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DDL – Ratifica Convenzione in materia di responsabilità genitoriale (L'Aja 19 ottobre 1996) - Testo

Esame definitivo - Consiglio dei ministri 2 agosto 2013

Disegno di legge recante: “Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno”


Relazione illustrativa

Indice

Art. 1 - Autorizzazione alla ratifica
Art. 2 - Ordine di esecuzione
Art. 3 - Definizioni
Art. 4 - Affidamento o assistenza legale del minore non in stato di abbandono
Art. 5 - Assistenza legale del minore in situazione di abbandono
Art. 6 - Conversione del permesso di soggiorno
Art. 7 - Collocamento all'estero del minore residente in territorio italiano
Art. 8 - Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184
Art. 9 - Modifiche alla legge 31 maggio 1995, n. 218
Art. 10 - Misure di protezione disposte da Stati non aderenti alla Convenzione
Art. 11 - Disposizioni attuative
Art. 12 - Clausola di invarianza finanziaria
Art. 13 - Norme transitorie
Art. 14 - Entrata in vigore


Art. 1
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, di seguito denominata: «Convenzione».

Art. 2
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 61 della medesima.

Art. 3
(Definizioni)

  1. Ai fini della presente legge si intende:
    1. per «autorità centrale italiana» il Ministero della giustizia – Dipartimento per la giustizia minorile; 
    2. per «autorità competente italiana» la Commissione per le adozioni internazionali costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, competente ad approvare, ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, la proposta di assistenza legale, tramite kafala o istituto analogo, di un minore in stato di abbandono, emessa dall'autorità giudiziaria di un altro Stato contraente la Convenzione; 
    3. per «autorità competente straniera» l'autorità di un altro Stato contraente, competente ad adottare misure di protezione del minore e dei suoi beni, ai sensi degli articoli da 5 a 10 della Convenzione; 
    4. per «assistenza legale» l'assistenza legale di un minore, tramite kafala o istituto analogo, disposta ai sensi dell'articolo 33 della Convenzione esclusivamente dall'autorità giudiziaria di uno Stato contraente, quando autorizzata dall'autorità centrale ovvero dall'autorità competente italiana ai sensi della presente legge;
    5. per «decreto di idoneità» il decreto di cui all'articolo 30 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni.

Art. 4
(Affidamento o assistenza legale del minore non in stato di abbandono)

