UNEP - Risposta 11 ottobre 2013 - Alcamo - Quesiti del funzionario UNEP dirigente del soppresso Ufficio NEP di Alcamo.
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Prot. VI-DOG/831/03-1/2013/CA
Al Presidente
del Tribunale di TRAPANI
(Rif. Prot.Segr. n. 2366 del 26.09.2013)
E, p.c. All' Ispettorato Generale
del Ministero della Giustizia
ROMA
Oggetto: Quesiti del funzionario UNEP dirigente del soppresso Ufficio NEP di Alcamo.
Con riferimento al primo quesito, si rileva che “la figura dell’ufficiale giudiziario <dirigente> - appartenente al ruolo degli impiegati dello Stato inseriti nell’organizzazione dell’amministrazione della giustizia (fin dal D.P.R. n. 1229 del 1959, recante la disciplina dell’ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari) – non individua una qualifica autonoma, caratterizzandosi solo funzionalmente in quanto esplicante attività interna di direzione, coordinamento e disciplina del lavoro…”(così CASS. Sez. L, sentenza n° 255 del 9.1.2009 – RV 606298).
Per quanto concerne il secondo quesito, sul punto la nota prot. VI-DOG/763/035/2013/CA del 27 settembre 2013, in chiarimento alla circolare del 22 agosto 2013, ha previsto quanto segue: “La consegna della certificazione ai fini fiscali e contributivi relativa al periodo 1/1/2013 – 13/9/2013 ai dipendenti dell’UNEP soppresso da parte del relativo dirigente non esclude che il nuovo sostituto d’imposta (quello dell’UNEP in cui sarà destinato il singolo dipendente) provveda al conguaglio complessivo ove lo richieda il dipendente, come anche non è esclusa la possibilità che il dirigente dell’UNEP soppresso comunichi i necessari dati fiscali (anche mediante consegna di una copia del CUD) al nuovo sostituto d’imposta affinché provveda alla compilazione dei punti 204 e 205 del CUD e del mod. 770.
Inoltre, il rilascio del CUD al dipendente dell’UNEP soppresso ha la funzione di certificare i redditi corrisposti e le ritenute fiscali operate da un determinato sostituto d’imposta che provvederà successivamente a farne riepilogo nella dichiarazione di cui al mod. 770.
La previsione riportata a pag. 83 delle istruzioni del mod. 770/2013 riguarda la fusione o incorporazione non previste dal D.Lgs. 155/2012 e il riferimento in quella sede al “trasferimento del personale” è solo conseguenza del conguaglio complessivo che fa l’Ufficio cui è trasferito il dipendente, ma l’Ufficio non è necessariamente lo stesso per tutti i dipendenti del singolo UNEP soppresso, tenuto conto altresì che a seguito di interpello molti dipendenti UNEP saranno destinati a Uffici NEP diversi rispetto a quello che allo stato ha assorbito la competenza dell’Ufficio NEP soppresso.
Pertanto, la certificazione al dipendente UNEP dei redditi corrisposti e delle ritenute fiscali e previdenziali operate deve essere necessariamente rilasciata dal sostituto d’imposta che ha corrisposto gli stipendi e operato le ritenute di legge, dati dei quali provvederà a farne riepilogo nel mod. 770.”
Relativamente al terzo quesito, si confermano le disposizioni contenute nella circolare prot. VI-DOG/699/035/2013/CA del 22 agosto 2013 nella parte in cui è stato previsto: “A livello previdenziale, con riferimento alla compilazione e trasmissione dei flussi UniEmens-ListaPosPA (DMA2) non ancora effettuate dagli Uffici NEP soppressi, a partire dal mese di ottobre 2012 – per mancanza di software di compilazione, impedimento allo stato risolto in base a quanto comunicato dall’INPS con messaggio n. 12493 del 1° agosto 2013 (All. 1) – i dirigenti degli Uffici NEP soppressi, in sede di ultimazione delle relative attività, devono provvedere agli adempimenti necessari alla regolarizzazione delle posizioni assicurative del personale (funzionari ed ufficiali giudiziari); nello specifico, sono tenuti ad utilizzare la nuova applicazione software messa a disposizione dall’INPS che consente la compilazione on line delle denunce contributive, previa richiesta di abilitazione alla Direzione provinciale INPS di competenza, da effettuare con modalità on line; ultimate tali operazioni, devono provvedere alla cancellazione dell’iscrizione quali Uffici/Enti contribuenti.”
In proposito, si rileva altresì che “il dirigente UNEP con la soppressione del Tribunale presso cui era l’Ufficio NEP, non perde automaticamente la qualifica di sostituto d’imposta perchè è sostituto d’imposta solo per ragioni organizzative del Ministero della Giustizia (quale soggetto funzionalmente incaricato) e quindi si ribadisce, come già rappresentato nella circolare del 22 agosto 2013, che determinate attività dichiarative e certificatorie restano a carico dei dirigenti degli UNEP soppressi che le hanno poste in essere e per le quali continuano ad esserne responsabili.
Il funzionario in questione cesserà da tale qualifica solo al termine dell’attività di “chiusura” dell’Ufficio NEP con la richiesta all’Agenzia delle Entrate della disattivazione del codice fiscale, da effettuarsi nel 2014.” (cfr. cit. nota prot. VI-DOG/763/035/2013/CA del 27 settembre 2013, pag. 3).
Si prega di portare a conoscenza del funzionario UNEP interessato il contenuto della presente nota, per l’ultimazione degli adempimenti di competenza in relazione al soppresso Ufficio NEP di Alcamo.
Roma, 11 ottobre 2013
IL DIRETTORE GENERALE
Emilia Fargnoli