OPERATORI - Aggiornamento elenco operatori economici per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture - Centro per la giustizia minorile - PUGLIA E BASILICATA
16 gennaio 2025
DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA’
CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER LA PUGLIA E LA BASILICATA
BARI
TERMINE per il ricevimento delle domande: 31 gennaio 2025
Pubblicazione del 16 febbraio 2025
AVVISO
AGGIORNAMENTO ELENCO degli operatori economici (albo fornitori) da interpellare per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture inferiori alle soglie comunitarie di cui al D.Lgs. 36/2023 per l’attuazione degli interventi di cui alla L.R. n. 3/2016 e s.m.i. e Reg. R. n. 8/2016 e s.m.i. “Disciplina del Reddito di Dignità. DGR n. 2077 del 13.12.2021 – Rif. accordo di collaborazione tra la Regione Puglia e Centro per la Giustizia Minorile Puglia e Basilicata - per lo svolgimento di azioni integrate di inclusione sociale attiva per minori sottoposti a provvedimenti penali dell’Autorità Giudiziaria Minorile. CUP: J32C22000810002
Il Centro per la Giustizia Minorile per la Puglia e Basilicata rende noto che verrà aggiornato l’elenco dei fornitori per l’esecuzione di lavori, forniture, servizi nonché per l’affidamento di prestazioni professionali, sottosoglia, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, rotazione e trasparenza e parità di trattamento, secondo quanto previsto dall’ art. 50, del Dlgs 36/2023.
INFORMAZIONI GENERALI
Centro per la Giustizia Minorile Puglia e Basilicata
Via Giovanni Amendola n. 172/C – 70126 Bari
CF: 80009860729
Tel. 080/9269111
Pec: prot.cgm.bari@giustiziacert.it - mail cgm.bari.dgm@giustizia.it
ART. 1 - FINALITÀ DELL’ISTITUZIONE DELL’ELENCO FORNITORI
II presente Avviso disciplina l’aggiornamento e la gestione dell’Elenco di Fornitori (di seguito denominato Elenco) che la Stazione Appaltante si riserva di utilizzare per l'individuazione di Operatori Economici idonei all’esecuzione di lavori, forniture, servizi nonché prestazioni professionali per l’attuazione degli interventi di cui in oggetto. fermo restando la facoltà dell’Ente, quando si tratti di lavori, forniture, servizi nonché prestazioni professionali particolari o per le quali è richiesta una particolare specializzazione, di invitare o interpellare operatori ritenuti idonei, anche se non iscritti all’Albo fornitori.
La normativa di riferimento è costituita dal D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (d’ora in poi denominato Codice) e successive modifiche ed integrazioni.
Le disposizioni dell’Avviso dovranno intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.
Il presente Avviso ha lo scopo di definire i requisiti che gli operatori economici devono possedere al fine di ottenere e mantenere l’iscrizione all’elenco, nonché l’idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.
ART. 2 - STRUTTURA DELL’ELENCO E DURATA
L’elenco sarà idoneo a garantire alle microimprese, piccole e medie imprese nonchè professionisti l’effettiva possibilità di partecipare all’affidamento ed all’esecuzione di lavori, servizi e forniture, nel rispetto dei principi comunitari di libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, rotazione, proporzionalità e trasparenza nell’attività contrattuale sottosoglia, nonché ad assicurare la pubblicità dell’attività negoziale dell’Ente.
L’elenco è aperto a tutti gli Operatori Economici, Imprese, enti del terzo settore e Professionisti, in possesso dei requisiti di partecipazione che potranno richiedere l’iscrizione a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Avviso fino al 31/01/2025.
Tutti gli interessati, in possesso dei requisiti previsti nel presente Avviso, possono presentare istanza di iscrizione selezionando la/le classi merceologiche di riferimento coerenti con l’oggetto sociale quale risulta dal certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. o con l’iscrizione al relativo Albo Professionale o elenco previsto dalla normativa vigente.
Sarà possibile richiedere, con una sola istanza l’iscrizione a più categorie di specializzazione.
