Fornitura di servizi per la gestione integrata trasferte di lavoro - Dipartimento organizzazione giudiziaria - ROMA - CIG 6657837CE3 - Contratto

2 novembre 2016


CONTRATTO
PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DELLE TRASFERTE DI LAVORO

CIG 6657837CE3

TRA

Il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi – Direzione generale del bilancio e della contabilità, con sede legale in Roma e domiciliato ai fini del presente atto in Roma, Via Arenula, 70, in persona del dott. Lucio Bedetta (nel seguito per brevità anche “Amministrazione”);

E

Cisalpina Tours S.p.A., sede legale in Rosta (TO), Corso Moncenisio, 41, capitale sociale euro 2.717.400,00 = (duemilionisettecentodiciassettemilaquattrocento/00) i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Torino al n. 00637950015, C.F. e P. IVA 00637950015, domiciliata ai fini del presente atto in Rosta (TO), Corso Moncenisio, 41, in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante Dott. Domenico Pellegrino, giusta poteri allo stesso conferiti da verbale del Consiglio di Amministrazione del 15 Settembre 2016 (nel seguito per brevità anche “Fornitore”);

PREMESSO

  1. che Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero e in conformità a quanto previsto dall’art. 2, comma 225, della Legge 23 dicembre 2009, n, 191, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha indetto, con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni, n. 143 del 6 dicembre 2013 e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S 237 del 6 dicembre 2013, una procedura aperta svolta in ambito comunitario per la stipula di un Accordo Quadro, con più operatori economici, ai sensi dell’art. 59, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, per la fornitura dei servizi di gestione integrata delle trasferte di lavoro del personale delle Amministrazioni Pubbliche sul quale basare l’aggiudicazione di Appalti Specifici che ciascuna Amministrazione potrà aggiudicare per tutta la durata di detto Accordo Quadro;
  2. che in data 23 ottobre 2014 l’Accordo Quadro è stato aggiudicato alla Seneca S.p.A., alla Carlson Wagonlit Italia S.r.l., alla Cisalpina Tours S.p.A. e alla Uvet American Express Corporate Travel S.p.A.;
  3. che, a seguito della cessione del ramo di azienda “Business Travel” da Seneca S.p.A. alla Ventura S.p.A., comunicata a Consip S.p.A. in data 01.06.2015, e a valle dell’esito positivo dei controlli sulla sussistenza dei requisiti prescritti per legge in capo alla cessionaria Ventura S.p.A., in data 6 agosto 2015 Consip S.p.A. ha dato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 116 D.Lgs. 163/06 e s.m.i., il nulla osta al subentro nell’Accordo Quadro della Ventura S.p.A. alla Seneca S.p.A.;
  4. che il Fornitore ha stipulato in data 21 Gennaio 2015 l’Accordo Quadro, attivato il 21 Gennaio 2015;
  5. che conseguentemente l’Amministrazione ha inviato in data 27/05/2016 la Richiesta d’Offerta ai suindicati Fornitori parti dell’Accordo Quadro ai fini del rilancio del confronto competitivo, il tutto nel rispetto di quanto stabilito nel predetto Accordo Quadro, e dei relativi Allegati e, in particolare, del Capitolato Tecnico e del Capitolato d’Oneri;
  6. che il Fornitore è risultato Aggiudicatario del predetto Appalto Specifico e, per l’effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire i servizi oggetto del presente Contratto di fornitura (di seguito solo “Contratto”) alle condizioni, modalità e termini stabiliti nello stesso Contratto e suoi Allegati e nell’Accordo Quadro e relativi Allegati;
  7. che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi Allegati e dalla Richiesta di Offerta, nonché dall’Accordo Quadro e relativi Allegati (tra i quali in particolare il Capitolato d’Oneri ed il Capitolato Tecnico) definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e degli impegni assunti con la firma del presente Contratto e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea formulazione dell’offerta che ritiene pienamente remunerativa;
  8. che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva rilasciata dalla UniCredit S.p.A. ed avente n. 460011585426 per un importo di euro 19.434,55 = (diciannovemilaquattrocentotrentaquattro/55) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali ;
  9. che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Contratto.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
 

Articolo 1
VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

  1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso l’Accordo Quadro e i suoi Allegati, tra i quali in particolare l’Allegato A “Capitolato Tecnico” e l’Allegato B “Relazione tecnica del Fornitore”, ancorché non materialmente allegati al presente Contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale e devono pertanto intendersi integralmente richiamati.
  2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto: l’Allegato “1” (Offerta Economica del Fornitore presentata in sede di Appalto Specifico), l’Allegato “2” (“Richiesta d’offerta”).
     