  1. Allorché un'autorità competente straniera prospetta, ai sensi dell'articolo 33 della Convenzione, il collocamento o l'assistenza legale di un minore, che non si trova in situazione di abbandono, presso una persona, una famiglia o una struttura di accoglienza, e la misura comporta il collocamento del minore nel territorio italiano, essa consulta l'autorità centrale italiana, informandola sui motivi della proposta e sulla complessiva situazione del minore. L'autorità centrale italiana trasmette gli atti al tribunale per i minorenni del distretto nel quale si propone il collocamento del minore.
  2. Il tribunale per i minorenni può chiedere, tramite l'autorità centrale italiana, ulteriori informazioni sulla situazione del minore, anche al fine di accertare che non sussista una situazione di abbandono del minore, nonché la documentazione che attesti l'informazione fornita al minore, tenuto conto della sua età e maturità, e il suo consenso, se richiesto dalla legislazione dello Stato d'origine. Il tribunale assume, anche attraverso i servizi socio-assistenziali degli enti locali, singoli o associati, ovvero le aziende sanitarie locali od ospedaliere, le necessarie informazioni sulla persona, sulla famiglia o sulla struttura individuata per l'accoglienza o l'assistenza legale e approva o respinge con decreto motivato la proposta misura di protezione, dandone comunicazione all'autorità centrale italiana. 
  3. In ogni caso il tribunale per i minorenni verifica la sussistenza dei seguenti requisiti nella persona o nella famiglia individuata per l'accoglienza o l'assistenza legale:
    1. capacità di provvedere all'educazione, all'istruzione e al mantenimento del minore; 
    2. disponibilità a favorire il mantenimento delle relazioni del minore con la sua famiglia e con la cultura del Paese d'origine; 
    3. non sottoposizione a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione; assenza di condanne per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del codice di procedura penale, ovvero per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, la famiglia, la persona o in materia di stupefacenti o immigrazione; agli effetti del requisito previsto dalla presente lettera, si considera condanna anche l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;
    4. possesso, da parte di almeno uno dei soggetti indicati all'alinea, dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e, per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, anche dei requisiti di cui all'articolo 28, comma 1, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni. 
  4. L'autorità centrale italiana trasmette il decreto del tribunale per i minorenni, di cui al comma 2, all'autorità competente straniera, all'ufficio consolare italiano all'estero,
    al giudice tutelare, ai servizi socio-assistenziali del luogo in cui si stabilirà il minore, alla questura territorialmente competente, nonché alla persona, alla famiglia o alla struttura individuata per l'accoglienza o l'assistenza legale del minore. 
  5. L'ufficio consolare italiano all'estero, ricevuta la formale comunicazione del decreto di approvazione della misura di protezione emesso dal tribunale per i minorenni, rilascia il visto d'ingresso in Italia in favore del minore. 
  6. Il visto d'ingresso di cui al comma 5 è comunicato alle competenti autorità dello Stato straniero a cura dell'autorità centrale italiana. A seguito della comunicazione il minore può entrare nel territorio dello Stato. Il questore territorialmente competente rilascia, ai sensi dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, al minore non in possesso della cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea il permesso di soggiorno per assistenza legale, di durata biennale, rinnovabile per periodi di eguale durata qualora permangano le condizioni previste per il rilascio. 
  7. Il minore, il cui ingresso nel territorio dello Stato è stato autorizzato ai sensi del comma 6, dal momento dell'ingresso gode di tutti i diritti riconosciuti dalla legislazione italiana al minore in affidamento familiare. I servizi socio-assistenziali degli enti locali assistono il minore e la persona, la famiglia o la struttura che lo accoglie, segnalando alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni eventuali difficoltà, per le iniziative di competenza. 
  8. Il presente articolo non si applica ai minori accolti nel territorio italiano nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea.

Art. 5
(Assistenza legale del minore in situazione di abbandono)