ART.3 - CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE
Gli operatori economici iscritti all’Albo saranno suddivisi secondo le categorie di specializzazione così individuate:
Macrolinea di azione e Tipologia servizio
A – Orientamento
- consulenza specialistica finalizzata all’orientamento e al counseling;
- consulenza specialistica propedeutica all’attivazione di tirocini;
- attività connesse alla facilitazione dell’assolvimento dell’obbligo scolastico.
B – Formazione
- attività propedeutiche (es. bilancio di competenze, profilatura utenti, ecc.)
- erogazione corsi di formazione, anche professionale ed azioni ad essa connessi;
- servizi per l’acquisizione di soft skills e accompagnamento.
C – Transizione al lavoro
- servizi dei soggetti ospitanti i tirocini (es. assicurazioni, presidi sicurezza, visite mediche iniziali, formazione iniziale, indennità di tirocinio ecc.);
- servizi delle strutture socio-assistenziali, socio-sanitarie e socio-educative.
D – servizi di supporto
- servizi culturali, ludici e ricreativi;
- servizi di trasporto da e verso i luoghi del tirocinio e delle attività del Patto individuale;
- fornitura di attrezzature, beni e servizi funzionali al tirocinio o alle attività del Patto individuale;
- altri servizi di supporto.
C – servizi di accompagnamento psico educativo
- servizi specialistici (es. psicologi, psicoterapeuti etc.);
- servizi educativi (es. educatori, animatori etc.);
- servizi di sostegno scolastico.
ART. 4 - PRESCRIZIONI GENERALI
Pena l’esclusione, gli Operatori interessati saranno tenuti a soddisfare tutti i requisiti richiesti dal presente Avviso.
ART. 5 - REQUISITI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO
Sono ammessi per l’iscrizione all’Elenco gli Operatori Economici contemplati agli artt. 65 e ss. del D. Lgs. 36/2023, in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità tecnica e professionale:
- gli operatori interessati, ai fini dell’iscrizione nel presente elenco, dovranno dichiarare:
- di possedere i requisiti di capacità generale per le procedure di affidamento di cui agli artt. 94-98 del D.Lgs.36/2023 per l’esercizio dell’attività per la quale è richiesta l’iscrizione all’Albo dei fornitori;
- di non trovarsi in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in materia di lotta alla delinquenza;
- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e tale situazione non deve essersi verificata negli ultimi cinque anni;
- di non avere in corso procedure dirette ad irrogare misure della prevenzione della criminalità;
- di non avere subito condanne per reati connessi all’esercizio della propria attività professionale e di non avere procedimenti penali in corso allo stesso titolo;
- di non avere reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per concorrere a procedure d’appalto;
- in caso di operatore economico iscritto al registro delle imprese, autocertificazioni di iscrizione al registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio Industria Artigianato di competenza con le modalità di cui al D.P.R. 44/2000, o in cui si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. allegando copia conforme dell’Atto Costitutivo e dello Statuto;
- in caso di obbligo di iscrizione ad elenchi o albi professionali, autodichiarazione di iscrizione c/o l’albo di competenza o altro;
- di essere in regola con il documento unico di Regolarità Contributiva ai sensi del D.M. 20/10/2007 e ss.mm.ii.;
- di essere in regola con la normativa sul diritto al lavoro dei disabili (art. 17, Legge 12 Marzo 1999, n. 68) oppure di non essere assoggettabili alla stessa;
- di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse ed i conseguenti adempimenti, secondo la legislazione italiana;
- di essere in regola con la normativa sulla sicurezza sul lavoro con particolare riferimento al decreto legislativo 81/2008 e s.m.i.;
- di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui all’art. 3 della l. 136/2010 per i quali ci si riserva di rilasciare dichiarazione nel caso di aggiudicazione;
- di essere iscritto al MEPA ed abilitato per le rispettive categorie di lavori, forniture, servizi o prestazioni professionali;
- di impegnarsi ad iscriversi ed abilitarsi ad altre piattaforme telematiche di negoziazione utilizzate dall’Ente committente.
- gli operatori interessati dovranno essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti dalla normativa vigente per l’esecuzione di lavori, forniture, servizi nonché prestazioni professionali corrispondenti alla sezione dell’Elenco di interesse.
Gli operatori, inoltre, potranno dichiarare il possesso di eventuali certificazioni di legge e certificazioni volontarie rilasciate da organismi riconosciuti per la certificazione "Sistema Qualità" nonché - qualsiasi altra certificazione atta a comprovare la propria capacità tecnica (ad es. sufficiente livello di copertura assicurativa per rischi professionali).