Articolo 2
ALTRE DEFINIZIONI

  1. Nel corpo del presente Contratto vengono utilizzati i termini e le definizioni di cui all’art. 1 dell’Accordo Quadro.
  2. Restano, in ogni caso, ferme le seguenti definizioni:
    1. Accordo Quadro: l’Accordo, comprensivo di tutti i suoi Allegati, concluso dalla Consip S.p.A., anche per conto dell’Amministrazione, da una parte, ed il Fornitore, dall’altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative agli Appalti Specifici da aggiudicare per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro;
    2. Capitolato Tecnico: il documento tecnico di cui all’Allegato “A” all’Accordo Quadro comprensivo delle relative Appendici;
    3. Capitolato d’Oneri: il documento Allegato "D" all’Accordo Quadro che ha disciplinato la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro, e contenente, altresì, le condizioni e le modalità per la indizione e aggiudicazione degli Appalti Specifici;
    4. Offerta Tecnica: il documento di cui all’Allegato “B” all’Accordo Quadro costituito dalla Relazione tecnica prodotta nella gara per l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro dal Fornitore;
    5. Offerta Economica: il documento di cui all’Allegato “1” al presente Contratto, contenente i corrispettivi ed i valori offerti dal Fornitore durante il rilancio competitivo per l’affidamento del presente Contratto;
    6. Amministrazione: Il Ministero della Giustizia ossia i centri di responsabilità di seguito riportati:
      • Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi e sue articolazioni territoriali;
      • Dipartimento per gli affari di giustizia;
      • Gabinetto del Ministro e Uffici di diretta collaborazione all’opera del Ministro;
      • Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e sue articolazioni territoriali.
    7. I centri di responsabilità suddetti si suddividono in centri di costo, che gestiscono le relative autorizzazioni, il controllo e le liquidazioni delle missioni, e che a loro volta si articolano in uffici periferici responsabili delle missioni del personale, facente parte della propria struttura e/o del personale estraneo all’Amministrazione autorizzato ad usufruire del servizio;
    8. Impresa o Fornitore: l’impresa risultata aggiudicataria della procedura di gara di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive il presente Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
    9. Importo massimo del Contratto: l’importo calcolato moltiplicando le transaction fee unitarie offerte dal Fornitore per le quantità stimate ai fini dell’aggiudicazione della gara corrispondente a Euro 196.051,08 = (centonovantaseimilazerocinquantuno/08);
    10. Fabbisogno totale stimato (o massimale): il quantitativo massimo di transazioni stimato, erogabile nel corso di validità del Contratto;
    11. Parte: l’Amministrazione o il Fornitore (congiuntamente definiti anche le “Parti”);
    12. Ordini di acquisto: le singole Richiesta di Trasferta o di modifica o di cancellazione e la/e successiva/e transazione/i inoltrate dall’Amministrazione al Fornitore e relative alle prestazioni oggetto del Contratto.
  3. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole del Contratto disponga diversamente.
     

Articolo 3
DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA

  1. Nel richiamare il contenuto del Comunicato 13 maggio 2016 del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, nella parte in cui viene chiarito che per gli affidamenti diretti o procedure negoziate in attuazione di accordi quadro aggiudicati prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, d.lgs. n. 50 del 18/4/2016, continuano ad applicarsi le disposizioni del d.lgs. 163/06, il presente Contratto è regolato:
    1. dal contenuto dell’Accordo Quadro e dai suoi Allegati;
    2. dal presente Contratto e dai suoi Allegati nonché dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati;
    3. dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
    4. dalle disposizioni di cui al d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
    5. dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore per l’Amministrazione, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente Contratto;
    6. dalle norme in materia di Contabilità dell’Amministrazione;
    7. dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n. 81;
    8. dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
  2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio dell’Amministrazione, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.
  3. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
  4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di Pubbliche Autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel Contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto, l’Amministrazione Contraente da un lato e il Fornitore dall’altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.
  5. Per tutto quanto non espressamente previsto dal Contratto, troverà applicazione la disciplina dettata dall’Accordo Quadro, che si intende integralmente richiamata con particolare riferimento agli artt. 7, 8, 9, 14, 15, 19, 21, 23, 24.
  6. L’Amministrazione, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 1 del 10/01/2008, provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del Contratto.
     

Articolo 4
OGGETTO DEL CONTRATTO

  1. Con la stipula del Contratto, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Amministrazione, a prestare i servizi di gestione integrata delle trasferte di lavoro di seguito indicati:
    1. le Modalità di accesso ai servizi e di comunicabilità dei dati, secondo quanto stabilito nel paragrafo 5 del Capitolato Tecnico, nel rispetto delle condizioni di erogazione offerte;
    2. tutti i Servizi Base secondo quanto stabilito nei paragrafi 6.1 e 6.3 del Capitolato Tecnico, nel rispetto dei livelli minimi di conformità per i KPI previsti e degli eventuali livelli migliorativi offerti e segnatamente:
      • SB1 - Servizio Standard;
      • SB2 - Servizio Urgente;
      • SB3 - Servizio Emergenze;
      • SB4 - Business Travel Center;
      • SB5 – Servizio di Rimborso;
      • SB6 – Servizio Reclami;
      • SB7 – Servizio Reportistica;
      • SB8 – Servizio Fatturazione;
      • SB9 – Servizio di Customer Satisfaction;
      • SB10 - Servizio controllo tariffe di riferimento aeree da parte di società terze;
  2. I predetti Servizi dovranno essere prestati dal Fornitore con le modalità e alle condizioni stabilite nell’Accordo Quadro e suoi Allegati (tra i quali in particolare il Capitolato Tecnico) nel presente Contratto e suoi Allegati e, se migliorative, nell’Offerta Tecnica, il tutto nella misura richiesta dall’Amministrazione, sino alla concorrenza del quantitativo massimo di transazioni medesimo pari a: 26.912.
  3. Resta inteso che l’Amministrazione non potrà emettere Ordini di Acquisto, qualora il massimale sopra indicato sia stato interamente utilizzato; l’Amministrazione potrà, invece, richiedere un numero superiore di transazioni rispetto al fabbisogno stimato per i singoli servizi ed indicato nella Richiesta di offerta, a condizione che il massimale non sia stato interamente utilizzato dall’Amministrazione stessa.
  4. I predetti quantitativi non sono garantiti al Fornitore in quanto non sono da considerarsi vincolanti per l’Amministrazione la quale, pertanto, non risponderà nei confronti del Fornitore nel caso in cui, le transazioni generate risultino complessivamente inferiori o diversamente distribuite rispetto alle suddette quantità.
  5. E’ designato quale Responsabile del procedimento e Direttore dell’esecuzione, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto dell’art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e smi e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, il dott. Lucio Bedetta.
  6. L’Amministrazione potrà richiedere al Fornitore, nei casi previsti dal comma 2 dell’art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, variazioni in aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell’importo di cui all’art. 9 “Corrispettivo e modalità di rimborso e fatturazione” agli stessi patti, prezzi e condizioni del Contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.
  7. L’Amministrazione, in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma, nel proprio esclusivo interesse, si riserva di richiedere, in ossequio a quanto previsto dal comma 3 dell’art.311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 le varianti, in aumento, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza del 5 (cinque) per cento dell’importo di cui all’art. 9 “Corrispettivo e modalità di rimborso” del presente Contratto.
  8. In accordo con quanto previsto dal comma 6 dell’art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, con la sottoscrizione del presente Contratto il Fornitore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall’Amministrazione purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del Contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri.
  9. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dall’Amministrazione nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall’art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e qualora effettuate non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

