Minore offensività del processo

aggiornamento: 16 novembre 2018

Il principio della minima offensività esprime la consapevolezza che l’incontro con la giustizia penale contiene vari rischi per il minore, potendo compromettere lo sviluppo armonico della sua personalità, della sua immagine e dei suoi successivi percorsi di socializzazione.

Il principio della minore offensività è collegato al principio di adeguatezza per cui il processo penale per i minori deve adeguarsi, sia nella sua concezione generale che nella sua applicazione concreta, alla "personalità del minore e alle sue esigenze educative". Il sistema penale deve essere caratterizzato dalla finalità di reintegrazione sociale del minore. Il processo penale, quindi, come sede di verifica del possibile disagio del ragazzo, deve tendere a restituire il soggetto alla normalità della vita sociale, evitando gli interventi che possano destrutturarne la personalità. Ciò comporta l’impegno della legge e di tutti gli attori del processo a tenere conto delle caratteristiche di personalità del ragazzo e delle sue esigenze educative in termini di criteri fondamentali per operare scelte, per prendere decisioni e attivare interventi in sede processuale.
Questo principio implica la rilevanza centrale dei contributi dei sevizi sociali e colloca il lavoro interdisciplinare tra i vari operatori del sistema penale minorile, al livello di condizione necessaria al fine del raggiungimento dei risultati voluti dalla legge.

Riferimenti normativi