Sentenze di condanna

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO
DI MATERA
Ufficio Esecuzioni Penali
in linea il giorno 13 luglio 2026
Il Tribunale di MATERA ha pronunciato la seguente sentenza in data 07/03/2022, confermata dalla Corte d’Appello di POTENZA il 28/02/2025, irrevocabile il 30/07/2025
CONTRO
BIANCONI Giancarlo nato a ROMA (PROV. .-------) il 06/01/1945
Imputato
del delitto p. e p. DAGLI ARTT 110 CP e 5 D.L.VO n. 74/2000 Commesso il 29/12/2015, Luogo MATERA
P.Q.M.
Visti gli artt. 533 e ss c.p.p.
Dichiara BIANCONI Giancarlo colpevole del reato in rubrica ascrittogli e lo condanna alla pena di anni 1 di reclusione.
Applica le pene accessorie di cui all’art. 12 della legge 74/2000 lett. a) nella misura di mesi 6, b) c) nella misura di 1 anno e perpetua per la lettera d), nonché la pubblicazione di cui alla lett. e) sul sito internet del Ministero della Giustizia a norma dell’art. 36 c.p.
E’ estratto per uso pubblicazione.
Matera, 26/05/2026
Il Funzionario
Dott.ssa Angela Papapietro
n.SIEP 321/2026

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO
di TRAPANI
Ufficio Esecuzioni Penali
in linea fino al 9 luglio 2026
Il GIP di Trapani con sentenza passata in giudicato in data 21.04.2026, emessa in data 07.02.2022, confermata dalla Corte d’Appello in data 20-11-2025 ha condannato:
MONTELEONE / MICHELE
nato a CORLEONE (Prov. di PA) il 31-01-1984
alla pena di:
RECLUSIONE Anni 1 Mesi 4
Pene accessorie:
- Interdizione Dagli Uffici Direttivi Delle Persone Giuridiche e Delle Imprese Anni 1 –
- Pubblicazione di Sentenza Penale di Condanna gg.15 –
- Incapacita' di Contrattare con la Pubblica Amministrazione Anni 1 -
- Interdizione Dalle Funzioni di Rappresentanza e Assistenza in Materia Tributaria Anni 1
condanna al pagamento delle spese processuali
Ordina la confisca del profitto del reato quantificato nella somma di €15437,90
per i reati di cui all’art:
- Art 110 - C.P.art. 81 co.2 , Art. 10 D.lvo. 74/2000.
Accertato in Alcamo il 02/09/2020-
Commesso in Alcamo dal 06-03-2020 ad oggi
Estratto conforme per uso pubblicazione
TRAPANI, 23-06-2026
Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Alessandra Adamo
n.SIEP 1291/2014

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Ufficio Esecuzioni Penali
in linea fino al 9 luglio 2026
OGGETTO: Pubblicazione di Sentenza Penale di condanna sul sito web del Ministero della Giustizia per giorni 15
Poiché è in esecuzione la Sentenza n. 30/2013 - Reg. Gen. n. 52/2012 - R.G.N.R. n.3812/2010, emessa in data 07-05-2013 da Corte di Assise di Appello di MILANO Sez. Seconda, in riforma della sentenza n. 8/2012 in data 28-05-2012 Corte di Assise MILANO (Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso con decisione n. Reg. Gen. 51936/2013) Data passaggio in giudicato: 18-11-2014
Condannato:
CALCANO MANZUETA / OMAR
nato in SANTO DOMINGO (DOMINICANA (REPUBBLICA)) il 05-02-1978
Il sottoscritto Operatore Data Entry
TRASMETTE
l’estratto della suindicata sentenza con preghiera di provvedere alla pubblicazione sul sito web del Ministero della Giustizia per Giorni 15
Reati:
- Art 110 - C.P., Art. 575 C.P., Art. 577 c. 1 - n. 2 C.P., Art. 61 n. 1 C.P. il 10/12/2008- luogo: MILANO
- Art 110 - C.P., Art. 412 C.P., Art. 61 n. 2 C.P. il 10/12/2008- luogo: MILANO
Continuazione tra i reati di cui ai nr. 1 2
Pena principale: Ergastolo
Pene accessorie:
- Interdizione dai Pubblici Uffici Perpetua
- Pubblicazione di Sentenza Penale di Condanna
- Interdizione Legale Durante la Pena
MILANO, 18-06-2026
L'OPERATORE DATA ENTRY
Ruggero Filippo SPATARO
n.SIEP 202/2026

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO
di VERCELLI
Ufficio Esecuzioni Penali
in linea fino al 7 luglio 2026
Il GIP Tribunale Ordinario di VERCELLI, con Sentenza n. 91/2024 - Reg. Gen. n. 669/2023 - R.G.N.R. n. 1537/2022 emessa in data 19-03-2024, confermata dalla sentenza n. 3855/2025 emessa in data 20-10-2025 dalla Corte D'Appello TORINO Sez. 1 (la Corte Suprema di Cassazione dichiara con ordinanza n. 3467/2026 in data 22-05-2026 l’inammissibilità del ricorso), irrevocabile il 22-05-2026
ha dichiarato
LUKA / AMARILDO CUI 018D9CD
nato in RRESHEN MIRDITE (ALBANIA) il 16-01-1975
Cod. Fiscale LKUMLD75A16Z100K Paternità: FRROK Madre: LUKA PRENE
Colpevole del seguente reato:
- Art 110 - C.P., Art. 10 D.LVO 74/2000
Accertato in Data 27/05/2022- luogo: VERCELLI
e lo ha condannato alla pena di: RECLUSIONE Anni 1 Mesi 6 Giorni 20
Pene accessorie:
- Incapacità di Contrattare con la Pubblica Amministrazione Anni 1 -
- Interdizione dai Pubblici Uffici Anni 1 -
- Interdizione Dagli Uffici Direttivi Delle Persone Giuridiche e Delle Imprese Anni 1 Mesi 6 Giorni 20 -
- Interdizione Dalle Funzioni di Rappresentanza e Assistenza in Materia Tributaria Anni 1 -
- Interdizione Dall'Ufficio di Componente di Commissioni Tributarie Perpetua –
- Pubblicazione della sentenza di condanna
E’ estratto conforme.
Vercelli, 09-06-2026
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
dott.ssa Paola Deambrogi
n.SIEP 219/2022
N. 669/2020 SENT - N. 549/2017 REG. GEN.- N. 1766/2014 R.G.N.R.

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO
di ROVIGO
Ufficio Esecuzioni Penali
in linea fino al 7 luglio 2026
In data 28-10-2020 il Tribunale Ordinario di ROVIGO ha emesso sentenza penale di condanna, confermata con sentenza dalla Corte d’Appello di Venezia in data 12-05-2022, irrevocabile il 27-07-2022
nei confronti di
COCCIA GIANLUCA nato a ROMA il 02-08-1972
per il reato di cui agli artt.
- 2 DLVO 74/2000 commesso in data 13-09-2013 in Porto Viro (RO)
- 8 DLVO 74/2000 commesso dal 25-02-2012 al 31-12-2021 in Porto Viro (RO)
OMISSIS
Condanna il suddetto alla Pena Principale:
Anni 1 e Mesi 5 di reclusione
Pene Accessorie:
- Incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione Anni 1
- Interdizione dai Pubblici Uffici Anni 1 Mesi 5
- Pubblicazione della Sentenza penale di condanna
- Interdizione dagli Uffici Direttivi delle Persone Giuridiche e delle Imprese Anni 1
- Interdizione dall’Ufficio di Componente di Commissioni Tributarie Perpetua
- Interdizione dalle Funzioni di Rappresentanza e Assistenza in Materia Tributaria Anni 1
Estratto conforme all’originale per uso pubblicazione.
Rovigo, lì 16.06.2026
IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
MANUELA FASOLATO
n.SIEP 406-407-408-409-410-411-412-413-414-415/2026

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE D'APPELLO
di PALERMO
Ufficio Esecuzioni Penali
in linea fino al 23 luglio 2026
Con la Sentenza n. 4829/2024 - Reg. Gen. n. 6861/2023 - R.G.N.R. n. 23685/2013, emessa in data 14-10-2024 da Corte D'Appello di PALERMO Sez. 3, in riforma della sentenza n. 1335/2019 in data 11-11-2019 Gup Presso Tribunale Ordinario PALERMO passata in giudicato il 14-05-2026
ACCARDO NICOLA nato a Partanna il 16.01.1995
BONGIORNO GIUSEPPE PAOLO nato a Castelvetrano il 05.08.1988
DELL’AQUILA FILIPPO nato a Campobello di Mazara il 02.05.1964
GRECO ANGELO nato a Mazara del Vallo il 04.02.1969
GUARINO CALOGERO nato a Castelvetrano il 28.07.1969
LA CASCIA VINCENZO nato a Castelvetrano il 14.02.1948
TILOTTA GIUSEPPE nato a Castelvetrano il 29.10.1962
TRIOLO ANTONINO nato a Partanna il 12.01.1970
URSO RAFFAELE nato a Castelvetrano il 29.01.1959
VALENTI ANDREA nato a Campobello di Mazara il 27.06.1952
sono stati condannati per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso di cui all’Art 416 Bis comma 1, comma 2, comma 3 e comma 4, C.P. , commesso fino al 11.11.2019 a Castelvetrano, Partanna e Provincia di Trapani e Palermo, rispettivamente alla pena di:
ACCARDO NICOLA Anni 3, Mesi 6 e Giorni 3 di Reclusione
BONGIORNO GIUSEPPE PAOLO Anni 6 Mesi 11 e Giorni 10 di Reclusione
DELL’AQUILA FILIPPO Anni 8 e Mesi 8 di Reclusione
GRECO ANGELO Anni 6 di Reclusione
GUARINO CALOGERO Anni 8 di Reclusione
LA CASCIA VINCENZO Anni 9 e mesi 8 di Reclusione
TILOTTA GIUSEPPE Anni 8 di Reclusione
TRIOLO ANTONINO Anni 8 di Reclusione
URSO RAFFAELE Anni 11, Mesi 2 di Reclusione
VALENTI ANDREA Anni 7 e Mesi 6 di Reclusione
Ed altresì alle Pene accessorie:
- Interdizione dai Pubblici Uffici Perpetua -
- Interdizione Legale Durante la Pena –
- Incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione per Anni 5
alla Misura di sicurezza :Liberta' Vigilata
Ed alla Pubblicazione della Sentenza Penale di Condanna sul sito del Ministero della Giustizia per GIORNI 30.
E’ estratto conforme per uso pubblicazione
Palermo 18.06.2026
Il Cancelliere esperto
Dott.ssa Emilia Mercante
n.SIEP 820/2021
cum 335/2021 - N° R.G 7128/2014 Corte Roma N° R.G.N.R. 54415/2009

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE D'APPELLO
di ROMA
Ufficio Esecuzioni Penali
in linea fino al 7 luglio 2026
La Corte di Roma - Sez. II Penale, in riforma della sentenza Roma del 07.12.2012, ha pronunciato, in data 13.02.2019,
nei confronti di: BAKARY NIANG, nato in SENEGAL il 28.03.1972
divenuta irrevocabile il 16.10.2020
assorbita nel provvedimento di cumulo emesso da questo Ufficio in data 20.07.2021 in esso compresa la sottoindicata sentenza
- Sentenza 13.02.2019 Corte Appello Roma (Siep 820/2021 – R.G. 7128/2014)
in riforma della sentenza emessa in data 07.12.2012 dal Tribunale di Roma
irrevocabile il 16.10.2020
pena : mesi 1, giorni 10 di reclusione ed € 200,00 di multa
per il reato di : artt. 648 c. 2, 62 bis C.P..
Commesso in Roma l’8.11.2009.
Pena accessoria : pubblicazione della sentenza di condanna per estratto sul sito internet del Ministero della Giustizia.
Estratto per uso pubblicazione.
Roma, 16.06.2026
Il Funzionario Giudiziario
Pirrante Stefania
n.SIEP 96/2026

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE D'APPELLO
di CALTANISSETTA
Ufficio Esecuzioni Penali
in linea fino al 6 luglio 2026
Data arrivo estratto esecutivo: 07-05-2026 Data iscrizione: 07-05-2026
Sentenza n. 879/2025 - Reg. Gen. n. 697/2025 - R.G.N.R. n. 353/2019, emessa in data 26-11-2025 da Corte D'Appello di CALTANISSETTA sez. II, in riforma della sentenza n. 103/2025 in data 10-02-2025 Tribunale Ordinario ENNA
Data passaggio in giudicato: 27-04-2026
Condannato: FAZIO / ANTONINO
nato a CAPIZZI (Prov. di ME) il 25-05-1970
residente in CAPIZZI (Prov. di ME) - via Roma n. 255
Reati:
- 1) Art 4 - D.LVO 74/2000
Commesso in Data 29/05/2017- luogo: CAPIZZI
Circostanze Aggravanti/Attenuanti soggettive:
Art 99 c. 2 - n. 1 C.P., Art 62 Bis - C.P., Art 99 c. 2 - n. 3 C.P., Art 99 c. 2 - n. 2 C.P..
Attenuanti e Recidiva Equivalenti
Pena principale:
RECLUSIONE Anni 2
Pene accessorie:
- Interdizione Dagli Uffici Direttivi Delle Persone Giuridiche e Delle Imprese Anni 1 -
- Incapacita' di Contrattare con la Pubblica Amministrazione Anni 1 -
- Interdizione Dalle Funzioni di Rappresentanza e Assistenza in Materia Tributaria Anni 1 -
- Pubblicazione di Sentenza Penale di Condanna – giorni 15 -
Caltanissetta. 16/06/2026
Il Funzionario Giudiziario
Dottoressa Emanuela LOPIANO
n.SIEP 75/2026