Articolo 5
DURATA

1. Il presente Contratto ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dal 3 novembre 2016.
 

Articolo 6
OBBLIGAZIONI E ADEMPIMENTI A CARICO DEL FORNITORE

  1. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le attività oggetto del presente Contratto a perfetta regola d’arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche, vigenti e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente Contratto e nei suoi allegati, nell’Accordo Quadro e nei suoi Allegati, e nel rispetto di quanto stabilito nella Richiesta di offerta.
  2. Il Fornitore inoltre si impegna a rispettare gli obblighi indicati all’articolo 7 dell’Accordo Quadro da intendersi in questa sede integralmente riportati.
  3. Il Fornitore dovrà fornire il servizio SB7 - Reportistica:
    • a livello centralizzato, in modo che l’Amministrazione possa tenere sotto controllo l’andamento complessivo del contratto;
    • per centro di costo in modo che le singole strutture possano validare i pagamenti.
      Pertanto tutti i report previsti nel par. 6.1.7 del Capitolato tecnico saranno messi a disposizione dell’Amministrazione centrale; mentre i report:
    • Estratto conto relativo ai Documenti di Viaggio emessi e/o Visti rilasciati – Tabella A;
    • riepilogo contabile;
  4. saranno messi a disposizione contestualmente a ciascun centro di costo.
  5. I servizi richiesti devono essere erogati solo a fronte di preautorizzazione della relativa missione. I servizi richiesti senza la preautorizzazione alla missione non saranno liquidati dall’Amministrazione. Il Fornitore dovrà pertanto procedere all’acquisizione, in sede di ordinativo, della preautorizzazione alla missione.
     

Articolo 7
OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

  1. Il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi indicati all’art. 14 dell’Accordo Quadro da intendersi in questa sede integralmente riportati.
     

Articolo 8
VERIFICA DI CONFORMITÀ

  1. In corso di contratto l’Amministrazione effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico-funzionale ai sensi degli artt. 321 e segg. del d.P.R. n. 207/2010.
  2. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, saranno applicate le penali previste dall’art. 12.
  3. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell’Impresa.
  4. L’Amministrazione rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito tutte le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dagli art. 315 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e l’Amministrazione potrà procedere allo svincolo della cauzione prestata dall’Impresa.
  5. Il soggetto incaricato, a seguito dell’intervenuta ultimazione dei servizi si impegna a rilasciare il certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni.
     

Articolo 9
CORRISPETTIVI E MODALITA’ DI RIMBORSO E FATTURAZIONE

  1. L’importo massimo del Contratto è pari ad euro 196.051,08 = (centonovantaseimilazerocinquantuno/08), IVA esclusa.
  2. I corrispettivi dovuti al Fornitore dall’Amministrazione per la prestazione dei servizi resi e i rimborsi per le spese di viaggio anticipate dal Fornitore saranno determinati secondo le modalità precisate ai paragrafi 9.1, 9.2 e 9.3 del Capitolato Tecnico nonché all’articolo 5 dell’Accordo Quadro, sulla base dei valori offerti dal Fornitore di cui all’Allegato “1”, Offerta Economica presentata in sede di Appalto Specifico.
  3. Il Fornitore si impegna, infine, ad uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica che la Committente riterrà di adottare, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, a decorrere dalla data che sarà indicata dalla Committente stessa in apposita comunicazione.
  4. Il Fornitore dovrà emettere fattura mensile posticipata per i corrispettivi relativi alle prestazioni eseguite nel mese di riferimento secondo le modalità precisate nel paragrafo 6.1.8 del Capitolato Tecnico. Gli stessi, tenendo conto delle complessità della struttura organizzativa e della connesse procedure contabili, saranno corrisposti dall’Amministrazione insieme ai rimborsi per le spese anticipate per l’emissione dei Documenti di Viaggio, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura dai rispettivi Centri di Costo dell’Amministrazione, secondo la normativa vigente in materia di Contabilità dell’Amministrazione stessa e previa verifica di conformità delle prestazioni eseguite. Le fatture verranno inviate all'indirizzo dei centri di costo dell'Amministrazione e saranno distinte per missione in Italia e missioni all’estero.
  5. Il Fornitore dovrà predisporre un rendiconto mensile per i rimborsi relativi alle spese anticipate per l’emissione dei Documenti di Viaggio nel mese di riferimento, da inviare congiuntamente alla fattura, secondo le modalità precisate nel paragrafo 6.1.8 del Capitolato Tecnico; gli importi dovuti saranno corrisposti dai Centri di Costo dell’amministrazione, insieme ai corrispettivi, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell’estratto conto dai medesimi Centri di Costo, previa verifica di conformità delle spese anticipate indicate. L’estratto conto potrà essere inviato a mezzo mail agli indirizzi da comunicare successivamente alla stipula del presente contratto.
  6. Il Fornitore dovrà indirizzare ad ognuno dei Centri di Costo dell’Amministrazione, e separato per ciascun capitolo di spesa e per ciascun piano gestionale, l’estratto conto contenente le informazioni relative alle transazioni erogate nel mese di riferimento per l’emissione dei Documenti di Viaggio e/o Rilascio Visti, secondo le modalità precisate al paragrafo 6.1.8 del Capitolato Tecnico.
  7. Congiuntamente alla presentazione dell’estratto conto, il Fornitore dovrà indirizzare ad ognuno dei Centri di Costo dell’Amministrazione, e separata per ciascun capitolo di spesa e per ciascun piano gestionale, la fattura relativa ai corrispettivi dovuti nella misura offerta in sede di gara (offerta economica) e distinti per tipologia di Documento di Viaggio emesso e/o Visto rilasciato con l’aggiunta dell’IVA se dovuta.
  8. I predetti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione del presente Contratto, dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
  9. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.
  10. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione di quanto previsto dall’art. 115, D.Lgs. n. 163/2006.
  11. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al Contratto al singolo Ordine di Acquisto cui si riferisce e le informazioni richieste al paragrafo 6.1.8 del Capitolato Tecnico, e dovrà essere intestata e spedita al rispettivo Centro di Costo della Amministrazione. Si evidenzia, altresì, che il CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello dell’Accordo Quadro o il CUP (Codice Unico di Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, comunicato dall’Amministrazione, sarà inserito, a cura del Fornitore, nelle fatture e dovrà essere indicato dalle Amministrazioni nei rispettivi pagamenti ai fini dell’ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
  12. Fermo quanto previsto all’articolo 5 dell’Accordo Quadro, il pagamento dei corrispettivi e dei rimborsi per le spese anticipate per l’emissione dei Documenti di Viaggio sarà effettuato secondo la normativa vigente, mediante bonifico sul conto corrente Codice IBAN IT50Q0306901048100000014885, intestato al Fornitore presso Intesa San Paolo, Agenzia/Filiale di Torino, Corso Svizzera, 32,c.a.p. 10143. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Il Fornitore dichiara altresì che gli estremi identificativi dei soggetti delegati ad operare sul predetto conto sono i seguenti:
    • Simone Gardella Cod. Fisc. GRDSMN80A04D969M
    • Domenico Pellegrino Cod. Fisc PLLDNC68P06I234F.
      Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all’Amministrazione le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
  13. In caso di ritardo nel pagamento dell’importo relativo a fattura non contestata, il tasso di mora viene stabilito secondo la normativa vigente.
  14. L’importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50% dell’imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5% verrà liquidato solo al termine del contratto, dopo l’approvazione da parte dell’Amministrazione dell’ultima verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
  15. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l’Amministrazione procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’Amministrazione, non produrrà alcun interesse.
  16. L’Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l’Amministrazione applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
  17. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
  18. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività oggetto del presente Contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il presente Contratto potrà essere risolto di diritto dall’Amministrazione mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r..
  19. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 28.

