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aggiornamento: 17 luglio 2018

È il difensore che rappresenta la parte in giudizio previsto dall'articolo 82 del codice di procedura civile.

Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede euro mille ed altresì nelle cause di valore superiore, se autorizzate dal giudice con decreto.
In tutti gli altri casi, anche davanti al tribunale e alla corte d'appello, le parti devono stare in giudizio con l'assistenza di un difensore.
Davanti alla Corte di cassazione, in particolare, occorre ricorrere al patrocinio di un avvocato iscritto nell'apposito albo.

 

Riferimenti normativi