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO TRIBUNALE ORDINARIO
di ASCOLI PICENO
Ufficio Esecuzioni Penali
in linea fino al 6 luglio 2026
ESTRATTO DI SENTENZA PENALE
Sentenza n. 46/2026 - Reg. Gen. n. 540/2024 - R.G.N.R. n. 642/2023, emessa in data 21-01-2026 da Tribunale di ASCOLI PICENO data passaggio in giudicato: 23-05-2026
CONTRO
BONVECCHI ALBERTO
nato a MACERATA il 27-05-1973
residente in ANCONA - Via Delle Brecce Bianche n. 56
CONDANNATO
- Art 5 D.L.vo n. 74/2000,
Commesso in data 02.12.2019 e 30.04.2019- luogo: SAN BENEDETTO DEL TRONTO - Art 10 D.L.vo n. 74/2000,
Commesso in data 10.02.2023- luogo: SAN BENEDETTO DEL TRONTO
-OMISSIS-
Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p. dichiara BONVECCHI ALBERTO responsabile del reato a lui ascritto e lo condanna:
Pena principale:
RECLUSIONE Anni 3 Mesi 2
Pene accessorie:
- Interdizione Dagli Uffici Direttivi Delle Persone Giuridiche e Delle Imprese per Anni 1 Mesi 6
- Interdizione Dall'Ufficio di Componente di Commissioni Tributarie- Perpetua –
- Incapacita’ di contrattare con la Pubblica Amministrazione
- Interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria
- Interdizione dai Pubblici Uffici
- Pubblicazione di Sentenza Penale di Condanna
Misura di sicurezza: confisca
è ESTRATTO CONFORME ALL’ORIGINALE per uso pubblicazione.
Ascoli Piceno, 09/06/2026
Il Pubblico Ministero
Dr. CINZIA PICCIONI Sost.
n.SIEP 137/2026

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE D'APPELLO
di BRESCIA
Ufficio Esecuzioni Penali
in linea fino al 6 luglio 2026
Data arrivo estratto esecutivo: 06-05-2026 Data iscrizione: 06-05-2026
Sentenza n. 964/2025 - Reg. Gen. n. 452/2025 - R.G.N.R. n. 14282/2018, emessa in data 23-06-2025 da Corte D'Appello di BRESCIA, in riforma della sentenza n. 425/2022 in data 09-02-2022 Tribunale Ordinario BRESCIA (Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso con decisione n. Reg. Gen. 6176/2026)
Data passaggio in giudicato: 21-04-2026
Condannato: FRANCONETTI / MAURO
nato a AVELLINO (Prov. di AV) il 01-08-1967
residente in CORTE FRANCA (Prov. di BS) - via don minzoni 9
Reati:
1) Art 110 - C.P., Art. 10 D.LVO 74/2000
Accertato in Data 09/10/2018- luogo: BRESCIA
Circostanze Aggravanti/Attenuanti soggettive:
Art 62 Bis - C.P..
Pena principale:
RECLUSIONE Anni 1
Pene accessorie:
- Interdizione dai Pubblici Uffici Anni 5 Disposta su Sentenza N. 2020/1073 del 12/02/2020 Emessa da Corte D'Appello di MILANO assorbita con provvedimento di pene concorrenti emesso in data 11/05/2026 -
- Inabilitazione Esercizio Impresa Comm. Ed Incapacita' Esercitare Uff.Dir.Impresa (216-217 L.F.) Anni 2 Mesi 4 Disposta su Sentenza N. 2024/95 del 17/01/2024 Emessa da Corte D'Appello di BRESCIA assorbita con provvedimento di pene concorrenti emesso in data 11/05/2026
- Pubblicazione di Sentenza Penale di Condanna Giorni 15
- Incapacita' di Contrattare con la Pubblica Amministrazione Anni 1
- Interdizione Dagli Uffici Direttivi Delle Persone Giuridiche e Delle Imprese Anni 1
- Interdizione Dalle Funzioni di Rappresentanza e Assistenza in Materia Tributaria Anni 1
Posizione Giuridica:
- Espiazione Pena in Regime di Affidamento in Prova Decorrenza 18-05-2026
Avvocati: Avvocato della fase di giudizio ASARO ALESSANDRO del Foro di BRESCIA con studio in VIA MORETTO, 31 BRESCIA
Magistrato: GIULIA LABIA
Brescia, 18/06/2026
L’Assistente Giudiziario
Dott.ssa Chiara Fabiani
n.SIEP 194/2026

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSOTRIBUNALE ORDINARIO
di LUCCA
Ufficio Esecuzioni Penali
in linea fino al 4 luglio 2026
In relazione alla Sentenza n. 1374/2021 - Reg. Gen. n. 348/2020 - R.G.N.R. n. 2003/2019, emessa in data 14-07-2021 da Tribunale Ordinario di LUCCA, confermata dalla Sentenza n. 674-2026 in data 19.02.2026 Corte d’Appello FIRENZE Sez. 3^ Penale - definitiva il 07-03-2026.
(Iscritta al procedimento N. SIEP 194/2026 di Procura della Repubblica Presso il Tribunale Ordinario di LUCCA)
FURLANETTO / DENIS
nato a CONEGLIANO (Prov. di TV) il 01-06-1974, ultima dimora in Godena Sant’Urbano (TV)Via Dante Alighieri n.4
è stato condannato per il seguente reato:
Art 5 - D.LVO 74/2000 Commesso in Data 29/01/2018- luogo: LUCCA
Pena Principale: Reclusione Anni 1 Mesi 6
Pene accessorie:
- Pubblicazione di Sentenza Penale di Condanna a norma dell’Art. 36 c.p.
- Interdizione Dalle Funzioni di Rappresentanza e Assistenza in Materia Tributaria per Anni 1
- Interdizione Dall'Ufficio di Componente di Commissioni Tributarie Perpetua
- Incapacità di Contrattare con la Pubblica Amministrazione per Anni 1
- Interdizione Dagli Uffici Direttivi Delle Persone Giuridiche e Delle Imprese per Mesi 6
Estratto per uso pubblicazione.
Lucca, 09.06.2026
Il Funzionario Giudiziario
Dr.ssa Lucia MAGNANI
n.SIEP 162/2026
sent. n. 2075/2025 - Reg. Gen. n. 403/2023 - R.G.N.R. n. 2975/2019

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE
di TRANI
Ufficio Esecuzioni Penali
in linea fino al 3 luglio 2026
ESTRATTO DI SENTENZA PENALE DI CONDANNA PER PUBBLICAZIONE
Il Tribunale di Trani, con sentenza n. 2075/2025 - Reg. Gen. n. 403/2023 - R.G.N.R. n. 2975/2019, emessa in data 26-09-2025, definitiva il 26-11-2025, ha condannato:
SARDARO RUGGIERO, nato a Barletta (Prov. di BT) il 15-08-1948, ivi residente alla Via Vecchia Madonna dello Sterpeto n. 24/B;
alla pena di:anni 2 di reclusione;
oltre alle pene accessorie:
- Interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per il periodo di mesi sei; incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per il periodo di anni uno; interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per il periodo di anni uno; interdizione in perpetuo dall'ufficio di componente di commissione tributaria;
- pubblicazione della sentenza a norma dell’articolo 36 del codice penale per la durata di giorni 15;
per i reati p. e p.:
- artt. 81 c.p., 10 D.Lvo 74/2000 – acc. in Barletta il 10 Aprile 2019;
- artt. 81c.p., 5 D.Lvo 74/2000 – in Barletta il 30 Settembre 2016;
Circostanze Aggravanti/Attenuanti soggettive: artt. 62 bis, 99 co. 1°, 2° n. 1 e 4° c.p. - equivalenti;
Trani, lì 17-06-2026
Cristina Zecchillo
Funzionaria Giudiziaria
n.SIEP 997/2026

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO
di MILANO
Ufficio Esecuzioni Penali 3^sezione
in linea fino al 2 luglio 2026
Poiché è in esecuzione la Sentenza n. 4984./2020 - Reg. Gen. n. 9369/2018 - R.G.N.R. n. 22591/2013, emessa in data 01-07-2020 da Tribunale Ordinario di MILANO sez. TERZA, confermata dalla sentenza n. 3074/2021 in data 21-04-2021 Corte D'Appello MILANO Sez. SECONDA
Data passaggio in giudicato: 05-10-2021
Condannato: TINELLI / ARMANDO COSTANTINO
nato a MILANO (Prov. di MI)il 16-10-1948
domiciliato in OSNAGO (Prov. di LC) - VIA PER CA' FRANCA , 9
Reati:
- 1) Art 10 - D.LVO 74/2000
Commesso in Data 30/12/2012 e in Data 30/12/2013- luogo: MILANO - 2) Art 8 - D.LVO 74/2000
Commesso in Data 03/02/2011 e in Data 31/08/2012- luogo: MILANO - 7) Art 2 - D.LVO 74/2000
Commesso in Data 27/02/2012 e in Data 30/09/2013- luogo: MILANO
Continuazione tra i reati di cui ai nr. 1 2 7
Circostanze Aggravanti/Attenuanti soggettive:
Art 62 Bis - C.P..
Pena principale:
RECLUSIONE Anni 2 Mesi 9
Pene accessorie:
- Pubblicazione di Sentenza Penale di Condanna Giorni 15 -
- Interdizione dai Pubblici Uffici Anni 1 Mesi 6 -
- Interdizione Dagli Uffici Direttivi Delle Persone Giuridiche e Delle Imprese Anni 1 Mesi 6 -
- Incapacita' di Contrattare con la Pubblica Amministrazione Anni 1 Mesi 6 -
- Interdizione Dall'Ufficio di Componente di Commissioni Tributarie Perpetua -
- Interdizione Dalle Funzioni di Rappresentanza e Assistenza in Materia Tributaria Mesi 1 Giorni 6 -
- Interdizione dai Pubblici Uffici Perpetua Disposta su Sentenza N. 2018/9304 del 05/07/2018 Emessa da Tribunale Ordinario di MILANO assorbita con provvedimento di pene concorrenti emesso in data 09/04/2026 -
- Interdizione Legale Durante la Pena Disposta su Sentenza N. 2018/9304 del 05/07/2018 Emessa da Tribunale Ordinario di MILANO assorbita con provvedimento di pene concorrenti emesso in data 09/04/2026 -
La pubblicazione sul sito del Ministero della Giustizia decorrerà dal 18/06/2026 per una durata di 15 giorni.
Milano, 15/06/2026
Il Cancelliere Esperto
Dott.ssa Giuseppina Bertucci
n.SIEP 285/2025

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI FORLÌ
in linea fino al 2 luglio 2026
Il Tribunale di Forlì in data 23/10/2023 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
(in relazione alla quale la Corte di Appello di Bologna Sez. I con Sentenza n 6942/2024 in data 10/12/2024 ha parzialmente riformato l’appellata sentenza) nei confronti di
JONUZI Besir nato in Macedonia del Nord il 23.11.1962
IMPUTATO
del delitto di cui all’art. 5 del D.L.vo n. 74 del 10.03.2000, perché in qualità di legale rappresentante della società “Forlì Costruzioni Srls” con sede legale e luogo di esercizio in Forlì, via Gorizia n. 147 - P. Iva 04418710408, al fine di evadere le imposte sui redditi, non presentava, essendovi obbligato, la dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2019, essendo l’imposta evasa, con riferimento alla singola imposta dell’IRES, superiore alla soglia di euro 50.000,00 e, segnatamente, pari ad € 96.378,00
in Forlì, il 10.03.2021 (per l’anno d’imposta 2019);
con la recidiva reiterata
individuata le persone offese in:
Agenzia delle Entrate di Forlì-Cesena;
“OMISSIS”
PQM
Letti gli artt. 442. 533 c.p.p.
- dichiara Jonuz* Besir colpevole del reato a lui ascritto e, applicate le attenuanti generiche in equivalenza alla contestata recidiva, lo condanna alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
letto l'art. 12 del d.lvo 74/00
dichiara Jonuz * Besir
- interdetto dagli uffici direttivi delle Persone Giuridiche e delle Imprese per la durata di sei mesi;
- incapace di contrattare con la Pubblica Amministrazione per la durata di un anno;
- interdetto dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per la durata di un anno;
- interdetto in perpetuo dall’ufficio di componente di commissione tributaria;
- interdetto dai pubblici uffici per la durata di un anno;
- dispone la pubblicazione della sentenza a norma dell’art 36 c.p. a spese dell’imputato
letto l'art. 12 bis del d.lvo 74/00
ordina la confisca dei beni che costituiscono il profitto del reato, ovvero se non possibile in via diretta della confisca dei beni di cui l’imputato ha la disponibilità per un valore corrispondente ad euro 96.378,00.
letto l’art. 544 c.p.p.
fissa in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione;
letto l’art. 545 bis c.p.p.
avvisa le parti che sussistono le condizioni di cui all’art. 20 bis c.p. e l. 689/81 per la sostituzione della pena detentiva breve.
Forlì. Il 23 ottobre 2023
Il Giudice
Dott. Marco De Leva
n.SIEP 214/2026

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO
di TRAPANI
Ufficio Esecuzioni Penali
in linea fino al 2 luglio 2026
Il GIP di Trapani con sentenza passata in giudicato in data 01.03.2026, emessa in data 15.02.2024, confermata dalla Corte d’Appello in data 01-10-2025 ha condannato:
ROTOLO / GIULIA
nata a PALERMO (Prov. di PA) il 05-11-1995
alla pena di:
RECLUSIONE Anni 2
Pene accessorie:
- Interdizione dai Pubblici Uffici Anni 3 -
- Interdizione Dall'Ufficio di Componente di Commissioni Tributarie Perpetua -
- Incapacita' di Contrattare con la Pubblica Amministrazione Anni 3 -
- Affissione della Sentenza nell’albo dei Comuni di Trapani e Limena-
- Interdizione Dagli Uffici Direttivi Delle Persone Giuridiche e Delle Imprese Anni 3 -
- Interdizione Dalle Funzioni di Rappresentanza e Assistenza in Materia Tributaria Anni 3 -
- Pubblicazione di Sentenza Penale di Condanna -giorni 15 -
condanna al pagamento delle spese processuali
per i reati di cui :
- 1) Art 110 - C.P., Art. 8 D.LVO 74/2000, Art. 61 n. 2 C.P.
Commesso in data compresa tra il 02/02/2015 e 31/12/2016 in TRAPANI - 2) Art 110 - C.P., Art. 10 D.LVO 74/2000, Art. 61 n. 2 C.P.
Accertato in Data 06/02/2020- luogo: TRAPANI
Continuazione tra i reati di cui ai nr.12
Estratto conforme per uso pubblicazione
TRAPANI, 16/06/2026
Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Alessandra Adamo
n.SIEP 3551/2024

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO
di ROMA
Ufficio Esecuzioni Penali
in linea fino al 1° luglio 2026
Il Tribunale ordinario di Roma, con sentenza del 7/10/2022 irrevocabile il 27/6/2024 ha
Condannato GUEYE MBAYE NIANG nato in SENEGAL il 9/11/1969
Alla pena di mesi 9 di reclusione e 900,00 di multa
Perché deteneva a scopo commerciale 11 maglioni e 5 cappelli Ralph Lauren, 1 maglione Burbery, 1 felpa e 1 pantalone Nike, 2 giubbini Kway, 3 giubbini Colmar con marchi contraffatti.
Accertato in Roma il 17/1/2019
Roma lì 28/5/2026
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DOTTORESSA LAURA FIORNI
n.SIEP 1/2025
N 3005/24 R. SENT - N 20023/001357 R.G. APP - N 1571/24 R. RIC. C. - N 2018/000654 R.N. R.