Articolo 10
ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

  1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all’imposta di bollo. Rimangono in capo all’Amministrazione gli oneri su di essa gravanti ex lege.
  2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Articolo 11
TRASPARENZA

  1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
    1. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
    2. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
    3. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
    4. dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
  2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà dell’Amministrazione di incamerare la cauzione prestata.

Articolo 12
PENALI

  1. Rispetto dei time limits di invio del consuntivo a fronte di una Richiesta di Trasferta, riconducibile al Servizio Standard ovvero al Servizio Urgente, effettuata da un Viaggiatore Semplice - KPI 1 – soglia ≥ 95,00% o al range di conformità migliorativo offerto o alla soglia offerta in Accordo Quadro, secondo quanto stabilito al paragrafo 6.5 del Capitolato Tecnico e nell’Allegato 2 – Relazione tecnica, l’Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari ad Euro 150,00 (centocinquanta/00), per ogni punto percentuale o frazione di riduzione della soglia sopra indicata (o dell’estremo inferiore al range di miglioramento offerto o della soglia offerta), fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
  2. Rispetto dei time limits di invio del consuntivo a fronte di una Richiesta di Trasferta, riconducibile al Servizio Standard ovvero al Servizio Urgente, effettuata da un Viaggiatore TOP/ALIAS - KPI 2 ≥ 97,00% o al range di conformità migliorativo offerto o alla soglia offerta in Accordo Quadro - secondo quanto stabilito al paragrafo 6.5 del Capitolato Tecnico e nell’Allegato 2 – Relazione tecnica, la Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari ad Euro 150,00 (centocinquanta/00), per ogni punto percentuale o frazione di riduzione della soglia sopra indicata (o dell’estremo inferiore al range di miglioramento offerto o della soglia offerta), fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
  3. Rispetto dei time limits di invio del 2ndo consuntivo, in caso di indisponibilità della soluzione inizialmente prescelta, a fronte di una Richiesta di Trasferta, riconducibile al Servizio Standard ovvero al Servizio Urgente, effettuata da un Viaggiatore Semplice - KPI 3 ≥ 95,00% o al range di conformità migliorativo offerto o alla soglia offerta in Accordo Quadro - secondo quanto stabilito al paragrafo 6.5 del Capitolato Tecnico e nell’Allegato 2 – Relazione tecnica, la Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari ad Euro 150,00 (centocinquanta/00), per ogni punto percentuale o frazione di riduzione della soglia sopra indicata (o dell’estremo inferiore al range di miglioramento offerto o della soglia offerta), fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
  4. Rispetto dei time limits di invio del 2ndo consuntivo, in caso di indisponibilità della soluzione inizialmente prescelta, a fronte di una Richiesta di Trasferta, riconducibile al Servizio Standard ovvero al Servizio Urgente, effettuata da un Viaggiatore TOP/ALIAS - KPI 4 ≥ 97,00% o al range di conformità migliorativo offerto o alla soglia offerta in Accordo Quadro - secondo quanto stabilito al paragrafo 6.5 del Capitolato Tecnico e nell’Allegato 2 – Relazione tecnica, la Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari ad Euro 150,00 (centocinquanta/00), per ogni punto percentuale o frazione di riduzione della soglia sopra indicata (o dell’estremo inferiore al range di miglioramento offerto o della soglia offerta), fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
  5. Rispetto dei time limits di invio del consuntivo a fronte di una Richiesta di modifica, riconducibile al Servizio Standard ovvero al Servizio Urgente, effettuata da un Viaggiatore Semplice - KPI 5 ≥ 95,00% o al range di conformità migliorativo offerto o alla soglia offerta in Accordo Quadro - secondo quanto stabilito al paragrafo 6.5 del Capitolato Tecnico e nell’Allegato 2 – Relazione tecnica, la Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari ad Euro 150,00 (centocinquanta/00), per ogni punto percentuale o frazione di riduzione della soglia sopra indicata (o dell’estremo inferiore al range di miglioramento offerto o della soglia offerta), fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
  6. Rispetto dei time limits di invio del consuntivo a fronte di una Richiesta di modifica, riconducibile al Servizio Standard ovvero al Servizio Urgente, effettuata da un Viaggiatore TOP/ALIAS - KPI 6 ≥ 97,00% o al range di conformità migliorativo offerto o alla soglia offerta in Accordo Quadro - secondo quanto stabilito al paragrafo 6.5 del Capitolato Tecnico e nell’Allegato 2 – Relazione tecnica, la Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari ad Euro 150,00 (centocinquanta/00), per ogni punto percentuale o frazione di riduzione della soglia sopra indicata (o dell’estremo inferiore al range di miglioramento offerto o della soglia offerta), fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
  7. Rispetto dei time limits di invio del Documento di viaggio emesso a fronte di una Richiesta di Trasferta effettuata da un Viaggiatore Semplice ovvero TOP/ALIAS - KPI 7 ≥ 98,00% o al range di conformità migliorativo offerto o alla soglia offerta in Accordo Quadro -secondo quanto stabilito al paragrafo 6.5 del Capitolato Tecnico e nell’Allegato 2 – Relazione tecnica, la Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari ad Euro 150,00 (centocinquanta/00), per ogni punto percentuale o frazione di riduzione della soglia sopra indicata (o dell’estremo inferiore al range di miglioramento offerto o della soglia offerta), fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
