti per conoscere eventuali particolari condizioni di applicazione della Convenzione rispetto al singolo Stato.