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI FORLÌ
in linea fino al 30 giugno 2026
Il GIP presso il Tribunale di Forlì in data 07/10/2022 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
(in relazione alla quale la Corte di Appello di Bologna con Sentenza n 3005/2024 in data 19/04/2024 ha parzialmente riformato l’appellata sentenza riducendo la pena inflitta in mesi cinque e giorni dieci di reclusione – la Corte Suprema di Cassazione III SEZ. con decisione n Reg. Gen. 36125-2024 ha dichiarato inammissibile il ricorso) nei confronti di
LUGARESI GIORGIO nato a CESENA il 25/09/1955
+ 1
IMPUTATI
OMISSIS
LUGARESI GIORGIO
E) DICHIARAZIONE IVA FRAUDOLENTA. MEDIANTE USO Dl FATTURE PER OPERAZIONI (OGGETTIVAMENTE) INESISTENTI
delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 2 D.L. vo n. 74/2000 perché, in concorso tra loto, LUGARESI GIORGIO in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'AC Cesena Spa, con sede legale a Cesena Corso Sozzi n. 5, dal 22.12.2015 e rappresentante legale sino al 3.11.2017 della controllante CESENA & CO SOCIETA' COOPERATIVA, proprietaria del 99,99 % delle quote della AC CESENA SPA. società dichiarata fallita dal Tribunale di Forli in data 10.8.2018, PRANSANI GRAZIANO quale firmatario della dichiarazione IVA in cui sono confluite le fatture per operazioni inesistenti - modello IVA 2015 —periodo d'imposta 2014, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto, avvalendosi delle fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, emesse dalla società A.C. CHIEVO VERONA SRL, indicavano nella dichiarazione annuale dell'IVA, per l'anno d'imposta 2014, elementi passivi fittizi come sopra riportato: anno d'imposta 2014:
“omissis”
In Cesena, in data 27.2.2015, modello IVA 2015 — Periodo d'imposta 2014 —Identificativo dichiarazione 18365556944 — 0000098
LUGARESI GIORGIO, “omissis”
F) DICHIARAZIONE IVA FRAUDOLENTA MEDIANTE USO Dl FATTURE PER OPERAZIONI (OGGETTIVAMENTE) INESISTENTI
delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 2 D.L. vo n. 74/2000 perché, in concorso tra loro, LUGARESI GIORGIO in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'AC Cesena Spa, con sede legale a Cesena Corso Sozzi n. 5, dal 22.12.2015 e rappresentante legale sino al 3.11.2017 della controllante CESENA & CO Società COOPERATIVA, proprietaria del 99,99 % delle quote della AC CESENA SPA, società dichiarata fallita dal Tribunale di Forlì in data 10.8.2018, CECCARELI GIAMPIERO quale firmatario di tutte le dichiarazioni IVA in cui sono confluite le fatture per operazioni inesistenti, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto, avvalendosi delle fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, emesse dalla società A.C. CHIEVO VERONA SRL, indicavano nelle dichiarazioni annuali dell'IVA, per gli anni d'imposta dal 2015 al 2017, elementi passivi fittizi come sopra riportato:
anno d'imposta 2015:
“omissis”
In Cesena, in data 29.2.2016, modello IVA 2016 — Periodo d'imposta 2015 — Identificativo dichiarazione 19421864194 — 0000102;
anno d'imposta 2016:
“omissis”
In Cesena in data 23.3.2017, modello IVA 2017 - Periodo d'imposta 2016 — Identificativo dichiarazione 18562417591 - 0000002 :
anno d'imposta 2017:
“omissis”
In Cesena, in data 23.2.2018, modello IVA 2018 — Periodo d'imposta 2017 —Identificativo dichiarazione 17385944849-0000002;
LUGARESI GIORGIO, “omissis”
G) DICHIARAZIONE II.DD, FRAUDOLENTA MEDIANTE USO Dl FATTURE PER OPERAZIONI (OGGETTIVAMENTE) INESISTENTI
delitto p. e p. dagli artt. 81, 110 c.p. e 2 D.L. vo n. 74/2000 perché, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, LUGARESI GIORGIO in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'AC Cesena Spa, con sede legale a Cesena Corso Sozzi n. 5, dal 22.12.2015 e rappresentante legale sino al 3.11.2017 della controllante CESENA & CO Società COOPERATIVA, proprietaria del 99,99% delle quote della AC CESENA SPA, società dichiarata fallita dal Tribunale di Forlì in data 10.8.2018, CECCARELLI GIAMPIERO quale firmatario di tutte le dichiarazioni dei redditi in cui sono confluiti i costi attraverso il meccanismo dell'ammortamento, al fine di evadere le imposte sui redditi, avvalendosi delle fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, emesse dalla società AC CHIEVO VERONA SRL, indicavano nelle dichiarazioni annuali dei redditi per gli anni d'imposta dal 2014 al 2016, elementi passivi fittizi come di seguito indicato:
anno d’imposta 2014
“omissis”
In Cesena, in data 30.3.2016, dichiarazione dei redditi mod. SC 2015 — periodo d'imposta 2014 nr. 1931207867 – 000002;
anno d’imposta 2015
“omissis”
In Cesena, in data 31/03/2017, dichiarazione dei redditi mod. SC 2016 — periodo d'imposta 2015 nr. 11415510072 - 000002 ;
anno d'imposta 2016
“omissis”
ln Cesena, in data 28.03.2018, dichiarazione dei redditi mod. SC 2017 —periodo d'imposta 2016 nr. 12554648567 -000001;
LUGARESI GIORGIO
H) EMISSIONE Dl FATTURE PER OPERAZIONI (OGGETTIVAMENTE) INESISTENTI
delitto p, e p. dagli artt. 81, 110 c.p. e 8 D.L. vo. 74/2000 perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, LUGAR'ESI GIORGIO in qualità di Presidente del, Consiglio di Amministrazione dell'AC Cesena Spa, con sede legale a Cesena Corso Sozzi nr. 5, dar 22.12.2015 e rappresentante legale sino al 3.11.2017 della controllante CESENA & CO SOCIETA' COOPERATIVA, proprietaria del 99,99 % delle quote della AC CESENA SPA, società dichiarata fallita dal Tribunale di Forli in data 10.8.2018, al fine di consentire alla società A.C. CHIEVO VERONA SRL l'evasione delle imposte sui redditi e dell'I.V.A., emetteva nei confronti della stessa le fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, fatture di seguito elencate:
“omissis”
Le fatture sopra elencate riguardano le seguenti cessioni simulate di calciatori:
“omissis”
In Cesena nelle date indicate comprese dal 15/09/2014 al 03/04/2018.
Individuata la parte offesa in Agenzia delle Entrate di Forlì-Cesena;
“OMISSIS”
LUGARESI GIORGIO
L) EMISSIONE Dl FATTURE PER OPERAZIONI (SOGGETTIVAMENTE) INESISTENTI
delitto p. e p. dall'art. 8 del D.L. vo n. 74/2000 perché, in qualità di amministratore della società "CAI Logistica Srl", con sede in Cesena Via del Mare n. 99, al fine di consentire alla società AC CESENA SPA, società dichiarata fallita dal Tribunale di Forli in data 10.8.2018, l'evasione delle imposte sui redditi e dell'I.V.A., emetteva nei confronti della stessa fattura per operazioni soggettivamente inesistenti, in quanto la prestazione dedotta in fattura non veniva svolta dalla società emittente la fattura, bensì rientrava tra le mansioni proprie di Lugaresi Giorgio, quale Presidente dell'AC CESENA Spa, in relazione alle quali aveva rinunciato formalmente al compenso in data come di seguito elencate:
|
NR |
DATA |
IMPONIBILE |
IVA |
TOTALE |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
02/01/2018 |
25.000,00 |
5.500,00 |
30.500,00 |
|
2 |
28/02/2018 |
25.000,00 |
5.500,00 |
30.500,00 |
|
3 |
30/03/2018 |
19.000,00 |
4.180,00 |
23.180,00 |
|
4 |
30/04/2018 |
23.000,00 |
5.060,00 |
28.060,00 |
|
5 |
31/05/2018 |
23.000,00 |
5.060,00 |
28.060,00 |
|
|
TOTALI 115.000,00 |
25.300,00 |
140.300,00 |
|
“OMISSIS”
LUGARESI GIORGIO, “omissis”
0) DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO Dl FATTURE PER OPERAZIONI OGGETTIVAMENTE INESISTENTI
delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 2 DL, vo n. 74/2000 perché, in concorso tra loro, LUGARESI GIORGIO in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'AC Cesena Spa, con sede legale a Cesena Corso Sozzi n. 5, dal 22.12.2015, società dichiarata fallita dal Tribunale di Forli in data 10.8.2018, CECCARELLI GIAMPIERO quale firmatario di tutte le dichiarazioni dei redditi ed IVA in cui sono confluite le fatture, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto, avvalendosi della fattura per operazioni oggettivamente inesistenti, emessa dalla società CESENA & CO SOCIETA' COOPERATIVA, indicavano nella dichiarazione annuale dell'IVA, per l'anno d'imposta 2017, elementi passivi fittizi come di seguito indicato:
fattura nr. 3/2017 del 08.02.2017 dell'importo imponibile di €. 350.000,00 ed iva aliquota 22% pari a €. 77.000,00;
modello IVA 2018 — Periodo d'imposta 2017 — Identificativo dichiarazione 17385944849 — 0000002 del 23/02/2018.
ln Cesena il 23/02/2018
LUGARESI GIORGIO
EMISSIONE DI FATTURE PER OPERAZIONI (OGGETTIVAMENTE) INESISTENTI delitto p. e p. dall'art. 8 D.L. vo n. 74/2000 perché in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della società CESENA &CO COOPERATIVA, al fine di consentire alla società A.C. Cesena Spa l'evasione dell'I.V.A., emetteva nei confronti della stessa 1a fattura per operazioni oggettivamente inesistenti, fattura di seguito elencata:
fattura nr. 3/2017 del 08.02.2017 dell'importo imponibile di euro 350.000,00 ed iva aliquota 22% pari a euro 77.000,00;
In Cesena alla data su indicata.
“OMISSIS”
PQM
Il Giudice
visti gli artt. 442. 533 c.p.p.
dichiara gli imputati colpevoli dei reati rispettivamente ascritti e ritenuta la continuazione con i fatti per cui v’'è già, stata condanna con la sentenza irrevocabile emessa dal G .U.P di Forli in data 2/7/2021 quanto a Lugaresi Giorgio e con la sentenza irrevocabile emessa dal GUP di Forlì in data 17/7/2022 quanto a “omissis” e
condanna
Lugaresi Giorgio alla pena di mesi 6 di reclusione; oltre al pagamento delle spese processuali, così rideterminando complessivamente la pena inflitta con la citata sentenza irrevocabile di condanna in anni 3 mesi 8 di reclusione.
omissis
Visto l'art. 12 DL n. 74/2000 applica agli imputati le seguenti pene accessorie: interdizione dagli uffici direttivi delle Persone Giuridiche e delle Imprese; incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria e interdizione ai pubblici uffici, tutte per la durata di anni l; pubblicazione della sentenza sul sito internet del ministero della giustizia per la durata di 15 giorni.
Dispone la confisca per equivalente delle disponibilità mobiliari e immobiliari già sequestrate agli imputati nonché delle ulteriori disponibilità. mobiliari e immobiliari di cui quest'ultimi abbiano la disponibilità sino alla concorrenza della somma di 4.949.656,67 euro, a cui va aggiunta l’ulteriore somma di 122.760 euro nei confronti del solo Lugaresi Giorgio con riferimento al reato a lui esclusivamente contestato al capo sub E.
Forlì. 7/10/2022
Il Giudice
Dott. G. Di Giorgio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bologna
La PRIMA SEZIONE PENALE
“OMISSIS”
PQM
Visti gli artt. 592 e 605 c.p.p., in parziale riforma dell'appellata sentenza, riduce la pena inflitta all'appellante LUGARESI Giorgio in mesi cinque e giorni dieci di reclusione.
Conferma nel resto.
Indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.
Bologna, 19 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Alessandra Testoni
Il Presidente
Sante Bascucci
n.SIEP 142/2025

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO
di MATERA
Ufficio esecuzioni Penali
In linea fino al 30 giugno 2026
Il Tribunale di Matera ha pronunciato la seguente sentenza in data 4/12/2020, confermata dalla Corte d’Appello di POTENZA il 20/12/2024 che ha applicato le pene accessorie di cui all’art. 12 della legge 74/2000 e ordinato la pubblicazione della sentenza ex art. 36 cp oltre alla confisca di somme corrispondenti all’importo delle imposte evase, irrevocabile, a seguito di inammissibilità del ricorso in Cassazione, il 01/10/2025
CONTRO
MARTIRADONNA Giovanni nato a Castellana Grotte (PROV. .BA) il 07/02/1975
Imputato
del delitto p. e p. DALL’ART 5 del D.Lvo 74/2000 Accertato il 6/11/2018, in Matera
P.Q.M.
Visti gli artt. 533 e ss c.p.p.
Dichiara MARTIRADONNA Giovanni colpevole del reato in rubrica ascrittogli e lo condanna alla pena di anni 1 di reclusione.
Applica le pene accessorie di cui all’art. 12 della legge 74/2000 lett. a) b) c) nella misura di 1 anno e perpetua per la lettera d), nonché la pubblicazione di cui alla lett. e) sul sito internet del Ministero della Giustizia a norma dell’art. 36 c.p.
E’ estratto per uso pubblicazione.
Matera, 27/05/2026
Il Funzionario
Dott.ssa Angela Papapietro
n.SIEP 100/2026