  8. Rispetto dei time limits di invio della conferma di modifica effettuata e dell’eventuale Documento di viaggio emesso a fronte di una Richiesta di modifica da un Viaggiatore Semplice ovvero TOP/ALIAS - KPI 8 ≥ 98,00% o al range di conformità migliorativo offerto o alla soglia offerta in Accordo Quadro - secondo quanto stabilito al paragrafo 6.5 del Capitolato Tecnico e nell’Allegato 2 – Relazione tecnica, la applicherà al Fornitore una penale pari ad Euro 150,00 (centocinquanta/00), per ogni punto percentuale o frazione di riduzione della soglia sopra indicata (o dell’estremo inferiore al range di miglioramento offerto o della soglia offerta), fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
  9. Correttezza del Documento di viaggio emesso, a fronte di una Richiesta di Trasferta effettuata da un Viaggiatore Semplice ovvero TOP/ALIAS, rispetto sia a quanto indicato che a quanto prescelto - KPI 9 ≥ 98,00% o al range di conformità migliorativo offerto o alla soglia offerta in Accordo Quadro - secondo quanto stabilito al paragrafo 6.5 del Capitolato Tecnico e nell’Allegato 2 – Relazione tecnica, la Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00), per ogni Documento di viaggio emesso non correttamente, al di sotto della soglia sopra indicata (o dell’estremo inferiore al range di miglioramento offerto o della soglia offerta), fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
  10. Correttezza dei dati di riferimento della modifica effettuata, riportati nella conferma inviata dal BTC/Inplant, e correttezza dell’eventuale Documento di viaggio emesso, a fronte di una Richiesta di modifica effettuata da un Viaggiatore Semplice ovvero TOP/ALIAS - KPI 10 ≥ 98,00% o al range di conformità migliorativo offerto o alla soglia offerta in Accordo Quadro - secondo quanto stabilito al paragrafo 6.5 del Capitolato Tecnico e nell’Allegato 2 – Relazione tecnica, la Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00), per ogni dato di riferimento non corretto della modifica effettuata e per ogni documento di viaggio non corretto a fronte di una Richiesta di modifica, al di sotto della soglia sopra indicata (o dell’estremo inferiore al range di miglioramento offerto o della soglia offerta), fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
  11. Rispetto del time limit relativo alla data di rimborso dell’errato addebito o del Documento di viaggio emesso (inutilizzato o inutilizzabile), a fronte di una richiesta effettuata da un Viaggiatore Semplice ovvero TOP/ALIAS, ed il cui pagamento per l’emissione del documento medesimo sia effettuato direttamente dal Fornitore - KPI 11 ≥ 98,00% o al range di conformità migliorativo offerto o alla soglia offerta in Accordo Quadro - secondo quanto stabilito al paragrafo 6.5 del Capitolato Tecnico e nell’Allegato 2 – Relazione tecnica, la Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari ad Euro 150,00 (centocinquanta/00), per ogni punto percentuale o frazione di riduzione della soglia sopra indicata (o dell’estremo inferiore al range di miglioramento offerto o della soglia offerta), fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
  12. Rispetto del time limit di invio della risposta a fronte di un reclamo ricevuto - KPI 12 ≥ 97,00% o al range di conformità migliorativo offerto o alla soglia offerta in Accordo Quadro - secondo quanto stabilito al paragrafo 6.5 del Capitolato Tecnico e nell’Allegato 2 – Relazione tecnica, la Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari ad Euro 150,00 (centocinquanta/00), per ogni punto percentuale o frazione di riduzione della soglia sopra indicata (o dell’estremo inferiore al range di miglioramento offerto o della soglia offerta), fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
  13. Correttezza del Trip plan proposto dal Fornitore relativamente alla soluzione scelta dal Viaggiatore, a fronte di una Richiesta di Trasferta ovvero di una Richiesta di modifica riconducibile al Servizio di Gestione della Mobilità effettuata da un Viaggiatore Semplice ovvero TOP/ALIAS - KPI 13 ≥ 98,00% o al range di conformità migliorativo offerto o alla soglia offerta in Accordo Quadro - secondo quanto stabilito al paragrafo 6.5 del Capitolato Tecnico e nell’Allegato 2 – Relazione tecnica, la Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00), per ogni Trip Plan errato al di sotto della soglia sopra indicata (o dell’estremo inferiore al range di miglioramento offerto o della soglia offerta), fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
  14. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione e/o a Consip, rispetto ai termini stabiliti per la consegna di ogni documento di reportistica di cui al paragrafo 6.1.7. del CT, ovvero rispetto ai termini migliorativi offerti, l’Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari allo 1 ‰ (unopermille) del valore del Contratto di Fornitura, fino al momento della consegna del suddetto documento, completo e conforme alle prescrizioni predette, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Si precisa che per mancata consegna si intende anche la consegna di dati incompleti e/o comunque difformi rispetto alle prescrizioni indicate nel CT.
  15. Per ogni inadempimento del Fornitore rispetto agli obblighi di cui al paragrafo 6.3, dal punto 1 al punto 7, del Capitolato Tecnico, l’Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00), fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
  16. Per ogni inadempimento del Fornitore rispetto agli obblighi di cui al paragrafo 6.3.1, dal punto 1 al punto 4, del Capitolato Tecnico, l’Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00), fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
  17. Nel caso in cui l’Amministrazione riscontri da parte del Fornitore la violazione delle prescrizioni previste per l’individuazione delle disponibilità da riportare in “un consuntivo” e/o in un secondo consuntivo per indisponibilità delle soluzioni precedentemente individuate, di cui ai paragrafi 6.3.2.1 – 6.3.2.2 - 6.3.3.1 – 6.3.3.2 - 6.3.4.1 – 6.3.4.2 – 6.3.5.1 – 6.3.5.2 – 6.3.6.1 – 6.3.6.2 – 6.3.9 del Capitolato Tecnico, a fronte di Richieste di Trasferta o Richieste di Modifica riconducibili al Servizio Standard/Urgente e al servizio di Gestione della mobilità (qualora attivato dall’Amministrazione) per prenotazioni di tutti i Documenti di Viaggio, l’Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni singolo inadempimento, carenza o violazione riscontrati, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
