UNEP - Risposta 31 gennaio 2014 - Udine - Individuazione dell’organo legittimato a procedere all’affissione degli avvisi di pubblicità di atti esecutivi di cui all’art. 490 c.p.c., nonché degli avvisi previsti dagli artt. 570, 576 e 584, comma 3, c.p.c.
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Prot. VI-DOG/58/03-1/2013/CA
AL PRESIDENTE
DEL TRIBUNALE DI UDINE
GENOVA
(Rif. Prot. n. 4204/13 del 29.11.2013)
E, p.c.
AL PRESIDENTE
DELLA CORTE DI APPELLO DI
TRIESTE
ALL’ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA
Oggetto: Ufficio NEP di Udine – Individuazione dell’organo legittimato a procedere all’affissione degli avvisi di pubblicità di atti esecutivi di cui all’art. 490 c.p.c., nonché degli avvisi previsti dagli artt. 570, 576 e 584, comma 3, c.p.c. – Risposta a quesito.
Con il quesito inerente la materia indicata in oggetto, viene chiesto se le affissioni di cui agli artt. 490, 570, 576 e 584, comma 3, c.p.c. “debbano essere eseguite dal Cancelliere ovvero dall’Ufficiale Giudiziario su richiesta del Cancelliere”.
Relativamente alla pubblicità degli avvisi di atti esecutivi prevista dall’art. 490 c.p.c., dal tenore letterale della norma, che prevede l’affissione dell’avviso all’albo dell’Ufficio giudiziario del luogo in cui si procede all’espropriazione forzata, risulta che a tale adempimento provvede d’ufficio il cancelliere, che forma l’atto e lo sottoscrive, come prescritto dall’art. 160 Disp.Att. c.p.c.. A seguito di tale attività, è lo stesso cancelliere a richiedere all’ufficiale giudiziario di provvedere materialmente all’affissione dell’avviso in questione e a certificare l’esecuzione del prescritto adempimento mediante relazione in calce alla copia affissa.
Quanto alle spese per l’affissione degli avvisi in questione nell’albo dell’Ufficio giudiziario, occorre considerare che tale affissione, essendo eseguita dall’ufficiale giudiziario nell’ambito delle attribuzioni allo stesso spettanti ai sensi dell’art. 106 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 (“Ordinamento degli Ufficiali giudiziari ed Aiutanti Ufficiali giudiziari”) è, sotto il profilo dei diritti e delle eventuali indennità di trasferta spettanti al menzionato dipendente – queste ultime, se l’Ufficio NEP è ubicato in una sede logistica diversa da quella dell’Ufficio giudiziario – equiparata ad una notificazione.
Identica disciplina riguardante l’organo competente a procedere all’affissione degli avvisi, nonché le relative spese, si estende alle fattispecie previste dall’art. 570 c.p.c. (avviso della vendita senza incanto), dall’art. 576 (pubblicazione dell’ordinanza di vendita con incanto) e dall’art. 584, comma 3, c.p.c. (avviso della gara relativa alle offerte effettuate dopo l’incanto).
Si prega di portare a conoscenza del dirigente dell’Ufficio NEP in sede il contenuto della presente nota.
IL DIRETTORE GENERALE
Emilia Fargnoli