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO
di MACERATA
in linea fino al 30 giugno 2026
ESTRATTO DI SENTENZA PENALE
Sentenza n.1509/2025 - Reg. Gen. n. 508/2023 - R.G.N.R. n. 902/2021, emessa in data 16-10-2025 da Tribunale Ordinario di MACERATA -Data passaggio in giudicato: 17-03-2026
nei confronti di
D'ALBENZIO / CIRO Codice Univoco Individuo (CUI) 05VZ38V
nato a MASSA DI SOMMA (Prov. di NA) il 19-04-1989
Cod. Fiscale DLBCRI89D19M289J
residente in VOLLA (Prov. di NA) - VIA CIRO MENOTTI 3 INT 2
Reati:
- Art 5 - D.LVO 74/2000
Commesso- luogo: CAMERINO il 30/4/2019 E IL 30/11/2019
Pena principale:
RECLUSIONE Anni 1 Mesi 8
Pene accessorie:
- Pubblicazione di Sentenza Penale di Condanna giorni 15
- Interdizione Dagli Uffici Direttivi Delle Persone Giuridiche e Delle Imprese Anni 1 Mesi 8
- Incapacita' di Contrattare con la Pubblica Amministrazione Anni 1 Mesi 8
- Interdizione Dall'Ufficio di Componente di Commissioni Tributarie Perpetua
- Interdizione Dalle Funzioni di Rappresentanza e Assistenza in Materia Tributaria Anni 1 Mesi 8
… OMISSIS …
Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p. dichiara l’imputato colpevole del reato a lui ascritto e (… omissis…) lo condanna alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione (… omissis…). Visto l’art 12 del D.L.vo n. 74/2000 dichiara l’imputato interdetto dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, incapace a contrattare con la pubblica amministrazione ed interdetto dalle funzioni di rappresentante e assistenza in materia tributaria per il periodo di un anno e otto mesi, nonché interdetto in perpetuo dall’ufficio di componente di commissione tributaria (… omissis…) dispone che presente sentenza sia pubblicata (…omissis…) per giorni 15 (… omissis…)
è ESTRATTO CONFORME ALL’ORIGINALE per uso pubblicazione
Macerata 01/06/2026
La Cancelliera Esperta
Dr.ssa Silvia Luciani
n.SIEP 147/2026

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO
di AGRIGENTO
Ufficio Esecuzioni Penali
in linea fino al 30 giugno 2026
Il Tribunale di Agrigento – 2^ Sezione Penale – In nome del Popolo italiano - con
Sentenza
n. 342/2024 - Reg. Gen. n. 1464/2022 - R.G.N.R. n. 1402/2017, emessa in data 19-02-2024 da Tribunale Ordinario di AGRIGENTO, confermata dalla sentenza n. 3373/2025 in data 16-06-2025 Corte D'Appello PALERMO Sez. III (Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso con decisione n. Reg. Gen. 238/2026)
Data passaggio in giudicato: 02-04-2026
ha condannato
D'ANNA / MARIO
nato a AGRIGENTO (Prov. di AG) il 02-08-1978,
residente in FAVARA (Prov. di AG) - VIA LEGNANO N.35
Reati:
- B) Art 81 c. 2 - C.P., Art. 10 D.LVO 74/2000 Accertato in Data 25/01/2017- luogo: FAVARA
Del delitto p. e p. dall’art.10 D.Lgs. n.74/2000 perché, quale amministratore di diritto della D'Anna Costruzioni S.r.l., al fine di consentire alla citata società di evadere l'imposta sul valore aggiunto e l’IRES, occultava o comunque distruggeva le scritture contabili obbligatorie e in particolare: il libro giornale, il libro degli inventari e i registri I.V.A., nonché le fatture attive e passive da considerarsi documenti fiscali.
Fatto accertato in Favara il 25 gennaio 2017.
Pena principale:
RECLUSIONE Mesi 8
Pene accessorie:
- Interdizione dai Pubblici Uffici Anni 1
- Pubblicazione di Sentenza Penale di Condanna
- Interdizione Dagli Uffici Direttivi Delle Persone Giuridiche e Delle Imprese Mesi 6
- Incapacita' di Contrattare con la Pubblica Amministrazione Anni 1
- Interdizione Dall'Ufficio di Componente di Commissioni Tributarie Perpetua
- Interdizione Dalle Funzioni di Rappresentanza e Assistenza in Materia Tributaria Anni 1
ESTRATTO CONFORME PER PUBBLICAZIONE
Agrigento, li 01/06/2026
Il Funzionario Giudiziario
Luigi Fulvio Catanese
n.SIEP 1321/2019

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
in linea fino al 30 giugno 2026
Con Sentenza n. 462/2019 - Reg. Gen. n. 3373/2016 - R.G.N.R. n. 10153/2013, emessa in data 21-01-2019 dalla Corte D'Appello di MILANO Sez. SECONDA, in riforma della sentenza n. 1388/2015 in data 22-10-2015 Tribunale Ordinario COMO, divenuta irrevocabile in data 24-10-2019
ZAMPIERON /GIUSEPPE RENZO nato a VILLAFRANCA PADOVANA (Prov. di PD) il 29-07-1952
è stato condannato per aver commesso i seguenti reati:
- I) Art 4 - D.LVO 74/2000 il 30/09/2011- luogo: VILLAFRANCA PADOVANA
Pena principale:
RECLUSIONE Anni 2 Mesi 6
Pene accessorie:
- Interdizione Dall'Ufficio di Componente di Commissioni Tributarie Perpetua
- Interdizione Dalle Funzioni di Rappresentanza e Assistenza in Materia Tributaria Anni 1
- Interdizione Dagli Uffici Direttivi Delle Persone Giuridiche e Delle Imprese Anni 1
- Pubblicazione di Sentenza Penale di Condanna
- Incapacita' di Contrattare con la Pubblica Amministrazione Anni 1
Estratto sentenza per pubblicazione.
Milano, 04.06.2026
IL CANCELLIERE ESPERTO
Dott.ssa Sonia MELILLO
RGNR. 4269/22 - RG. GIP. 3144/22