  18. Nel caso in cui l’Amministrazione riscontri l’assenza nel consuntivo - predisposto a fronte di Richieste di Trasferta o Richieste di Modifica riconducibili al Servizio Standard/Urgente e al servizio di Gestione della mobilità (qualora attivato dall’Amministrazione) per prenotazioni di tutti i Documenti di Viaggio – di una o più delle informazioni riportate ai paragrafi 6.3.2.1 – 6.3.2.2 - 6.3.3.1 – 6.3.3.2 - 6.3.4.1 – 6.3.4.2 – 6.3.5.1 – 6.3.5.2 – 6.3.6.1 – 6.3.6.2 – 6.3.9 del Capitolato Tecnico, l’Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari ad Euro 150,00 (centocinquanta/00) per una o più carenze riscontrate nel singolo consuntivo, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
  19. Nel caso in cui l’Amministrazione riscontri la mancata o carente comunicazione delle “informazioni minime” correlate ai Documenti di Viaggio – emessi a fronte di Richieste di Trasferta o Richieste di Modifica riconducibili al Servizio Standard/Urgente e al servizio di gestione della mobilità (qualora attivato dall’Amministrazione) per prenotazioni di tutti i Documenti di Viaggio – riportate ai paragrafi 6.3.2.5 – 6.3.3.5 – 6.3.4.5. – 6.3.5.5. – 6.3.6.5 – 6.3.7.1. del Capitolato Tecnico - l’Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00) per una o più carenze riscontrate per ogni documento, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
  20. Per ogni emissione da parte del Fornitore di un Documento di viaggio in assenza di una comunicazione di riscontro da parte del Richiedente al consuntivo predisposto a fronte di Richieste di Trasferta o Richieste di Modifica riconducibili al Servizio Standard/Urgente e al servizio di Gestione della mobilità (qualora attivato dall’Amministrazione) per prenotazioni di tutti i Documenti di Viaggio – di cui ai paragrafi 6.3.2.1 – 6.3.2.2 - 6.3.3.1 – 6.3.3.2 - 6.3.4.1 – 6.3.4.2 – 6.3.5.1 – 6.3.5.2 – 6.3.6.1 – 6.3.6.2 – 6.3.9 del Capitolato Tecnico, l’Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00), fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
  21. Nel caso in cui l’Amministrazione riscontri da parte del Fornitore la violazione delle prescrizioni specifiche previste per l’attività di prenotazione di soggiorni, di cui al paragrafo 6.3.6 dal punto a) al punto h) del Capitolato Tecnico, a fronte di Richieste di Trasferta o Richieste di Modifica riconducibili al Servizio Standard/Urgente/Emergenze e al servizio di Gestione della mobilità (qualora attivato dall’Amministrazione), l’Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni singolo inadempimento, carenza o violazione riscontrati, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
  22. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini previsti per l’attivazione e l’abilitazione di tutte le utenze indicate dall’Amministrazione per l’accesso alle modalità on-line (Travel Tool ovvero al Self Booking Tool se richiesto in sede di AS), secondo quanto definito nel paragrafo 7.2 del CT, l’Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari allo 0,3 ‰ (zerovirgolatrepermille) del valore del Contratto di Fornitura, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
  23. Per ogni mancata consegna a ciascun Richiedente indicato dall’Amministrazione del “codice identificativo” (Codice ID Utenza) e della “password personale” (PWD) entro i termini indicati al paragrafo 7.2 del CT, l’Amministrazione stessa applicherà al Fornitore una penale pari ad Euro 50,00 per ogni Richiedente, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
  24. In caso di mancato rispetto del termine previsto ai paragrafi 5.4.2 e 6.2.3.1 del CT per l’invio delle comunicazioni informative relative agli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, l’Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari ad Euro 100,00 (cento/00), fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
  25. Nel caso in cui l’Amministrazione riscontri da parte del Fornitore una carenza contenutistica delle “comunicazioni di riscontro” alle richieste di rimborso effettuate sia con modalità off-line che on-line, rispetto a quanto previsto ai paragrafi 6.1.5.1 e 6.1.5.2 del CT, l’Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari a Euro 50,00 (cinquanta/00), per una o più carenze riscontrate per singola “comunicazione di riscontro”, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
  26. Per ogni mancato invio delle “comunicazioni di riscontro” o delle comunicazioni di indisponibilità relative alle richieste di rimborso, con modalità off-line che on-line, rispetto ai termini di cui ai paragrafi 6.1.5.1 e 6.1.5.2 del CT, l’Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00), fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno. Resta inteso che nel caso in cui l’Amministrazione non ottenga il rimborso dovuto a causa di un’inadempienza o negligenza del Fornitore l’Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari al valore stesso del rimborso.
  27. Nel caso in cui dal report mensile risulti che il Fornitore ha garantito una “% RISPARMIO PROPOSTA” per le diverse tipologie di Spese di Viaggio aeree, nell’ambito del Servizio Standard, inferiore alla rispettiva “% RISPARMIO PROPOSTA OFFERTA” in AS, come previsto al paragrafo 9.4 del CT, l’Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari alla differenza tra la spesa mensile proposta - quale ∑ tariffe di riferimento * (1 - % RISPARMIO PROPOSTA) - e la spesa mensile offerta in AS - quale ∑ tariffe di riferimento * (1 - % RISPARMIO PROPOSTA OFFERTA).
    Nel caso in cui tale penale venga applicata dall’Amministrazione almeno tre volte nell’arco temporale di 12 mesi, l’Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto di Fornitura, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
  28. Resta inteso che deve considerarsi ritardo e/o inadempimento anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico e da quanto indicato dal Fornitore in Offerta tecnica; in tali casi l’Amministrazione applicherà al Fornitore una penale di Euro 100,00 (cento/00) sino al momento in cui le attività ed i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni del Contratto e dei suoi allegati, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, ivi comprese le spese sostenute.
     