È fondamentale che l’operatore economico selezioni adeguatamente una o più categorie merceologiche per le quali iscriversi in una o più sezioni, con particolare riguardo alla categoria merceologica per la quale l’Ente effettuerà gli inviti in caso di attivazione delle procedure di gara.
L’attestazione del possesso dei requisiti deve essere fornita mediante dichiarazioni sostitutiva resa conformemente all’Allegato DGUE, preferibilmente utilizzando il modello messo a disposizione e comunque fornendo tutte le informazioni richieste, in conformità alle previsioni del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
Se la sottoscrizione non avviene con firma digitale, la firma in calce non necessita di autenticazione tuttavia, exart. 38, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, occorre trasmettere unitamente alla documentazione, copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.
Gli operatori economici iscritti sono tenuti a comunicare immediatamente all’Amministrazione qualsiasi variazione intervenuta in relazione al possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi, pena l’immediata decadenza dell’iscrizione.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli sulle dichiarazioni rese.
ART. 6 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per richiedere l’iscrizione nell’Elenco dei fornitori del Centro per la Giustizia Minorile Puglia e Basilicata è necessario compilare e sottoscrivere il Modello di domanda (Allegato A), l’Allegato B (DGUE) ed eventuali altri documenti complementari all’iscrizione trasmettendoli esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: prot.cgm.bari@giustiziacert.it entro la data della scadenza indicata nel presente avviso
Se alla documentazione non è apposta la firma digitale, deve essere allegata copia di un documento di identità (in corso di validità) del legale rappresentante/soggetto abilitato ad impegnare la Società/Ditta/professionista con apposta la firma autografa;
La mancanza della sottoscrizione della domanda o la non rispondenza al vero delle stesse costituirà causa di non iscrizione all’Elenco Fornitori.
ART. 7 – ACCERTAMENTO DI IDONEITÀ ED ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione all’Elenco dei Fornitori saranno valutate dall’Ente entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza stessa.
L’accertamento di idoneità per l’iscrizione dei soggetti all’Elenco Fornitori è effettuato mediante controllo formale della documentazione presentata.
L’elenco completo delle imprese inserite nell’Elenco, verificata, per ciascun istante, la completezza della documentazione trasmessa, verrà pubblicato sulla home page istituzionale, ed assume valore di notifica ad ogni effetto di legge.
Qualora la domanda risulti incompleta o si ritengano utili e/o necessari approfondimenti specifici, a tale operatore economico sarà richiesto di integrare le informazioni rese, indicando la documentazione e gli elementi mancanti, specificando i tempi e le modalità con le quali il soggetto deve provvedere all’integrazione.
La mancata risposta alle richieste di documentazione, la mancata comunicazione delle variazioni di status o la comunicazione di informazioni non veritiere, comportano l’esclusione dall’anagrafe fornitori, fermo restando ogni altra azione per l’applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa;
Gli Operatori iscritti sono tenuti a comunicare al Centro per la Giustizia Minorile Puglia e Basilicata (esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: prot.cgm.bari@giustiziacert.it ogni fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni per l’iscrizione all’Elenco, entro 15 giorni dal verificarsi del fatto medesimo.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di compiere in ogni momento controlli, anche a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato dalle Imprese e dai Professionisti, con l’avvertenza che, in caso di accertamento negativo, si procederà alla cancellazione dall’Elenco.
ART. 8 - PERIODO DI VALIDITÀ DELL’ISCRIZIONE, REVISIONE PROCEDURA RINNOVO
Periodo di validità dell’iscrizione
Le Imprese e i Professionisti permangono nell’iscrizione all’Elenco per due anni successivi dalla richiesta di iscrizione e fino a quando non interviene apposito provvedimento, debitamente motivato, di sospensione e/o cancellazione.
Revisione
Le domande di iscrizione in elenco sono poste in revisione:
- senza cadenza prestabilita, e quindi tempestivamente, su iniziativa dell’operatore economico, ogni qual volta si verifichino circostanze atte a modificare il contenuto della dichiarazione presentata per l’iscrizione;
- qualora l’Ente ravvisi la necessità di chiedere agli operatori economici chiarimenti sulla domanda presentata e sui requisiti posseduti;
- qualora emergano circostanze che possono rappresentare motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto.