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO – GUP -
in linea fino al 30 giugno 2026
Il giudice Gianmarco Giua,
nell’udienza del 18 giugno 2025
ha pronunciato e pubblicato mediante lettura la seguente
SENTENZA ex art. 442 c.p.p.
Nei confronti di CHEN HAOMIN, nato in Cina il 25.04.1965, residente a Croviana in Piazza della Fontana n. 3, difeso di fiducia dall’Avv. Stefano Romeo del foro di Brescia- imputato considerato presente ex lege per rilascio della procura speciale-
IMPUTATO
per i seguenti reati:
- per il reato di cui all’art. 2 D. Lgs. 10.03.2000 n. 74 perché titolare dell’impresa individuale denominata “DA LI di CHEN Haomin” al fine di evadere le imposte sul reddito e l’IVA, avvalendosi delle seguenti fatture relative ad operazioni inesistenti risultate registrate in contabilità e detenute ai fini di prova da fornire all’Amministrazione Finanziaria, indicava nella dichiarazione annuale ai fini IVA ed imposte sui redditi per il 2017, elementi passivi fittizi:
|
Nr. Prog. |
Dati Contabilità |
Dati Fornitore |
Fattura |
||||
|
Nr. Reg. |
Nr. Fatt. |
Data |
Denominazione |
P.I.V.A. |
Imponibile |
I.V.A. |
|
|
ANNO 2017 |
|||||||
|
1 |
103 |
852 |
19.05.17 |
Rosso di Jiang Liang Yong |
02478160209 |
337,02 € |
74,14 € |
|
2 |
95 |
682 |
07.05.17 |
Rosso di Jiang Liang Yong |
02478160209 |
465,05 € |
102,31 € |
|
Nr. Prog. |
Dati Contabilità |
Dati Fornitore |
Fattura |
||||
|
Nr. Reg. |
Nr. Fatt. |
Data |
Denominazione |
P.I.V.A. |
Imponibile |
I.V.A. |
|
|
ANNO 2017 |
|||||||
|
1 |
277 |
319 |
21.11.17 |
Xingwang di Dong Ximin |
03593200128 |
5.978,90 € |
1.315,36 € |
|
2 |
213 |
147 |
10.07.17 |
Xingwang di Dong Ximin |
03593200128 |
4.956,50 € |
1.090,43 € |
|
3 |
169 |
193 |
13.08.17 |
Xingwang di Dong Ximin |
03593200128 |
4.534,60 € |
997,61 € |
|
Nr. Prog. |
Dati Contabilità |
Dati Fornitore |
Fattura |
||||
|
Nr. Reg. |
Nr. Fatt. |
Data |
Denominazione |
P.I.V.A. |
Imponibile |
I.V.A. |
|
|
ANNO 2017 |
|||||||
|
1 |
309 |
199 |
18.12.17 |
Zhou Shengyu |
09202930013 |
2.418,00 € |
531,96 € |
|
2 |
308 |
208 |
29.12.17 |
Zhou Shengyu |
09202930013 |
2.411,00 € |
530,42 € |
|
3 |
307 |
184 |
01.12.17 |
Zhou Shengyu |
09202930013 |
2.434,00 € |
535,48 € |
|
4 |
306 |
196 |
15.12.17 |
Zhou Shengyu |
09202930013 |
2.452,00 € |
539,44 € |
|
5 |
305 |
194 |
13.12.17 |
Zhou Shengyu |
09202930013 |
2.314,00 € |
509,08 € |
|
6 |
304 |
190 |
08.12.17 |
Zhou Shengyu |
09202930013 |
2.420,00 € |
532,40 € |
|
7 |
303 |
181 |
21.11.17 |
Zhou Shengyu |
09202930013 |
2.374,00 € |
522,28 € |
|
8 |
302 |
176 |
15.11.17 |
Zhou Shengyu |
09202930013 |
2.459,00 € |
540,98 € |
|
9 |
301 |
170 |
10.11.17 |
Zhou Shengyu |
09202930013 |
2.407,00 € |
529,54 € |
|
10 |
300 |
174 |
13.11.17 |
Zhou Shengyu |
09202930013 |
2.375,00 € |
522,50 € |
|
11 |
166 |
52 |
26.07.17 |
Zhou Shengyu |
09202930013 |
2.232,10 € |
491,06 € |
|
12 |
164 |
49 |
19.07.17 |
Zhou Shengyu |
09202930013 |
2.402,77 € |
528,61 € |
|
13 |
163 |
45 |
13.07.17 |
Zhou Shengyu |
09202930013 |
2.363,25 € |
519,92 € |
|
Nr. Prog. |
Dati Contabilità |
Dati Fornitore |
Fattura |
||||
|
Nr. Reg. |
Nr. Fatt. |
Data |
Denominazione |
P.I.V.A. |
Imponibile |
I.V.A. |
|
|
ANNO 2017 |
|||||||
|
1 |
299 |
135 |
01.11.17 |
Ma Hongpu |
05797250486 |
2.239,00 € |
492,62 € |
|
2 |
298 |
149 |
15.11.17 |
Ma Hongpu |
05797250486 |
1.967,30 € |
432,81 € |
|
3 |
297 |
142 |
08.11.17 |
Ma Hongpu |
05797250486 |
2.332,15 € |
513,07 € |
|
4 |
296 |
158 |
02.12.17 |
Ma Hongpu |
05797250486 |
1.921,70 € |
422,77 € |
|
5 |
295 |
163 |
07.12.17 |
Ma Hongpu |
05797250486 |
2.389,25 € |
525,64 € |
|
6 |
294 |
173 |
12.12.17 |
Ma Hongpu |
05797250486 |
2.139,20 € |
470,62 € |
|
7 |
218 |
70 |
14.09.17 |
Ma Hongpu |
05797250486 |
2.384,20 € |
524,52 € |
|
8 |
215 |
67 |
08.09.17 |
Ma Hongpu |
05797250486 |
1.464,20 € |
322,12 € |
|
9 |
214 |
66 |
07.09.17 |
Ma Hongpu |
05797250486 |
2.389,25 € |
525,64 € |
|
10 |
181 |
42 |
30.08.17 |
Ma Hongpu |
05797250486 |
1.921,70 € |
422,77 € |
|
11 |
173 |
40 |
23.08.17 |
Ma Hongpu |
05797250486 |
1.967,30 € |
432,81 € |
|
12 |
170 |
35 |
16.08.17 |
Ma Hongpu |
05797250486 |
2.332,15 € |
513,07 € |
|
13 |
167 |
33 |
09.08.17 |
Ma Hongpu |
05797250486 |
1.989,60 € |
437,71 € |
|
Nr. Prog. |
Dati Contabilità |
Dati Fornitore |
Fattura |
|||||
|
Nr. Reg. |
Nr. Fatt. |
Data |
Denominazione |
P.I.V.A. |
Imponibile |
I.V.A. |
||
|
ANNO 2017 |
||||||||
|
1 |
274 |
409 |
20.11.17 |
Bigiotteria Di Yu Sheng |
03415000797 |
202,75 € |
44,61 € |
|
|
2 |
210 |
332 |
28.09.17 |
Bigiotteria Di Yu Sheng |
03415000797 |
313,00 € |
68,86 € |
|
|
3 |
68 |
93 |
28.03.17 |
Bigiotteria Di Yu Sheng |
03415000797 |
337,00 € |
74,14 € |
|
|
4 |
36 |
8 |
19.01.17 |
Bigiotteria Di Yu Sheng |
03415000797 |
262,50 € |
57,75 € |
|
|
Nr. Prog. |
Dati Contabilità |
Dati Fornitore |
Fattura |
||||
|
Nr. Reg. |
Nr. Fatt. |
Data |
Denominazione |
P.I.V.A. |
Imponibile |
I.V.A. |
|
|
ANNO 2017 |
|||||||
|
1 |
17 |
20170079 |
29.01.17 |
Flyjump S.R.L. |
09625790960 |
507,56 € |
111,66 € |
|
Nr. Prog. |
Dati Contabilità |
Dati Fornitore |
Fattura |
||||
|
Nr. Reg. |
Nr. Fatt. |
Data |
Denominazione |
P.I.V.A. |
Imponibile |
I.V.A. |
|
|
ANNO 2017 |
|||||||
|
1 |
269 |
274 |
04.11.17 |
Fuxing Di Hu Congqian |
01945160438 |
6.110,40 € |
1.344,29 € |
|
Nr. Prog. |
Dati Contabilità |
Dati Fornitore |
Fattura |
||||
|
Nr. Reg. |
Nr. Fatt. |
Data |
Denominazione |
P.I.V.A. |
Imponibile |
I.V.A. |
|
|
ANNO 2017 |
|||||||
|
1 |
134 |
247 |
30.06.17 |
Ji Xiang Di Tanke |
03679660138 |
2.309,50 € |
508,09 € |
|
2 |
130 |
227 |
16.06.17 |
Ji Xiang Di Tanke |
03679660138 |
2.138,10 € |
470,38 € |
|
Nr. Prog. |
Dati Contabilità |
Dati Fornitore |
Fattura |
||||
|
Nr. Reg. |
Nr. Fatt. |
Data |
Denominazione |
P.I.V.A. |
Imponibile |
I.V.A. |
|
|
ANNO 2017 |
|||||||
|
1 |
119 |
58 |
07.12.17 |
Jin Shun Di Lau Na |
05023560286 |
2.406,30 € |
529,38 € |
|
2 |
120 |
64 |
21.12.17 |
Jin Shun Di Lau Na |
05023560286 |
2.107,10 € |
463,56 € |
|
3 |
121 |
61 |
14.12.17 |
Jin Shun Di Lau Na |
05023560286 |
2.383,74 € |
524,42 € |
|
4 |
8 |
5 |
17.01.17 |
Jin Shun Di Lau Na |
05023560286 |
113,77 € |
25,03 € |
|
Nr. Prog. |
Dati Contabilità |
Dati Fornitore |
Fattura |
||||
|
Nr. Reg. |
Nr. Fatt. |
Data |
Denominazione |
P.I.V.A. |
Imponibile |
I.V.A. |
|
|
ANNO 2017 |
|||||||
|
1 |
48 |
54 |
06.03.17 |
Lin Feng |
09572310960 |
2.448,00 € |
538,56 € |
|
2 |
39 |
37 |
08.02.17 |
Lin Feng |
09572310960 |
2.424,00 € |
533,28 € |
|
Nr. Prog. |
Dati Contabilità |
Dati Fornitore |
Fattura |
||||
|
Nr. Reg. |
Nr. Fatt. |
Data |
Denominazione |
P.I.V.A. |
Imponibile |
I.V.A. |
|
|
ANNO 2017 |
|||||||
|
1 |
219 |
67 |
16.09.17 |
Shen Li Trading Di Lin Jiguang |
07908431005 |
1.497,50 € |
329,45 € |
|
2 |
217 |
64 |
13.09.17 |
Shen Li Trading Di Lin Jiguang |
07908431005 |
1.660,00 € |
365,20 € |
|
3 |
216 |
60 |
11.09.17 |
Shen Li Trading Di Lin Jiguang |
07908431005 |
1.376,00 € |
302,72 € |
|
4 |
183 |
53 |
31.08.17 |
Shen Li Trading Di Lin Jiguang |
07908431005 |
2.449,40 € |
538,87 € |
|
5 |
174 |
52 |
24.08.17 |
Shen Li Trading Di Lin Jiguang |
07908431005 |
1.591,50 € |
350,13 € |
|
6 |
171 |
50 |
16.08.17 |
Shen Li Trading Di Lin Jiguang |
07908431005 |
2.056,20 € |
452,36 € |
|
7 |
168 |
47 |
09.08.17 |
Shen Li Trading Di Lin Jiguang |
07908431005 |
2.074,00 € |
456,28 € |
|
Nr. Prog. |
Dati Contabilità |
Dati Fornitore |
Fattura |
||||
|
Nr. Reg. |
Nr. Fatt. |
Data |
Denominazione |
P.I.V.A. |
Imponibile |
I.V.A. |
|
|
ANNO 2017 |
|||||||
|
1 |
131 |
177 |
16.06.17 |
Shun Feng Di Zheng Suipao |
09583400966 |
2.279,10 € |
501,40 € |
|
2 |
128 |
151 |
15.05.17 |
Shun Feng Di Zheng Suipao |
09583400966 |
2.282,80 € |
502,22 € |
|
Nr. Prog. |
Dati Contabilità |
Dati Fornitore |
Fattura |
||||
|
Nr. Reg. |
Nr. Fatt. |
Data |
Denominazione |
P.I.V.A. |
Imponibile |
I.V.A. |
|
|
ANNO 2017 |
|||||||
|
1 |
90 |
135 |
30.04.17 |
Z.D. Di Xu Mei Juan |
04388390272 |
2.334,49 € |
513,59 € |
|
2 |
88 |
128 |
25.04.17 |
Z.D. Di Xu Mei Juan |
04388390272 |
2.354,94 € |
518,09 € |
|
3 |
87 |
124 |
23.04.17 |
Z.D. Di Xu Mei Juan |
04388390272 |
2.425,97 € |
533,71 € |
|
4 |
83 |
113 |
15.04.17 |
Z.D. Di Xu Mei Juan |
04388390272 |
2.371,55 € |
521,74 € |
|
5 |
82 |
100 |
09.04.17 |
Z.D. Di Xu Mei Juan |
04388390272 |
2.416,63 € |
531,66 € |
|
6 |
70 |
21 |
20.02.17 |
Z.D. Di Xu Mei Juan |
04388390272 |
2.339,46 € |
514,68 € |
|
7 |
46 |
34 |
28.02.17 |
Z.D. Di Xu Mei Juan |
04388390272 |
2.207,52 € |
485,65 € |
|
8 |
43 |
30 |
26.02.17 |
Z.D. Di Xu Mei Juan |
04388390272 |
2.381,92 € |
524,02 € |
|
9 |
42 |
26 |
24.02.17 |
Z.D. Di Xu Mei Juan |
04388390272 |
2.439,94 € |
536,79 € |
Complessivamente gli elementi passivi fittizi erano pari ad € 137.373,83.
Fatti commessi in Croviana (TN) il 26.10.2018, data di presentazione della dichiarazione annuale IRPEF per i redditi dell’anno 2017, nonché il 21.12.2018 data di presentazione della dichiarazione annuale IVA per l’anno 2017.
- per il reato di cui all’art. 2 D. Lgs. 10.03.2000 n. 74 perché titolare dell’impresa individuale denominata “DA LI di CHEN Haomin” al fine di evadere le imposte sul reddito e l’IVA, avvalendosi delle seguenti fatture relative ad operazioni inesistenti risultate registrate in contabilità e detenute ai fini di prova da fornire all’Amministrazione Finanziaria, indicava nella dichiarazione annuale ai fini IVA ed imposte sui redditi per il 2018, elementi passivi fittizi:
|
Nr. Prog. |
Dati Contabilità |
Dati Fornitore |
Fattura |
||||
|
Nr. Reg. |
Nr. Fatt. |
Data |
Denominazione |
P.I.V.A. |
Imponibile |
I.V.A. |
|
|
ANNO 2018 |
|||||||
|
1 |
169 |
139 |
24.04.18 |
Xingwang di Dong Ximin |
03593200128 |
2.308,00 € |
507,76 € |
|
2 |
133 |
161 |
10.05.18 |
Xingwang di Dong Ximin |
03593200128 |
2.319,80 € |
510,36 € |
|
3 |
126 |
150 |
03.05.18 |
Xingwang di Dong Ximin |
03593200128 |
2.456,00 € |
540,32 € |
|
4 |
112 |
129 |
17.04.18 |
Xingwang di Dong Ximin |
03593200128 |
2.293,00 € |
504,46 € |
|
Nr. Prog. |
Dati Contabilità |
Dati Fornitore |
Fattura |
||||
|
Nr. Reg. |
Nr. Fatt. |
Data |
Denominazione |
P.I.V.A. |
Imponibile |
I.V.A. |
|
|
ANNO 2018 |
|||||||
|
1 |
154 |
93 |
06.06.18 |
Zhou Shengyu |
09202930013 |
2.454,20 € |
539,92 € |
|
2 |
151 |
90 |
03.06.18 |
Zhou Shengyu |
09202930013 |
2.432,70 € |
535,19 € |
|
3 |
143 |
78 |
18.05.18 |
Zhou Shengyu |
09202930013 |
2.437,00 € |
536,14 € |
|
4 |
137 |
76 |
14.05.18 |
Zhou Shengyu |
09202930013 |
2.380,00 € |
523,60 € |
|
5 |
134 |
74 |
11.05.18 |
Zhou Shengyu |
09202930013 |
2.457,50 € |
540,65 € |
|
6 |
131 |
72 |
08.05.18 |
Zhou Shengyu |
09202930013 |
2.411,00 € |
530,42 € |
|
7 |
125 |
70 |
03.05.18 |
Zhou Shengyu |
09202930013 |
2.452,00 € |
539,44 € |
|
8 |
113 |
62 |
18.04.18 |
Zhou Shengyu |
09202930013 |
2.418,00 € |
531,96 € |
|
9 |
110 |
60 |
15.04.18 |
Zhou Shengyu |
09202930013 |
2.421,40 € |
532,71 € |
|
10 |
104 |
58 |
11.04.18 |
Zhou Shengyu |
09202930013 |
2.389,25 € |
525,25 € |
|
11 |
98 |
54 |
06.04.18 |
Zhou Shengyu |
09202930013 |
2.456,50 € |
540,43 € |
|
12 |
91 |
50 |
02.04.18 |
Zhou Shengyu |
09202930013 |
2.456,55 € |
540,44 € |
|
13 |
79 |
47 |
15.03.18 |
Zhou Shengyu |
09202930013 |
2.411,00 € |
530,42 € |
|
14 |
76 |
45 |
09.03.18 |
Zhou Shengyu |
09202930013 |
2.452,00 € |
539,44 € |
|
15 |
75 |
40 |
06.03.18 |
Zhou Shengyu |
09202930013 |
2.418,00 € |
531,96 € |
|
16 |
73 |
30 |
28.02.18 |
Zhou Shengyu |
09202930013 |
2.139,20 € |
470,62 € |
|
17 |
72 |
25 |
19.02.18 |
Zhou Shengyu |
09202930013 |
2.389,25 € |
525,64 € |
|
18 |
70 |
19 |
14.02.18 |
Zhou Shengyu |
09202930013 |
1.921,70 € |
422,77 € |
|
19 |
69 |
14 |
08.02.18 |
Zhou Shengyu |
09202930013 |
1.967,30 € |
432,81 € |
|
Nr. Prog. |
Dati Contabilità |
Dati Fornitore |
Fattura |
||||
|
Nr. Reg. |
Nr. Fatt. |
Data |
Denominazione |
P.I.V.A. |
Imponibile |
I.V.A. |
|
|
ANNO 2018 |
|||||||
|
1 |
234 |
140 |
12.07.18 |
Ma Hongpu |
05797250486 |
2.411,00 € |
530,42 € |
|
2 |
237 |
146 |
02.08.18 |
Ma Hongpu |
05797250486 |
1.921,70 € |
422,77 € |
|
3 |
238 |
148 |
08.08.18 |
Ma Hongpu |
05797250486 |
2.389,25 € |
525,64 € |
|
4 |
239 |
154 |
23.08.18 |
Ma Hongpu |
05797250486 |
2.139,20 € |
470,62 € |
|
5 |
240 |
158 |
27.08.18 |
Ma Hongpu |
05797250486 |
2.424,00 € |
533,28 € |
|
6 |
244 |
163 |
01.09.18 |
Ma Hongpu |
05797250486 |
2.375,00 € |
522,50 € |
|
7 |
245 |
166 |
05.09.18 |
Ma Hongpu |
05797250486 |
2.459,00 € |
540,98 € |
|
Nr. Prog. |
Dati Contabilità |
Dati Fornitore |
Fattura |
|||||
|
Nr. Reg. |
Nr. Fatt. |
Data |
Denominazione |
P.I.V.A. |
Imponibile |
I.V.A. |
||
|
ANNO 2018 |
||||||||
|
1 |
173 |
177 |
19.04.18 |
Bigiotteria Di Yu Sheng |
03415000797 |
293,85 € |
64,63 € |
|
|
2 |
115 |
104 |
19.04.18 |
Bigiotteria Di Yu Sheng |
03415000797 |
390,50 € |
85,91 € |
|
|
Nr. Prog. |
Dati Contabilità |
Dati Fornitore |
Fattura |
||||
|
Nr. Reg. |
Nr. Fatt. |
Data |
Denominazione |
P.I.V.A. |
Imponibile |
I.V.A. |
|
|
ANNO 2018 |
|||||||
|
1 |
139 |
164 |
16.05.18 |
Fuxing Di Hu Congqian |
01945160438 |
2.220,40 € |
488,49 € |
|
2 |
127 |
145 |
04.05.18 |
Fuxing Di Hu Congqian |
01945160438 |
2.351,00 € |
517,22 € |
|
3 |
93 |
113 |
02.04.18 |
Fuxing Di Hu Congqian |
01945160438 |
2.298,20 € |
503,62 € |
|
Nr. Prog. |
Dati Contabilità |
Dati Fornitore |
Fattura |
||||
|
Nr. Reg. |
Nr. Fatt. |
Data |
Denominazione |
P.I.V.A. |
Imponibile |
I.V.A. |
|
|
ANNO 2018 |
|||||||
|
1 |
232 |
13 |
02.07.18 |
JIN SHUN Di Lau Na |
05023560286 |
2.384,00 € |
524,00 € |
|
2 |
233 |
14 |
10.07.18 |
JIN SHUN Di Lau Na |
05023560286 |
2.383,00 € |
534,26 € |
|
3 |
235 |
15 |
18.07.18 |
JIN SHUN Di Lau Na |
05023560286 |
2.349,00 € |
516,78 € |
|
4 |
172 |
6 |
17.03.18 |
JIN SHUN Di Lau Na |
05023560286 |
2.272,40 € |
499,92 € |
|
Nr. Prog. |
Dati Contabilità |
Dati Fornitore |
Fattura |
||||
|
Nr. Reg. |
Nr. Fatt. |
Data |
Denominazione |
P.I.V.A. |
Imponibile |
I.V.A. |
|
|
ANNO 2018 |
|||||||
|
1 |
318 |
103 |
02.10.18 |
Exploring Srl |
13318471003 |
2.244,60 € |
493,81 € |
|
2 |
322 |
110 |
11.10.18 |
Exploring Srl |
13318471003 |
2.182,60 € |
480,17 € |
|
3 |
325 |
115 |
17.10.18 |
Exploring Srl |
13318471003 |
2.325,90 € |
511,70 € |
|
4 |
329 |
122 |
24.10.18 |
Exploring Srl |
13318471003 |
584,50 € |
128,59 € |
|
5 |
334 |
127 |
01.11.18 |
Exploring Srl |
13318471003 |
2.449,00 € |
538,78 € |
|
Nr. Prog. |
Dati Contabilità |
Dati Fornitore |
Fattura |
||||
|
Nr. Reg. |
Nr. Fatt. |
Data |
Denominazione |
P.I.V.A. |
Imponibile |
I.V.A. |
|
|
ANNO 2018 |
|||||||
|
1 |
317 |
184 |
01.10.18 |
W.7 S.R.L. |
03622941205 |
2.154,40 € |
473,97 € |
|
2 |
320 |
188 |
06.10.18 |
W.7 S.R.L. |
03622941205 |
2.450,00 € |
539,00 € |
|
3 |
324 |
193 |
15.10.18 |
W.7 S.R.L. |
03622941205 |
2.286,00 € |
502,92 € |
|
4 |
328 |
198 |
24.10.18 |
W.7 S.R.L. |
03622941205 |
2.320,00 € |
510,40 € |
|
5 |
330 |
200 |
28.10.18 |
W.7 S.R.L. |
03622941205 |
2.327,50 € |
512,05 € |
|
6 |
336 |
204 |
07.11.18 |
W.7 S.R.L. |
03622941205 |
2.323,50 € |
511,17 € |
|
7 |
339 |
207 |
16.11.18 |
W.7 S.R.L. |
03622941205 |
2.426,00 € |
533,72 € |
|
8 |
346 |
211 |
26.11.18 |
W.7 S.R.L. |
03622941205 |
2.226,10 € |
489,74 € |
|
Nr. Prog. |
Dati Contabilità |
Dati Fornitore |
Fattura |
||||
|
Nr. Reg. |
Nr. Fatt. |
Data |
Denominazione |
P.I.V.A. |
Imponibile |
I.V.A. |
|
|
ANNO 2018 |
|||||||
|
1 |
319 |
158 |
03.10.18 |
Y & M. Di Yan Tonghe |
06752160488 |
2.262,50 € |
497,75 € |
|
2 |
321 |
162 |
08.10.18 |
Y & M. Di Yan Tonghe |
06752160488 |
2.153,00 € |
473,66 € |
|
3 |
326 |
166 |
17.10.18 |
Y & M. Di Yan Tonghe |
06752160488 |
2.435,60 € |
535,83 € |
|
4 |
327 |
170 |
22.10.18 |
Y & M. Di Yan Tonghe |
06752160488 |
1.916,00 € |
421,52 € |
|
5 |
331 |
173 |
29.10.18 |
Y & M. Di Yan Tonghe |
06752160488 |
2.362,10 € |
519,66 € |
|
6 |
335 |
178 |
04.11.18 |
Y & M. Di Yan Tonghe |
06752160488 |
1.869,60 € |
411,31 € |
|
7 |
337 |
182 |
10.11.18 |
Y & M. Di Yan Tonghe |
06752160488 |
2.228,00 € |
490,16 € |
|
8 |
338 |
189 |
15.11.18 |
Y & M. Di Yan Tonghe |
06752160488 |
2.421,71 € |
532,78 € |
|
9 |
345 |
195 |
26.11.18 |
Y & M. Di Yan Tonghe |
06752160488 |
1.901,94 € |
418,43 € |
|
10 |
353 |
201 |
05.12.18 |
Y & M. Di Yan Tonghe |
06752160488 |
2.088,00 € |
459,36 € |
|
11 |
357 |
207 |
13.12.18 |
Y & M. Di Yan Tonghe |
06752160488 |
1.450,65 € |
319,14 € |
Complessivamente gli elementi passivi fittizi erano pari ad € 138.692,05.
Fatti commessi in Croviana (TN) il 25.11.2019, data di presentazione della dichiarazione annuale IRPEF per i redditi dell’anno 2018, nonché il 19.04.2019 data di presentazione della dichiarazione annuale IVA per l’anno 2018.
- per il reato di cui all’art. 2 co. 2bis D. Lgs. 10.03.2000 n. 74 perché titolare dell’impresa individuale denominata “DA LI di CHEN Haomin” al fine di evadere le imposte sul reddito e l’IVA, avvalendosi della seguente fattura relativa ad operazione inesistente risultata registrata in contabilità e detenuta ai fini di prova da fornire all’Amministrazione Finanziaria, indicava nella dichiarazione annuale ai fini IVA ed imposte sui redditi per il 2020, elementi passivi fittizi:
|
Nr. Prog. |
Dati Contabilità |
Dati Fornitore |
Fattura |
||||
|
Nr. Reg. |
Nr. Fatt. |
Data |
Denominazione |
P.I.V.A. |
Imponibile |
I.V.A. |
|
|
1 |
31.08.20 |
548/EL |
09.08.20 |
Il Girasole Di Gao Shaochun |
04442560282 |
1.488,60 € |
327,49 € |
Complessivamente gli elementi passivi fittizi erano pari ad € 1.488,60.
Fatti commessi in Croviana (TN) il 30.09.2021, data di presentazione della dichiarazione annuale IRPEF per i redditi dell’anno 2020, nonché il 20.01.2022 data di presentazione della dichiarazione annuale IVA per l’anno 2020.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il PM ha chiesto la pronuncia di una sentenza di condanna alla pena finale, già ridotta per il rito, di 4 anni di reclusione con confisca di quanto in sequestro.
La difesa ha insistito per una pronuncia assolutoria, anche in formula dubitativa, in subordine ha chiesto la condanna al minimo della pena con sospensione condizionale.
MOTIVAZIONE
Il presente processo è stato definito in sede di rito abbreviato, richiesto durante l’udienza preliminare.
All’odierno imputato sono stati contestati una pluralità di reati tributari, nello specifico, di dichiarazioni fraudolente mediante la presentazione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti per le annualità 2017/2018 e 2020 e con riferimento sia alle imposte dirette sia all’IVA.
L’imputato è titolare della ditta individuale D.I. Da Li di Che Haomin attiva nella vendita al dettaglio di una pluralità di merce e sita a Croviana in Piazza della Fontana n. 3.
Il 25 luglio 2021 è iniziata una verifica fiscale nei confronti della citata ditta da parte della Guardia di Finanza della Tenenza di Cles. L’analisi è stata svolta sulla base della documentazione consegnata dall’imputato e dal figlio Xiaoyuan Li, nonché sull’interrogazione delle banche dati in uso all’ente verificatore.
Dalle verifiche è emerso che per tutti gli anni di imposta, oggetto del controllo, la ditta ha presentato nelle dichiarazioni ai fini delle II.DD ingenti perdite: 211.762,00 euro per il 2017/78.855,00 euro per il 2018/38.572,00 euro per il 2019. Come puntualmente precisato dalla Gdf, una parte delle perdite riferite all’anno 2017 sono da ascrivere alla modifica del calcolo del reddito di cassa ai sensi dell’art. 66 del TUIR come modificato dalla l. 232/2016 senza considerare le rimanenze finali con l’eccezione dell’annualità in cui avviene il cambiamento di regime (quindi per l’anno 2017). Pertanto, le perdite, considerati gli elementi negativi di reddito al netto delle esistenze iniziali, sono state individuate in 65.817,00 euro.
L’elemento sintomatico che ha destato concreti sospetti di violazioni tributarie è costituito da una significativa sproporzione tra le manifestazioni di capacità contributiva e i redditi dichiarati dalla ditta. La PG ha provveduto ad analizzare specificatamente le voci costituenti le perdite dichiarate. Dalla complessiva analisi, sono state riscontrate una molteplicità di fatture di acquisto di merci da altre ditte, gestite da connazionali dell’imputato, per cui non è stato tuttavia possibile né ricostruire l’effettivo pagamento delle stesse né l’effettiva ricezione della merce.
Nello specifico, sono state individuate per l’anno 2017 63 fatture, per l’anno 2018 63 fatture e per l’anno 2020 1 fattura. Il controllo si è esteso alle ditte emittenti tali fatture d’acquisto: da una mera consultazione delle banche dati è stato rilevato che i principali fornitori erano stati in passato verificati e denunciati per violazione degli artt. 5-8-10 ex d.lgs 74/2000. Tutti i fornitori emittenti le predette fatture sono risultati privi di una sede effettiva all’indirizzo dichiarato, privi di una struttura organizzativa e dei relativi mezzi aziendali, nonché operativi solo in un arco di tempo limitato. Allo stesso tempo, le ditte sono state formalmente intestate a soggetti cd “teste di legno”, che si sono resi di fatto irreperibili. Tali elementi sono stati riscontrati per la D.I. Jiang Liangyong avente sede nella provincia di Mantova, per la D.I. Xingwang di Dong Ximin con sede in provincia di Varese, per la D.I. Zhou Shengyu avente sede in provincia di Verona, la D.I. Ma Hongpu con sede a Firenze.
In sede di processo verbale di constatazione la PG ha sentito il figlio dell’imputato, Xiaoyuan Li, in quanto gestore della parte amministrativa/contabile e nominato delegato nella fase di verifica.
Xiaoyuan Li ha riferito che le fatture, oggetto di verifica, sono state da lui pagate in contanti tramite prelievo diretto dalla cassa del negozio e di non possedere alcun documento di trasporto e di consegna effettiva della merce.
Secondo la ricostruzione accusatoria, le fatture, specificatamente indicate nel capo d’imputazione, sono relative ad operazioni oggettivamente inesistenti stante l’inesistenza di documentazione attestante il concreto ed effettivo acquisto della merce, nonché la sua ricezione, la totale mancanza di tracciabilità dei pagamenti e la tipologia delle ditte individuali emittenti per come precisato sopra.
La difesa ha prodotto delle fotografie inerenti a due merci ove compare scritto quale soggetto importatore la ditta “Il girasole” con sede a Padova e la ditta Flyjump srl con sede a Monza. Tali due ditte sono le emittenti della fattura citata nel capo 3) di imputazione e la fattura numerata 17 del 2017 e riportata nel capo 1) di imputazione. Deve tuttavia rilevarsi come tale produzione documentale non sia in grado di scalfire il corroborato quadro accusatorio: infatti, se da un lato prova che tali ditte abbiano effettivamente importato dei beni, dall’altro non è idonea a dimostrare l’effettivo acquisto da parte dell’imputato delle merci di cui alle rispettive fatture.
Da un mero controllo visivo delle fatture in questione si può constatare come esse siano state redatte con modelli del tutto simili ed in alcuni casi uguali, benché siano state emesse da supposte ditte aventi sedi sparse nel Nord Italia e a Firenze. Allo stesso tempo, non vi è mai stato apposto il timbro della ditta emittente, ma solo della ditta individuale dell’imputato. Nei registri di magazzino non vi sono riferimenti allo scarico delle merci e sono di dubbia veridicità anche i grandi quantitativi di beni acquistati in tempi pressoché ravvicinati.
Per quanto riguarda l’elemento soggettivo, Cassazione penale 37131/2024 ha chiarito che “il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti richiede, sotto il profilo soggettivo, il dolo generico, consistente nella consapevole indicazione, nelle dichiarazioni fiscali relative a imposte sui redditi o sul valore aggiunto, di elementi passivi della cui fittizietà il soggetto agente sia certo o, comunque, accetti l'eventualità, nonché il dolo specifico di evasione, che rappresenta la finalità che deve animare la condotta del predetto, ma il cui concreto conseguimento non è necessario per il perfezionamento del reato”.
Nel caso di specie, l’imputato è sempre stato consapevole sia dell’inesistenza di quanto dichiarato sia dell’effettivo profitto illecito che ne sarebbe conseguito. Ciò a maggior ragione se si considera che le cospicue perdite inserite avrebbero dovuto quantomeno indurlo, se esse fossero state veritiere, ad un’azione volta al risparmio negli acquisti degli anni successivi, ma ciò non è avvenuto.
Alla luce del quadro così ricostruito deve pronunciarsi una sentenza di condanna. In tema di quadro indiziario, si richiama, da ultimo, Cassazione 6156/2023 “costituisce principio acquisito, nell'elaborazione giurisprudenziale della Corte di legittimità in tema di validazione della prova indiziaria, che l'operazione di lettura complessiva dell'intero compendio probatorio di natura indiretta, che non si esaurisce nella mera sommatoria degli indizi ma esige la loro valorizzazione in una prospettiva globale e unitaria tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo, deve essere preceduta dall'operazione propedeutica, da cui non può prescindersi, che consiste nella valutazione separata dei singoli elementi di prova indiziaria, che devono essere presi in esame e saggiati individualmente nella loro, intrinseca, valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità richiesto dalla legge, che ciascuno di essi deve possedere (Sez. Un. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231678; Sez. 1 n. 30448 del 9/06/2010, Rossi, Rv. 248384; Sez. 2 n. 42482 del 19/09/2013, Kuzmanovic, Rv. 256967). Nell'ambito di tale metodo di formazione della prova, di tipo inferenziale e di natura logico-deduttiva, assume rilevanza determinante il dato della certezza dell'indizio, che costituisce espressione del requisito normativo della precisione codificato dall'art. 192 c.p.p., comma 2, nel senso che ciascun indizio deve corrispondere a un fatto certo, e cioè realmente esistente e non soltanto verosimile o supposto (Sez. 1, n. 18149 del 11/11/2015, dep. 2016, Korkaj, Rv. 266882 - 01; Sez. 1 n. 44324 del 18/04/2013, Stasi, Rv. 258321), munito di una valenza dimostrativa di regola solo possibilistica, dalla cui lettura, coordinata sinergicamente con quella degli altri elementi indiziari ricavati da fatti altrettanto certi nella loro esistenza storica, deve essere possibile pervenire, attraverso un ragionamento di tipo induttivo basato su regole di esperienza consolidate e affidabili che consenta di superare l'ambiguità residua dei singoli indizi attraverso il loro apprezzamento unitario, alla dimostrazione del fatto ignoto oggetto di prova, secondo lo schema del c.d. sillogismo giudiziario (Sez. Un. 6682 del 4/02/1992, Musumeci, Rv. 191230).”
Nel caso di specie, sussisto alcuni elementi certi ed inequivocabili:
- la presenza di un totale di 127 fatture di acquisto che sono state inserite nelle dichiarazioni quali costi affrontati dalla ditta;
- la totale assenza di documentazione relativa all’effettivo pagamento di tali fatture;
- la totale assenza di documentazione relativa all’effettivo trasporto e scarico delle merci acquistate;
- la pendenza di procedimenti relativi a violazioni tributarie a carico di molte delle ditte individuali emittenti le fatture;
- la presenza di un format identico e/o similare tra le fatture;
- l’assenza sulle predette di timbri relative agli emittenti;
- l’oggettivo risparmio di spesa conseguente all’inserimento di tali costi nelle dichiarazioni.
Tali indizi singolarmente rappresentati consentono di ritenere, attraverso una loro complessiva lettura, che le operazioni sottese alle fatture di acquisto siano state inesistenti sotto il profilo oggettivo. Non è stato individuato alcun riscontro di segno contrario.
Allo stesso tempo, l’inserimento di tali fittizi costi nelle dichiarazioni ha consentito alla ditta di diminuire la base imponibile Irpef con conseguente aumento dell’Iva a credito. La Guardia di Finanza ha calcolato:
- per l’anno 2017 63 fatture con un totale imponibile di 137.374,00 euro con un’Iva evasa di 30.222,00 euro e un’Irpef dovuta di 52.241,00 euro;
- per l’anno 2018 63 fatture con un totale imponibile di 138.692,00 euro con un’Iva evasa di 30.519,00 euro e un’Irpef dovuta di 52.808,00;
- per l’anno 2020 1 fattura con un totale imponibile di 1.489,00 euro e un’Iva evasa di 327,00 euro.
Venendo alla dosimetria della pena, deve rilevarsi nel caso di specie la presenza di una continuazione interna all’interno dei capi 1) e 2) considerato che la condotta ha riguardato sia le imposte dirette che l’Iva. Allo stesso tempo, è intervenuta una modifica legislativa che ha inasprito la cornice edittale di riferimento da un anno e sei mesi a sei anni di reclusione con quattro anni a otto di reclusione (d.l. 26.10.2019 n. 124 convertito). Con riferimento al capo 3) è correttamente contestato l’art. 2 co. 2 bis dal momento che gli elementi passivi fittizi inseriti sono inferiori ai 100.000 euro.
Il reato più grave è quello sub capo 2) con riferimento all’Irpef, reato consumato sotto la vigenza della nuova normativa, per cui la pena base è di quattro anni di reclusione.
Risultano concedibili nel caso di specie le circostanze attenuanti generiche alla luce della corretta condotta processuale dell’imputato.
L’aumento per la continuazione sia interna che esterna è individuato in un mese per ogni reato fino a 3 anni di reclusione, diminuiti per il rito ad anni due di reclusione.
La sospensione condizionale della pena, trattandosi di secondo reato commesso dall’imputato per come emerge dal casellario agli atti, non può essere concessa in assenza di un’effettiva condotta riparatoria delle conseguenze del reato.
In sede di indagini preliminari, il Gip aveva disposto il sequestro preventivo, anche per equivalente, del profitto del reato determinato complessivamente in 166.117,00 euro. Ai sensi degli art. 322 ter cp e 12 bis d.lgs 74/2000 va disposta per legge la confisca del profitto del reato, ovvero dell’imposta evasa, da eseguirsi, in principalità, su quanto allo stato sottoposto a sequestro.
L’art. 12 bis del dlgs. cit. impone, infatti, la confisca del profitto del reato. Sul punto deve tenersi conto di quanto sancito dalle Sezioni Unite del 26 settembre 2024: “la confisca di somme di denaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, non potendosi far discendere detta qualifica dalla mera natura del bene. La confisca è, invece, qualificabile per equivalente in tutti i casi in cui non sussiste il predetto nesso di derivazione causale. In caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito. Il relativo accertamento è oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti. Solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali. I medesimi principi operano in caso di sequestro finalizzato alla confisca per il quale l'obbligo motivazionale del giudice va modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli elementi acquisiti”.
Si valorizza anche Cassazione 2024/33091: “la confisca per equivalente, stante la sua natura sanzionatoria, non può riguardare beni pervenuti nella disponibilità del condannato dopo l'irrevocabilità del provvedimento. (La Corte ha altresì sottolineato la differenza con il sequestro funzionale alla confisca per equivalente che, pur avendo la medesima natura sanzionatoria, può avere ad oggetto anche beni futuri trattandosi di misura cautelare diretta a consentire alla confisca di operare)”.
La somma da apprendere è il profitto dei reati pari a 166.117,00 euro (trattandosi di obbligo di legge si corregge l’errore materiale relativo alla mancata espressa menzione della confisca per la totalità del profitto). Va ricordato che è possibile anche la confisca nella forma per equivalente qualora quanto in sequestro dovesse risultare incapiente, ma non di beni entrati nella disponibilità dell’imputato dopo il giudicato.
Quanto alle modalità di esecuzione rileva la statuizione di Cassazione 2022/18536 secondo cui “in materia di esecuzione della confisca, non è rinvenibile alcuna deroga alla regola generale di cui all' art. 655, comma 1, c.p.p. , secondo cui è il pubblico ministero indicato nell' art. 665 c.p.p. a dover curare d'ufficio l'esecuzione dei provvedimenti, salvo che sia diversamente disposto dalla legge”.
Inoltre, Cassazione 2023/50729 ha affermato che “nel caso in cui sia stata disposta dal giudice una confisca di valore, che non abbia riguardato, quindi, né somme già sottoposte a sequestro, né altri beni o liquidità previamente determinati nel provvedimento ablatorio, è necessaria l'iniziativa del pubblico ministero in funzione della selezione dei cespiti confiscabili e della verifica della corrispondenza del relativo valore a quello del profitto oggetto della misura. (Fattispecie relativa a confisca del profitto del reato presupposto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche disposta nei confronti di persona giuridica)”.
Alla condanna seguono anche le pene accessorie previste per legge la cui durata è parametrata alla colpevolezza del reo ai sensi dell’art. 133 cp. e, comunque, in prossimità dei minimi di legge.
PQM
Letti gli artt. 438 ss., 533, 535 cpp. dichiara l’imputato colpevole dei fatti di reato ascritti e, riconosciuta la continuazione con individuazione del più grave reato nel capo 2, ridotta la pena per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, aumentata per la continuazione e ridotta per il rito, lo condanna alla pena finale di 2 anni di reclusione.
Condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali.
Letto l’art. 12 dlgs. 74/2000 condanna l’imputato alle pene accessorie di cui alle lettere a) [per la durata di 6 mesi]; b) [per la durata di 1 anno]; c) [per la durata di 1 anno]; d) [sanzione perpetua]; e) [pubblicazione della sentenza]; condanna, altresì, l’imputato all’interdizione dai pubblici uffici per la durata di 1 anno ai sensi del comma 2 della citata disposizione di legge.
Letto l’art. 12 bis dlgs. 74/2000 dispone la confisca del profitto del reato e di quanto in sequestro quale profitto concretamente conseguito.
Motivazione giorni 90.
Trento, 18 giugno 2025
Il GUP
DR.GIANMARCO GIUA
n.SIEP 30216/2014