Articolo 13
PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL’INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

  1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali stabilite nel Contratto, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dall’Amministrazione.
  2. In caso di contestazione dell’inadempimento da parte della Amministrazione, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all’Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.
  3. Qualora le predette deduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
  4. Ferma restando l’applicazione delle penali di cui all’articolo precedente, l’Amministrazione si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
  5. L’Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al Contratto con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
  6. L’Amministrazione potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali previste nel Contratto non preclude il diritto dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
  7. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel Contratto non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
     

Articolo 14
CAUZIONE

  1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula del Contratto, il Fornitore medesimo ha prestato cauzione definitiva rilasciata in data 06/09/2016 dalla UniCredit S.p.A. avente n. 460011585426 di importo pari ad Euro 19.434,55 = (diciannovemilaquattrocentotrentaquattro/55).
  2. La cauzione a garanzia dell’esecuzione, rilasciata in favore dell’Amministrazione, prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione. La detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dal Contratto.
  3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Amministrazione, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 12, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali.
  4. La garanzia opera nei confronti dell’Amministrazione a far data dalla sottoscrizione della Contratto e per tutta la durata del Contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti dell’Amministrazione verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all’istituto garante, di un documento attestante l’avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso dall’Amministrazione con cadenza annuale.
  5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dall’Amministrazione.
  6. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione.
  7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto, fermo restando il risarcimento del danno.
     

Articolo 15
RISERVATEZZA

  1. Fermo restando quanto previsto nell’Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico, il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e/o a conoscenza, nonché quelli relativi alle attività svolte dall’Amministrazione di cui sia, comunque, venuto a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
  2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
  3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
  4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione.
  5. E’ fatto divieto al Fornitore di utilizzare il presente affidamento quale referenza per altri incarichi, salvo esplicita autorizzazione.
  6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 26, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).
     

Articolo 16
BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE

  1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
  2. Qualora venga promossa nei confronti dell’Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali e/o sugli strumenti messi a disposizione del Fornitore, il Fornitore stesso assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi e le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l’Amministrazione è tenute ad informare prontamente per iscritto al Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
  3. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell’Amministrazione, quest’ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.
     

Articolo 17
RISOLUZIONE

  1. Fermo restando quanto previsto nell’Accordo Quadro, in caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R dall’Amministrazione per porre fine all’inadempimento, la medesima Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
  2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel Contratto e negli art. 135 e ss. del D.lgs. n. 163/2006, si conviene che, in ogni caso, l’Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R, il presente Contratto nei seguenti casi:
    1. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura per l’affidamento dell’Accordo Quadro nonché per la partecipazione al rilancio competitivo, per l’affidamento del presente Appalto Specifico;
    2. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, nonché nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000;
    3. mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione;
    4. in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
    5. nei casi di cui agli articoli 9 (Corrispettivi modalità di rimborso e fatturazione), 11 (Trasparenza), 15 (Riservatezza), 16 (Brevetti industriali e diritti d’autore), 19 (Danni e responsabilità civile), 21 (Divieto di subappalto/Subappalto), 22 (Divieto di cessione del contratto) e 25 (Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse) del presente Contratto;
  3. Resta ferma la possibilità di risolvere il contratto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6, comma 8 del d.P.R. n. 207/2010, nel caso in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive.
  4. In caso di risoluzione del Contratto il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore dell’Amministrazione.
  5. Nel caso di risoluzione dell’Accordo Quadro ed a partire dalla data in cui si verifica tale risoluzione, l’Amministrazione ha la facoltà di risolvere il presente Contratto; tale facoltà deve essere esercitata mediante comunicazione motivata inviata dall’Amministrazione al Fornitore.
  6. In tutti i casi di risoluzione del Contratto l’Amministrazione avrà diritto di escutere la cauzione prestata. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione al risarcimento dell’ulteriore danno.
  7. L’Amministrazione, nei casi di cui all’art. 140, D.Lgs. n. 163/2006, potrà interpellare progressivamente le altre imprese che hanno partecipato alla procedura di rilancio competitivo e incluse nella relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’aggiudicatario originario in sede di offerta.
  8. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del Contratto saranno oggetto, da parte dell’Amministrazione, di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici) nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 163/06.
     