La messa in revisione della domanda comporta l’invio di una comunicazione a mezzo pec all’operatore economico contenente la richiesta di produrre i chiarimenti o la documentazione necessaria, nei casi di cui alle precedenti lettere b) e c).
Nei casi di cui alle precedenti lettere b) e c) l’iscrizione in elenco viene sospesa immediatamente e ritorna valida al momento della ricezione dei chiarimenti o della documentazione richiesta, sempre che essa sia completa e che non risultino motivi di esclusione.
Si precisa inoltre che l’intervenuta modifica del codice fiscale o della partita iva dell’operatore economico comporta la cancellazione dello stesso dall’elenco con possibilità, comunque, per l’operatore subentrato di iscriversi eventualmente ex novo.
È facoltà dell’Ente di cancellare dall’elenco gli operatori economici che, secondo motivata valutazione:
- abbiano commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate;
- abbiano commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale;
- siano incorsi in condizioni di risoluzione del contratto per grave inadempienza;
- siano incorsi in uno dei motivi di esclusione del D.lgs. n. 36.2023 accertato anche mediante controlli a campione effettuati dall’Amministrazione.
Della cancellazione è data notizia via pec all’operatore economico interessato.
ART. 9 – NON ISCRIVIBILITÀ, SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL’ELENCO
Non possono essere iscritti all’Elenco, i soggetti che non possiedono i requisiti di ordine generale, di idoneità tecnico professionali, capacità economica e finanziaria, secondo la vigente normativa nazionale;
Può essere disposta d’ufficio la sospensione per un periodo adeguato o la cancellazione del fornitore dall’Elenco qualora si riscontri nei suoi confronti quanto segue:
- incapacità a negoziare con la Pubblica Amministrazione secondo la vigente normativa;
- perdita dei requisiti minimi richiesti per l’iscrizione all’Elenco;
- cessazione di attività professionale;
- grave negligenza o malafede nell’esecuzioni delle prestazioni affidate al soggetto;
- grave errore nell’esercizio dell’attività;
- ripetuti rifiuti o mancate risposte alle richieste di offerta senza giustificazioni;
- inadempienze contrattuali accertate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni;
- ogni altro caso previsto dalla vigente normativa.
ART. 10 – CRITERIO DI UTILIZZO DELL’ELENCO
L’inclusione dell’operatore economico nell’Albo dei Fornitori non comporterà alcun vincolo da parte dell’Ente nei confronti dello stesso che quindi non potrà vantare alcun diritto ad essere invitato nelle gare o procedure negoziali, né ad ottenere l’affidamento di forniture e/o servizi.
L’Albo potrà essere utilizzato, per l’affidamento di lavori, servizi e forniture mediante affidamento diretto, ovvero procedura negoziata secondo le prescrizioni normative previste dal D.Lgs 36/2023 e successive modifiche.
L’Elenco verrà utilizzato dall’Ente come strumento per individuare gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate o indagini di mercato nel caso in cui sussistano i presupposti normativi e regolamentari per ricorrere all’esperimento di acquisti utilizzando tali procedure.
L’Amministrazione potrà selezionare gli operatori da invitare a singole procedure sulla base delle informazioni dichiarate dagli stessi in fase di iscrizione all’Elenco, quali, ad esempio, eventuali abilitazioni, autorizzazioni od iscrizioni ad albi, ordini e collegi nonché qualsiasi altro elemento idoneo a comprovare la propria capacità tecnica e/o professionale.
Trattandosi di un elenco di operatori economici aperto a tutti i soggetti di cui al D.Lgs. 36/2023, l’iscrizione equivale alla manifestazione di interesse ad essere invitati per le eventuali procedure di gara di importo inferiore alla soglia comunitaria per le categorie merceologiche spuntate dall’operatore economico stesso tramite scelta al momento dell’iscrizione all’Elenco.