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI PAVIA
UFFICIO ESECUZIONI PENALI
in linea fino al 30 giugno 2026
Il Tribunale Ordinario di PALMI - Sez. Distaccata di CINQUEFRONDI in data 13-03-2013 ha emesso sentenza penale di condanna, nei confronti di FELICIANO ANGELO nato a TAURIANOVA (Prov. di RC) il 07-03-1977
IMPUTATO
Reati:
- Art. 10 D.lvo. 10 Marzo 2000 N. 74 – Art. 62 bis C.P.
Accertato in Taurianova il 28-09-2010
Pena principale:
RECLUSIONE ANNI 1
Pene Accessorie:
- Interdizione Dagli Uffici Direttivi Delle Persone Giuridiche e delle Imprese per MESI 6
- Incapacita' di Contrattare con la Pubblica Amministrazione ANNI 1
- Interdizione Dalle Funzioni di Rappresentanza e Assistenza in Materia Tributaria per ANNI 1
- Interdizione dall’Ufficio di Componente di Commissioni Tributarie Perpetua
- Pubblicazione del provvedimento di condanna
OMISSIS
dichiara FELICIANO ANGELO colpevole del reato ascrittigli, ritenute le circostante attenuanti generiche lo
CONDANNA
alla pena di ANNI 1 di RECLUSIONE
Visto l’art. 12 D.L.VO N. 74/2000
APPLICA
All’imputato le sanzioni accessorie ivi previste e dispone la pubblicazione della sentenza sul sito del Ministero della Giustizia.
Sentenza divenuta irrevocabile 26-09-2013.
Estratto per uso pubblicazione.
Pavia, 27-05-2026
IL DIRETTORE
F.to Dott.ssa Marilinda Guado
n.SIEP 366-367-368-369/2026