  1. L'assistenza legale di un minore in situazione di abbandono residente in uno Stato estero è consentita ai coniugi residenti in Italia provvisti di decreto di idoneità in corso di efficacia e in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni. 
  2. Gli interessati presentano la richiesta all'autorità competente italiana, indicando l'ente autorizzato di cui all'articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184, o il servizio pubblico di cui all'articolo 39-bis, comma 2, della medesima legge, incaricato di assisterli nel procedimento. 
  3. L'autorità competente italiana, avvalendosi dell'ente autorizzato o del servizio pubblico di cui al comma 2, invia all'autorità competente straniera la richiesta, unitamente al decreto di idoneità, alle relazioni dei servizi socio-assistenziali degli enti locali e a una specifica relazione sull'attitudine dei coniugi a provvedere all'accoglienza di un minore in regime di assistenza legale. 
  4. L'ente autorizzato o il servizio pubblico di cui al comma 2 del presente articolo svolge le attività di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni. 
  5. L'autorità competente italiana riceve dall'autorità competente straniera, tramite l'ente autorizzato o il servizio pubblico di cui al comma 2, la proposta di accoglienza del minore in regime di assistenza legale. La proposta deve essere corredata della documentazione attestante:
    1. la situazione di abbandono del minore; 
    2. l'impossibilità di collocamento familiare del minore nello Stato di provenienza; 
    3. che i consensi richiesti dalla legislazione dello Stato di origine per il collocamento del minore in assistenza legale sono stati prestati dai soggetti a ciò tenuti, nelle forme previste e solo successivamente alla nascita del minore, in modo libero e consapevole e senza aver ricevuto alcun vantaggio, patrimoniale o non patrimoniale, per sé o per altri; 
    4. l'informazione fornita al minore, tenuto conto della sua età e maturità, e il suo consenso, se richiesto dalla legislazione dello Stato di origine; 
    5. l'identità, la situazione del minore, la sua evoluzione personale e familiare, l'anamnesi sanitaria nonché le sue eventuali necessità particolari. 
  6. Se dalla documentazione trasmessa emergono le circostanze di cui al comma 5, l'autorità competente italiana, tenuto conto del superiore interesse del minore, approva la proposta di assistenza legale e ne informa l'ente autorizzato o il servizio pubblico di cui al comma 2, il tribunale per i minorenni e i servizi socio-assistenziali del luogo in cui risiedono gli interessati. 
  7. Nessun contatto può aver luogo fra gli aspiranti all'accoglienza legale e i genitori del minore o qualsiasi altra persona che ne abbia la custodia o di cui sia necessario il consenso, prima che l'autorità competente italiana abbia approvato la proposta di assistenza legale secondo quanto previsto dal comma 6. 
  8. L'autorità competente italiana, ricevuta la comunicazione del provvedimento con cui l'autorità competente straniera ha disposto l'assistenza legale del minore in situazione di abbandono e ha autorizzato il trasferimento permanente del minore in Italia, tenuto conto del superiore interesse del minore ne autorizza l'ingresso in Italia e trasmette il provvedimento all'ufficio consolare italiano all'estero, al tribunale per i minorenni, al giudice tutelare, all'ente autorizzato di cui al comma 2, ai servizi socio-assistenziali del luogo in cui si stabilirà il minore e alla questura territorialmente competente. 
  9. Gli uffici consolari italiani all'estero collaborano, per quanto di competenza, per il buon esito della procedura e, ricevuta da parte dell'autorità competente italiana la formale comunicazione dell'autorizzazione di cui al comma 8, rilasciano il visto d'ingresso a favore del minore. 
  10. Il minore, autorizzato dall'autorità centrale ai sensi del presente articolo, può entrare nel territorio dello Stato. Il questore territorialmente competente rilascia, ai sensi dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, al minore non in possesso della cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea il permesso di soggiorno per assistenza legale, di durata biennale, rinnovabile per periodi di eguale durata qualora permangano le condizioni previste per il rilascio. 
  11. Il minore, il cui ingresso nel territorio dello Stato è stato autorizzato dall'autorità competente italiana ai sensi del comma 10, dal momento dell'ingresso gode di tutti i diritti riconosciuti dalla legislazione italiana al minore in affidamento familiare. Ai fini di una corretta integrazione familiare e sociale, i servizi socio-assistenziali degli enti locali assistono il minore e la famiglia che lo accoglie in regime di assistenza legale, riferendo periodicamente al tribunale per i minorenni sull'andamento dell'inserimento e segnalando le eventuali difficoltà per gli opportuni interventi. 
  12. Il giudice tutelare provvede a conferire ai coniugi che accolgono il minore le funzioni di tutore e di protutore ai sensi dell'articolo 346 del codice civile. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 348, commi secondo, terzo e quarto, del codice civile. 
  13. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 33, 37 e 37-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni.

Art. 6
(Conversione del permesso di soggiorno)

  1. Al minore non in possesso della cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, che ha fatto ingresso nel territorio dello Stato ai sensi degli articoli 4 e 5 della presente legge, si applicano le disposizioni dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
  2. Al minore di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano le disposizioni dell'articolo 29, commi 2 e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo
    25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

Art. 7
(Collocamento all'estero del minore residente in territorio italiano)