Articolo 18
RECESSO

  1. Fermo restando quanto previsto nell’Accordo Quadro, al quale si rinvia, l’Amministrazione ha diritto nei casi di:
    1. giusta causa,
    2. reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi, di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso.
  2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Amministrazione che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal Contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R.
  3. In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’Amministrazione dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ..
  4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
    1. nel caso in cui sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
    2. ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto.
  5. L’Amministrazione potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
  6. In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore dell’Amministrazione.
  7. In caso di recesso della Consip S.p.A. dall’Accordo Quadro ed a partire dalla data in cui si verifica tale recesso, l’Amministrazione ha la facoltà di recedere dal presente Contratto; tale facoltà deve essere esercitata mediante comunicazione motivata inviata dall’Amministrazione al Fornitore.
     

Articolo 19
DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE

  1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell’Amministrazione e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi, con esclusione di società terze erogatrici dei servizi di trasporto e/o pernottamento alberghiero.
  2. Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti da eventuali polizze assicurative e/o per danni eccedenti i massimali assicurati.
     

Articolo 20
COSTI DELLA SICUREZZA

In considerazione della natura dei servizi oggetto della presente procedura, non sussiste, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l’obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui al predetto art. 26. I costi stimati per la sicurezza per rischi da interferenza sono quindi pari a zero.
 

Articolo 21
DIVIETO DI SUBAPPALTO

  1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
     

Articolo 22
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

  1. E’ fatto divieto al Fornitore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 116 del D.Lgs. 163/2006, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima. Resta fermo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento del danno.
  2. Il Fornitore può cedere i crediti derivanti dal Contratto nelle modalità espresse all’art. 117 del D.Lgs. 163/2006, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Amministrazione. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l’Amministrazione di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso.
  3. E’ fatto divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
  4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo commi 2 e 3, l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
     

Articolo 23
FORO COMPETENTE

  1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l’Amministrazione, nonché per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
     

Articolo 24
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

  1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto - le informazioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa.
  2. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali (ivi inclusi - oltre al D.Lgs. 196/03 e s.m.i. – anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
  3. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
  4. L’Amministrazione tratta i dati forniti dal Fornitore ai fini della stipula del Contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla Committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
  5. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito. Il Fornitore si impegna, altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione del Contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte dell’Amministrazione per le finalità sopra descritte.
  6. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello adottato dall’Amministrazione; il Fornitore si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni e le regole dell’Amministrazione in materia di sicurezza e privacy, e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali. Il Fornitore prende atto che l’Amministrazione potrà operare verifiche periodiche volte a riscontrare l’applicazione delle regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy applicate.
  7. Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente Articolo, l’Amministrazione potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne all’Amministrazione.
     

Articolo 25
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

  1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
  2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel Contratto, si conviene che, in ogni caso, l’Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con Raccomandata a.r., il Contratto nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187, nonché delle Determinazioni dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.) n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 4 del 7 luglio 2011.
  3. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
  4. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
  5. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione all’Amministrazione e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede l’Amministrazione.
  6. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
  7. L’Amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che l’Amministrazione, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei sub-contratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
  8. In conformità alle previsioni dell’art. 23, comma 9 dell’Accordo Quadro di cui alle Premesse del presente Contratto, restano salve le indicazioni in tema di applicazione dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 emanate dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) con Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136” con riferimento ai contratti stipulati dalle agenzie di viaggio.
  9. Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.
     

Articolo 26
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

  1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l’esecuzione del presente Contratto, è il responsabile delle attività contrattuali a cui l’Amministrazione farà riferimento per ogni aspetto riguardante l’esecuzione delle attività contrattuali.
     

Articolo 27
CLAUSOLA FINALE

  1. Il presente Contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l’invalidità o inefficacia del medesimo atto nel suo complesso.
  2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte dell’Amministrazione non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti alla stessa spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
  3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

Roma, 2 novembre 2016

Ministero della giustizia
Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi 
Lucio Bedetta

Il Fornitore
Cisalpina Tours S.p.A.
Domenico Pellegrino


Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
Articolo 1 (Valore delle premesse e degli Allegati); Articolo 4 (Oggetto del Contratto); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni e adempimenti a carico del Fornitore); Articolo 7 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro); Articolo 8 (Verifica di conformità); Articolo 9 (Corrispettivi modalità di rimborso e fatturazione); Articolo 12 (Penali); Articolo 13 (Procedimento di contestazione dell’inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 14 (Cauzione); Articolo 15 (Riservatezza); Articolo 16 (Brevetti industriali e diritti  d’autore); Articolo 17 (Risoluzione); Articolo 18 (Recesso); Articolo 19 (Danni e responsabilità civile); Articolo 21 (Divieto di Subappalto/Subappalto); Articolo 22 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 23 (Foro competente); Articolo 24 (Trattamento dei dati personali); Articolo 25 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse); Articolo 27 (Clausola finale).

Roma, 2 novembre 2016

Il Fornitore
Cisalpina Tours S.p.A.

Il legale rappresentante
Domenico Pellegrino