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE D'APPELLO
di PALERMO
Ufficio Esecuzioni Penali
in linea fino al 12 luglio 2026
Con Sentenza n. 2420/2025 - Reg. Gen. n. 02688/2024 - R.G.N.R. n. 010192/2018, emessa in data 29-04-2025 da Corte D'Appello di PALERMO sez. 4, in riforma della sentenza n. 827/2020 in data 28-09-2020 Gup Presso Tribunale Ordinario PALERMO (Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso con decisione n. Reg. Gen. 8408/2026) passata in giudicato il 12-05-2026
SCIMO’ LUIGI nato a Palermo il 13-01-1963
DI MARZO/PIETRO nato a Palermo il 09-03-1989
MILITELLO PATRIZIO nato a Palermo il 07.04.1978
MINEO LORENZO nato a Palermo il 17.04.1960
sono stati condannati per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso di cui all’Art 416 Bis comma 1, comma 4, comma 6 C.P. , commesso fino al 02/07/2019 a PALERMO, rispettivamente alla pena di:
SCIMO’ LUIGI Anni 18 e Mesi 6 di Reclusione
DI MARZO/PIETRO Anni 11 e Mesi 4 di Reclusione
MILITELLO PATRIZIO Anni 10 e Mesi 8 di Reclusione
MINEO LORENZO Anni 6 e Mesi 8 di Reclusione
Ed altresì alle Pene accessorie:
- Interdizione dai Pubblici Uffici Perpetua
- Interdizione Legale Durante la Pena
alla Misura di sicurezza:
- Liberta' Vigilata per Anni 3
- Divieto di Soggiorno in uno o più Comuni o in una o più Provincie per Anni 1
Ed alla Pubblicazione della Sentenza Penale di Condanna sul sito del Ministero della Giustizia per GIORNI 30.
E’ estratto conforme per uso pubblicazione
Palermo 05.06.2026
Il Cancelliere esperto
Dott Emilia Mercante
n.SIEP 73/2026

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO
di CROTONE
Ufficio Esecuzioni Penali
in linea fino al 22 giugno 2026
Con Sentenza n.1561/2023 - Reg. Gen. n. 893/2020- R.G.N.R. n 3545/2019, emessa in data 4.12.2023 da Tribunale Ordinario di CROTONE - sez.penale- - confermata da Corte di Appello di CATANZARO con sentenza emessa il 10.7.2025 - definitiva il 10.12.2025 a carico di
MUNGO GIUSEPPE
Nato il 13.4.1977 a CROTONE ( Crotone)
RESIDENTE in Isola di Capo Rizzuto
Riconosciuto colpevole dei reati:
- art. 2 Dlgs 74/2000 – Commesso 2015 - in Isola di Capo Rizzuto
Omissis
Condannato alla pena di ANNI 1 MESI 6 di reclusione
Pene accessorie:
interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle Imprese per Anni 1; incapace a contrarre con la pubblica amministrazione ANNI 1; interdizione dalle funzioni di rappresentanza ed assistenza in materia tributaria per anni 1; interdizione in perpetuo dall’ufficio di componente della commissione tributaria.
Si dispone la pubblicazione della sentenza a norme dell’art.36 cp.
Estratto conforme all’originale per la pubblicazione
Crotone 25.5.2026
Funzionario Giudiziario
D.ssa Principe Michelina
n.SIEP 635/2023
sentenza n. 5918/2022

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
in linea fino al 7 luglio 2026
Il Tribunale di BARI in data 30-11-2022 ha emesso la seguente sentenza irrevocabile il 02-05-2023
CONTRO
DIMATTIA GIUSEPPE nato a GRAVINA IN PUGLIA (Prov. di BA) il 01-02-1963 e ivi residente Via San Domenico n. 38
IMPUTATO
del delitto di cui all’art. 5 D. Lgs. 74/2000, poiché, in qualità di titolare della ditta individuale esercente l’attività di “riparazione e manutenzione di altri prodotti in metalli” con sede in Gravina in Puglia alla Via Guardialto Piccolo s.n., al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, ha omesso di presentare, essendovi obbligato: nell’anno di imposta 2013, la dichiarazione annuale relativa a dette imposte, pari ai ricavi non contabilizzati e non dichiarati di Euro 336.970,00 con imposta IVA evasa pari a Euro 71.049,00 ed IRPEF pari a Euro 149.098,00, accertato in Bari il 31-12-2014 (data scadenza presentazione); nell’anno di imposta 2014, la dichiarazione annuale relativa a dette imposte, pari ai ricavi non contabilizzati e non dichiarati di Euro 358.080,00 con imposta IVA evasa pari a Euro 78.319,00 ed IRPEF pari a Euro 146.249,00, accertato in Bari il 31-12-2015 (data scadenza presentazione); nell’anno di imposta 2015, la dichiarazione annuale relativa a dette imposte, pari ai ricavi non contabilizzati e non dichiarati di Euro 359.887,00 con imposta IVA evasa pari a Euro 78.928,00 ed IRPEF pari a Euro 147.533,00, accertato in Bari il 31-12-2016 (data scadenza presentazione).
OMISSIS
condanna alla pena di Anni 2 Mesi 8 di Reclusione nonché all'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo di Anni 2; dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo di anni due; dell'interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un periodo di anni due; dell'interdizione perpetua dall'ufficio di componente di commissioni tributarie; nonché alla pubblicazione della sentenza per la durata di giorni 30 ai sensi dell’art. 36 c.p.
Estratto conforme all’originale per uso pubblicazione.
Bari, 21/05/2026
Il Direttore Amministrativo
Dott. Leonardo Cassano
n.SIEP 485/2025

PROCURA DELLA REPUBBLICA CIVITAVECCHIA
UFFICIO ESECUZIONI PENALI
In linea fino al 2 luglio 2026
Estratto di sentenza penale per la pubblicazione sui giornali (circ. min. 12.6.1951 n.3994)
Il Tribunale Ordinario di Civitavecchia, con sentenza del 30-11-2022 irrevocabile il 09-04-2024 ha condannato BAROZZI Angela Maria nata in ROVERETO (TN) in data 10-04-1938 alla pena principale di anni 1 di reclusione nonché alla pena accessoria della pubblicazione, per giorni 30, della sentenza penale di condanna ( a spese del condannato) sul sito Internet del Ministero della Giustizia perché riconosciuto colpevole del reato di cui all’ art. 5 D.lvo 74/2000..
Reato commesso in Tarquinia (VT) dalla data del 17-01-2013e fino al 13-06-2014.
Civitavecchia, 08-05-2026
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Concetta Cucinotta
n.SIEP 186/2026