  1. Quando la competente autorità giudiziaria italiana prospetta, ai sensi dell'articolo 33 della Convenzione, il collocamento di un minore stabilmente residente in territorio italiano presso una persona, una famiglia o una struttura di accoglienza di un altro Stato contraente la Convenzione, trasmette il relativo provvedimento motivato, insieme con un rapporto sul minore, all'autorità centrale italiana, che inoltra tale documentazione all'autorità competente dello Stato contraente nel quale deve avvenire il collocamento.
  2. L'autorità centrale italiana, ricevuto il provvedimento emesso dall'autorità dello Stato richiesto, lo trasmette all'autorità giudiziaria italiana di cui al comma 1. 
  3. L'autorità giudiziaria italiana di cui al comma 1, ricevuto l'atto dell'autorità dello Stato richiesto che approva la proposta di collocamento, adotta il provvedimento di affidamento del minore e lo trasmette all'autorità centrale italiana, che lo inoltra all'autorità dello Stato richiesto.

Art. 8
(Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184)

  1. All'articolo 71, primo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo le parole: «in violazione delle norme di legge in materia di adozione,» sono inserite le seguenti: «ovvero delle disposizioni di cui alla legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, nonché delle relative norme di adeguamento dell'ordinamento interno,».
  2. All'articolo 72, primo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo le parole: «in violazione delle disposizioni della presente legge,» sono inserite le seguenti: «ovvero della legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, nonché delle relative norme di adeguamento dell'ordinamento interno,» e dopo le parole: « a cittadini italiani» sono inserite le seguenti: «, ovvero a soggetti stabilmente residenti nel territorio italiano,». 
  3. All'articolo 72-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1. al comma 1, dopo le parole: «inerenti all'adozione di minori stranieri» sono inserite le seguenti: «, ovvero all'assistenza legale di minori in situazione di abbandono di cui all'articolo 5 della legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996,»; 
    2. al comma 3, dopo le parole: «per l'adozione di minori stranieri,» sono inserite le seguenti: «ovvero per l'assistenza legale di minori in situazione di abbandono di cui all'articolo 5 della legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996,».

Art. 9
(Modifiche alla legge 31 maggio 1995, n. 218)

  1. Alla legge 31 maggio 1995, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1. all'articolo 2, dopo il comma 1 è inserito il seguente: 
      «1-bis. Il richiamo a convenzioni nominatamente indicate, fatto nella presente
      legge, deve intendersi sempre riferito a quelle sostitutive delle stesse, se firmate e ratificate dall'Italia ovvero se firmate e ratificate dall'Unione europea, qualora vincolanti per l'Italia»; 
    2. all'articolo 42, comma 1, le parole: «Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24 ottobre 1980, n. 742» sono sostituite dalle seguenti: «Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996, sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, resa esecutiva con la relativa legge di ratifica ed esecuzione. Si applicano le norme di adeguamento dell'ordinamento interno previste nella medesima legge».

Art. 10
(Misure di protezione disposte da Stati non aderenti alla Convenzione)

  1. Le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 si applicano, in quanto compatibili, anche alle misure di protezione che comportano il collocamento nel territorio italiano di un minore residente in uno Stato non aderente alla Convenzione né firmatario di accordi bilaterali.
  2. Le disposizioni dell'articolo 7 si applicano, in quanto compatibili, anche alle misure di protezione che comportano il collocamento di un minore residente nel territorio italiano in uno Stato non aderente alla Convenzione né firmatario di accordi bilaterali.

Art. 11
(Disposizioni attuative)

  1. Con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali e per l'integrazione, sono disciplinate le specifiche modalità operative per l'attuazione degli articoli 4 e 5 della presente legge.

Art. 12
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate all'attuazione delle disposizioni della presente legge vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 13
(Norme transitorie)

  1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8 della legge 31 maggio 1995, n. 218, le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), della presente legge si applicano ai giudizi instaurati a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
  2. La presente legge si applica alle istanze finalizzate all'ingresso di un minore straniero, in affidamento o in assistenza legale, presentate a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 14
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Allegati