Attività consultiva

aggiornamento: 23 gennaio 2023

L’ufficio legislativo fornisce, ma soltanto agli uffici del Ministero della giustizia o ad altri Ministeri che ne facciano richiesta, ovvero alla Presidenza del consiglio dei ministri e all’Avvocatura di Stato nell’ambito dei contenzioni costituzionali e pregiudiziali:

- pareri sull’interpretazione delle leggi, ovvero pareri su materie oggetto di circolari poi redatte dai Dipartimenti ministeriali secondo le specifiche competenze
- pareri nell’ambito dei giudizi relativi a procedimenti di rinvio pregiudiziale in corso davanti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, per le valutazioni di opportunità di intervento nei giudizi in corso a tutela di situazioni di rilevante interesse nazionale.

Previsto dagli articoli 19, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sull'Unione europea e 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il rinvio pregiudiziale rappresenta la procedura che consente ad una giurisdizione nazionale di interrogare la Corte di giustizia dell’Unione Europea (CGUE) sull'interpretazione o sulla validità del diritto europeo nell’ambito di un contenzioso in cui tale giurisdizione venga coinvolta. 

L’art. 267 del TFUE attribuisce alla CGUE la competenza a pronunciarsi, in seguito a richiesta di un organo giurisdizionale di uno stato membro, “a) sull'interpretazione dei trattati” e “b) sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione.”

Il rinvio pregiudiziale può essere sollevato solo qualora la questione sia indispensabile per la risoluzione della controversia pendente avanti gli organi interni ed è fondamentale per assicurare l’omogeneità dell’applicazione del dritto europeo su tutto il territorio consentendo di chiarire il significato e la portata applicativa di particolari disposizioni normative.

Il rinvio pregiudiziale rappresenta quindi lo strumento più idoneo a favorire la cooperazione attiva tra giurisdizioni nazionali e Corte ed, altresì, a garantire l'applicazione uniforme del diritto europeo in tutta l'UE.

- pareri sulle questioni di legittimità costituzionale delle leggi, redatti per la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini della sua eventuale costituzione in giudizio innanzi alla Corte costituzionale, resi nell’ambito dei ricorsi in via incidentale.

Si ha ricorso in via incidentale quando la questione di legittimità costituzionale sorge innanzi ad una autorità giurisdizionale nel corso di un procedimento giudiziario. La questione di legittimità costituzionale può essere sollevata da una delle parti o dal giudice dinanzi al quale pende il giudizio. Le parti non possono adire direttamente la Corte costituzionale, ma devono presentare una istanza al giudice della causa che, valutata la sussistenza dei presupposti per l'attivazione del giudizio di costituzionalità (rilevanza della questione per la risoluzione del giudizio in corso e la sua non manifesta infondatezza), provvederà alla sospensione del giudizio e alla remissione della questione alla Corte costituzionale. Il giudizio è sospeso fino alla pronuncia della Corte costituzionale.

Nei giudizi relativi alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato, proposti in via incidentale dall’autorità giudiziaria il Presidente del Consiglio dei Ministri può, infatti, intervenire dinanzi alla Corte Costituzionale e presentare memorie e deduzioni non in qualità di parte, ma a tutela dell’unità giuridica dell’ordinamento, essendo il giudizio in via incidentale un giudizio a parti eventuali.

- pareri resi nell’ambito ovvero propedeutici all’instaurazione dei ricorsi in via principale dinanzi alla Corte Costituzionale.

Si ha ricorso in via principale quando la questione di legittimità costituzionale viene sollevata direttamente innanzi alla Corte costituzionale ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.
Il ricorso può essere proposto dallo Stato contro leggi regionali o dalla Regione contro leggi statali o di altre Regioni (articolo 134 Costituzione).
In questo caso, trattandosi di un giudizio a parti necessarie, le stesse conservano la disponibilità dell’azione tramite la previsione della possibilità di rinuncia al ricorso che, se accettata da tutte le parti, è causa di estinzione del giudizio.