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA CATANIA
In linea fino al 30 giugno 2026
Con Sentenza n. 11/2025 - Reg. Gen. n. 5/2025 - R.G.N.R. n. 2730/2015, emessa in data 08-05-2025 da Corte di Assise di Appello di CATANIA Sez. 1, in riforma della sentenza n. 1/2022 in data 26-05-2022 Corte di Assise CALTANISSETTA - definitiva il 17-03-2026 (Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso con decisione n. Reg. Gen. 41850/2025) ,
CURATOLO / GAETANO
nato a ENNA (Prov. di EN) il 27-12-1954
Cod. Fiscale CRTGTN54T27C342H
domiciliato in ENNA (Prov. di EN) - C.DA COZZO DI POVERO SNC
è stato condannato alla pena dell’Ergastolo con Isolamento diurno Mesi 6, perché riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 575 c.p. disponendo tra le pene accessorie la pubblicazione della sentenza penale di condanna:
- Giorni 30 nel sito internet del Ministero della Giustizia
Conforme per estratto.
Catania 9-5-2026
f.to Il funzionario giudiziario
dr.ssa Grazia Rapisarda
n.SIEP 252/2026

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO
di VERONA
Ufficio Esecuzioni Penali
In linea fino al 30 giugno 2026
Sentenza n. 1316/2022 - Reg. Gen n. 7054/2019 - R.G.N.R. n. 2408/2019, emessa in data 23-11-2022 da Gip Presso il Tribunale Ordinario di VERONA, confermata dalla sentenza n. 2837/2025 in data 02-10-2025 Corte D'Appello VENEZIA - definitiva il 20-05-2026 (Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso con decisione n. Reg. Gen. 8897/2026) , a carico di
OLIVIERO / EMILIO
nato a VICENZA (Prov. di VI) il 10-06-1966
residente in BUSSOLENGO (Prov. di VR) - via Flavio Gioia, 95
IMPUTATO
1) OLIVIERO Emilio e DAMIAN Giulio indagati del reato di cui all’art. 110 c.p., 3 dlvo 74/2000 perché l’Oliviero, in qualità di legale rappresentante della NUOVA PETROLI srl ed in concorso con il Damian in qualità di coamministratore di fatto, indicava nella dichiarazione annuale relativa all’anno di imposta 2018 elementi attivi per un ammontare di 159.744.382,15 euro con imposta evasa pari a 35.143.764 euro ed ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione superiore al 1,5 milioni di euro;
nello specifico emettevano fatture di vendita di prodotti petroliferi la cui base imponibile comprendeva anche le accise dovute sul prodotto;
riscuotevano dal cliente l’IVA applicata sulla base imponibile così determinata;
successivamente emettevano note di variazione a favore della NUOVA PETROLI srl, con le quali si correggeva in diminuzione la base imponibile, eliminando le accise, e si riduceva l’IVA riscossa in rivalsa dal cliente e da versare all’Erario da parte della medesima NUOVA PETROLI srl;
indicavano così in dichiarazione un’imposta illegittimamente ridotta secondo il detto meccanismo, avvalendosi di un mezzo fraudolento idoneo ad ostacolare l’accertamento dell’esatto ammontare dell’imponibile delle operazioni attive e ad indurre in errore l’amministrazione in ordine all’ammontare dell’imposta dovuta.
Commesso in Mozzecane il 30.4.2019
Nota di credito Data di emissione Imponibile IVA indetraibile
1 31/01/2018 € 1.808.892,21 € 397.956,29
2 28/02/2018 € 7.256.047,79 € 1.596.330,51
3 31/03/2018 € 13.324.138,72 € 2.931.310,52
4 30/04/2018 € 13.321.370,82 € 2.930.701,58
5 31/05/2018 € 15.792.790,39 € 3.474.413,89
6 30/06/2018 € 14.814.789,21 € 3.259.253,63
7 31/07/2018 € 14.986.181,58 € 3.296.959,95
8 31/08/2018 € 14.918.643,01 € 3.282.101,46
9 30/09/2018 € 13.718.082,34 € 3.017.978,11
10 31/10/2018 € 16.213.895,13 € 3.567.056,03
11 30/11/2018 € 17.320.768,14 € 3.810.568,99
12 31/12/2018 € 16.268.782,61 € 3.579.132,22
TOTALE € 159.744.382,15 € 35.143.764,07
2) OLIVIERO Emilio e DAMIAN Giulio indagati del reato di cui all’art. 110 c.p., 3 dlvo 74/2000 perché l’Oliviero, in qualità di legale rappresentante della NUOVA PETROLI srl ed in concorso con il Damian in qualità di coamministratore di fatto, indicava nella dichiarazione annuale relativa all’anno di imposta 2019 elementi attivi per un ammontare di 189.620.572,94 euro con imposta evasa pari a 41.716.526,05 euro ed ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione superiore ad 1,5 milioni di euro;
nello specifico emettevano fatture di vendita di prodotti petroliferi la cui base imponibile comprendeva anche le accise dovute sul prodotto;
riscuotevano dal cliente l’IVA applicata sulla base imponibile così determinata;
successivamente emettevano note di variazione a favore della NUOVA PETROLI srl, con le quali si correggeva in diminuzione la base imponibile, eliminando le accise, e si riduceva l’IVA riscossa in rivalsa dal cliente e da versare all’Erario da parte della medesima NUOVA PETROLI srl;
indicavano così in dichiarazione un’imposta illegittimamente ridotta secondo il detto meccanismo, av-valendosi di un mezzo fraudolento idoneo ad ostacolare l’accertamento dell’esatto ammontare dell’imponibile delle operazioni attive e ad indurre in errore l’amministrazione in ordine all’ammontare dell’imposta dovuta.
Commesso in Mozzecane il 26.6.2020
Nota di credito Data di emissione Imponibile IVA indetraibile
1 31/01/2019 € 16.859.736,07 € 3.709.141,94
2 28/02/2019 € 9.886.490,59 € 2.175.027,93
3 31/03/2019 € 13.138.028,16 € 2.890.366,20
4 30/04/2019 € 15.074.569,98 € 3.316.405,40
5 31/05/2019 € 18.439.227,51 € 4.056.630,05
6 30/06/2019 € 18.835.747,56 € 4.143.864,46
7 31/07/2019 € 21.750.000,00 € 4.785.000,00
8 31/08/2019 € 15.425.689,32 € 3.393.651,65
9 30/09/2019 € 12.546.852,30 € 2.760.307,51
10 31/10/2019 € 15.250.457,25 € 3.355.100,60
11 30/11/2019 € 15.460.520,00 € 3.401.314,40
12 31/12/2019 € 16.953.254,20 € 3.729.715,92
TOTALE € 189.620.572,94 € 41.716.526,05
3) OLIVIERO Emilio e DAMIAN Giulio indagati del reato di cui all’art. 110 c.p., 2 dlvo 74/2000 perché l’Oliviero, in qualità di legale rappresentante della NUOVA PETROLI srl ed in concorso con il Damian in qualità di coamministratore di fatto, avvalendosi delle seguenti fatture per operazioni inesistenti,
Emittente Fattura Imponibile Iva evasa
NP.E Group S.r.l. 31/03/2018 € 250.000,00 € 55.000,00
NP.E Group S.r.l. 31/05/2018 € 300.000,00 € 66.000,00
NP.E Group S.r.l. 1/08/2018 € 750.000,00 € 165.000,00
TOTALE € 1.300.000,00 € 286.000,00
indicava nella dichiarazione annuale IVA per l’anno d’imposta 2018 elementi passivi fittizi a cui corrisponde un’imposta evasa di 286.000 euro
Commesso in Mozzecane il 30.4.2019
4) OLIVIERO Emilio e DAMIAN Giulio indagati del reato di cui all’art. 110 c.p., 2 dlvo 74/2000 perché l’Oliviero, in qualità di legale rappresentante della NUOVA PETROLI srl ed in concorso con il Damian in qualità di coamministratore di fatto, avvalendosi delle seguenti fatture per operazioni inesistenti,
Emittente Fattura Imponibile Iva evasa
PERLA S.r.l. 17/07/2019 € 250.000,00 € 55.000,00
PERLA S.r.l. 30/09/2019 € 350.000,00 € 77.000,00
PERLA S.r.l. 27/11/2019 € 650.000,00 € 143.000,00
Fasley di Cominale Luigi 21/10/2019 € 82.500,00 € 82.500,00
Fasley di Cominale Luigi 21/10/2019 € 86.000,00 € 86.000,00
Fasley di Cominale Luigi 24/10/2019 € 89.000,00 € 89.000,00
Fasley di Cominale Luigi 30/10/2019 € 50.700,00 € 50.700,00
Fasley di Cominale Luigi 04/11/2019 € 83.000,00 € 83.000,00
Fasley di Cominale Luigi 11/11/2019 € 73.000,00 € 73.000,00
Fasley di Cominale Luigi 11/11/2019 € 91.500,00 € 91.500,00
Fasley di Cominale Luigi 11/11/2019 € 89.300,00 € 89.300,00
Fasley di Cominale Luigi 19/11/2019 € 95.000,00 € 95.000,00
Fasley di Cominale Luigi 19/11/2019 € 86.000,00 € 86.000,00
Fasley di Cominale Luigi 11/12/2019 € 91.450,00 € 91.450,00
Fasley di Cominale Luigi 13/12/2019 € 94.150,00 € 94.150,00
TOTALE € 2.261.600,00 € 497.552,00
indicava nella dichiarazione annuale IVA per l’anno d’imposta 2019 elementi passivi fittizi a cui corrisponde un’imposta evasa di 497.552 euro
Commesso in Mozzecane il 26.6.2020
5) OLIVIERO Emilio e DAMIAN Giulio indagati del reato di cui all’art. 110 c.p., 3 dlvo 74/2000 perché l’Oliviero, in qualità di legale rappresentante della NP.E Group srl ed in concorso con il Damian in qualità di coamministratore di fatto, indicava nella dichiarazione annuale relativa all’anno di imposta 2019 elementi attivi per un ammontare di 6.881.113,91 euro con imposta evasa pari a 1.513.845,05 euro ed ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione superiore al 1,5 milioni di euro;
nello specifico emettevano fatture di vendita di prodotti petroliferi la cui base imponibile comprendeva anche le accise dovute sul prodotto;
riscuotevano dal cliente l’IVA applicata sulla base imponibile così determinata;
successivamente emettevano note di variazione a favore della NUOVA PETROLI srl, con le quali si correggeva in diminuzione la base imponibile, eliminando le accise, e si riduceva l’IVA riscossa in rivalsa dal cliente e da versare all’Erario da parte della medesima NUOVA PETROLI srl;
indicavano così in dichiarazione un’imposta illegittimamente ridotta secondo il detto meccanismo, avvalendosi di un mezzo fraudolento idoneo ad ostacolare l’accertamento dell’esatto ammontare dell’imponibile delle operazioni attive e ad indurre in errore l’amministrazione in ordine all’ammontare dell’imposta dovuta.
Commesso in Mozzecane il 26.6.2020
Nota di credito N. Data di emissione Imponibile IVA indetraibile
1 Non indicata* € 1.645.948,91 € 362.108,76
2 30/11/2019 € 1.782.787,62 € 392.213,28
3 30/11/2019 € 1.226.419,43 € 269.812,27
4 30/11/2019 € 1.169.305,61 € 257.247,23
5 31/12/2019 € 1.056.652,34 € 232.463,51
TOTALE € 6.881.113,91 € 1.513.845,05
6) OLIVIERO Emilio e DAMIAN Giulio indagati del reato di cui all’art. 110 c.p., 8 dlvo 74/2000 perché l’Oliviero, in qualità di legale rappresentante della NP.E Group srl ed in concorso con il Damian in qualità di coamministratore di fatto, al fine di consentire alla NUOVA PETROLI srl di evadere l’IVA emetteva le seguenti fatture per operazioni inesistenti,
Fattura Imponibile Iva evasa
31/03/2018 € 250.000,00 € 55.000,00
31/05/2018 € 300.000,00 € 66.000,00
1/08/2018 € 750.000,00 € 165.000,00
TOTALE € 1.300.000,00 € 286.000,00
Commesso in Mozzecane il 1.8.2018
7) OLIVIERO Emilio, DAMIAN Giulio e IULIANO Raffaele indagati del reato di cui all’art. 110 c.p., 2 dlvo 74/2000 perché lo Iuliano, per cui si procede separatamente, in qualità di legale rappresentante della NP.E Group srl ed in concorso con l’Oliviero ed il Damian in qualità di coamministratore di fatto, avvalendosi delle seguenti fatture per operazioni inesistenti,
Emittente Fattura Imponibile Iva evasa
PERLA S.r.l. 31/03/2018 € 200.000,00 € 44.000,00
PERLA S.r.l. 30/06/2018 € 250.000,00 € 55.000,00
PERLA S.r.l. 15/08/2018 € 700.000,00 € 154.000,00
indicava nella dichiarazione annuale IVA per l’anno d’imposta 2018 elementi passivi fittizi a cui corrisponde un’imposta evasa di 253.000 euro
Commesso in Mozzecane il 10.4.2019
Giudizio Abbreviato (Art. 442 C.P.P.)
Pena principale:
RECLUSIONE Anni 6 Mesi 4
da cui vanno detratti i seguenti periodi di presofferto:
Custodia cautelare in Arresti domiciliari dal 26-10-2020 al 03-04-2021 per un totale di mesi 5 giorni 9
Pene accessorie:
- Incapacita' di Contrattare con la Pubblica Amministrazione Anni 3 -
- Pubblicazione di Sentenza Penale di Condanna –
- Interdizione Dalle Funzioni di Rappresentanza e Assistenza in Materia Tributaria Anni 5 -
- Interdizione Dagli Uffici Direttivi Delle Persone Giuridiche e Delle Imprese Anni 3 -
- Interdizione Dall'Ufficio di Componente di Commissioni Tributarie Perpetua
Verona 22-05-2026
Per estratto conforme all’originale
Il Funzionario Giudiziario
Dr.ssa M. Lipari