La Stazione appaltante potrà decidere di invitare alle procedure di acquisizione di servizi e forniture un numero limitato di operatori economici nel rispetto della normativa vigente ovvero tutti gli iscritti ad una certa sezione dell’Elenco o ancora, operatori economici non presenti nell’Elenco. Nel caso in cui in elenco siano presenti più iscritti per una data categoria merceologica oggetto della procedura, il Responsabile Unico del Progetto (di seguito RUP) potrà scegliere tra invitare tutti gli iscritti o viceversa procedere a sorteggiare tra gli iscritti un numero di operatori economici compreso tra un numero minimo (prescritto per legge) ed un numero massimo che lo stesso RUP riterrà congruo.
In ossequio al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, nel caso in cui il RUP scelga di limitare gli inviti attraverso il sorteggio, l’affidatario uscente per quel determinato appalto nonché coloro che erano già stati invitati in occasione della precedente procedura per il medesimo oggetto dell’appalto, non saranno invitati.
Si applica il principio di rotazione ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.36/2023,
È il caso di rammentare infine l’obbligo dettato dall’art. 1 comma 450 della L. n. 296/2006 che impone alle pubbliche amministrazioni ivi elencate, tra cui rientrano gli enti locali, di procedere all’acquisto di beni e servizi di importo pari a 5.000,00 euro sino alla soglia comunitaria esclusivamente tramite mercati elettronici.
L’invito ad una procedura a cui non segue alcun riscontro da parte dell’operatore invitato comporterà la perdita dell’opportunità di essere invitato alla procedura successiva indetta dall’ente.
Si precisa che per riscontro alla richiesta di offerta si intende non solo la presentazione di offerte valide nel termine assegnato dall’ente ma anche, sempre che arrivino entro lo spirare del termine indicato:
- offerte ritenute non valide, tranne il caso in cui la non validità sia data da dichiarazioni mendaci o informazioni non regolarmente rettificate al fine dell’iscrizione all’elenco medesimo;
- comunicazione motivata di non interesse a partecipare alla procedura cui si è stati invitati.
ART. 11 - AVVERTENZE
Il presente Avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l’Ente appaltante.
L’iscrizione all’Elenco non costituisce graduatoria, attribuzione di punteggi o qualsivoglia altra classificazione di merito.
Resta ferma la facoltà della stazione Appaltante di invitare e interpellare soggetti non iscritti all’Elenco, qualora lo ritenga opportuno in considerazione, ad esempio, dell’oggetto del contratto, della particolare specializzazione richiesta o della mancanza di un numero congruo di operatori economici iscritti all’Elenco.
ART. 12 - ULTERIORI INFORMAZIONI
Eventuali richieste di chiarimento saranno inoltrabili e riscontrabili esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: prot.cgm.bari@giustiziacert.it.
Qualora per sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari o per qualsiasi altra motivazione si renda necessario effettuare comunicazioni di interesse generale, queste saranno pubblicate sul sito dell’Ente.
ART. 13 - PUBBLICITÀ ED INFORMAZIONE
Del presente avviso è data pubblicità mediante pubblicazione in forma digitale sul sito istituzionale dell’Ente.
La domanda presentata dai partecipanti e la relativa documentazione allegata, sarà soggetta alle norme di diritto di accesso ai sensi della L. n. 241/1990.
ART. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, l’Ente, in qualità di titolare informa gli Operatori Economici che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti, nell’ambito delle norme vigenti, è finalizzato esclusivamente alle attività connesse alla tenuta dell’elenco, alla gestione delle gare di appalto ed all’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti conseguenti all’aggiudicazione degli appalti. Il trattamento dei dati è effettuato con strumenti manuali, informatici e telematici, dai soggetti autorizzati dal Titolare o dai soggetti espressamente nominati responsabili del trattamento. In base all’art. 15 e seguenti del Regolamento UE gli interessati (persone fisiche a cui si riferiscono i dati), possono esercitare in qualsiasi momento i propri diritti ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare.
Oltre ai diritti di cui sopra, spetta sempre all’Interessato il diritto di proporre reclamo per qualsiasi questione riguardante il trattamento dei propri dati personali dinanzi all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
ART. 15 - RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
Il responsabile del procedimento relativo all’elenco degli operatori economici di cui al presente avviso è il Dott. Alberto Melato - mail: alberto.melato@giustizia.it.
Bari, 14/01/2025
La Dirigente
Dorella Quarto