UNEP - Risposta 27 agosto 2013 - Verona - Quesito inerente ai criteri di ripartizione delle indennità di trasferta spettanti ai funzionari UNEP ed ufficiali giudiziari addetti esclusivamente ai servizi interni dell’Ufficio NEP, limitatamente alla quota di indennità di trasferta reddituale costituita dal 50% del totale lordo soggetto a tassazione

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione

Prot. VI-DOG/712/03-1/2013/CA

 

AL PRESIDENTE
DEL TRIBUNAE DI
VERONA
(Rif. Prot. n.2705/1.2.1-2 del 3.07.2013)
E, p.c.
ALL’ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA

 

OGGETTO: Ufficio NEP di Verona – Quesito inerente ai criteri di ripartizione delle indennità di trasferta spettanti ai funzionari UNEP ed ufficiali giudiziari addetti esclusivamente ai servizi interni dell’Ufficio NEP, limitatamente alla quota di indennità di trasferta reddituale costituita dal 50% del totale lordo soggetto a tassazione.

Con riferimento alla materia indicata in oggetto, l’ufficiale giudiziario C. F., in servizio nell’Ufficio NEP presso codesto Tribunale, chiede che le siano indicati i criteri di ripartizione delle indennità di trasferta, come sopra specificato, facendo presente che il predetto Ufficio NEP applica l’interfungibilità delle attività di notificazione e di esecuzione per tutto il personale addetto al servizio esterno, e non per quello addetto al servizio interno.

A riguardo di quest’ultimo, viene specificato che “i Funzionari UNEP sono addetti esclusivamente alla ricezione e scarico dei soli atti di esecuzione, mentre gli Ufficiali Giudiziari addetti all’interno svolgono esclusivamente attività inerenti gli atti di notifica.”

In merito al quesito formulato, questa Direzione Generale si riporta ai criteri indicati sulla materia in precedenti risposte a quesito (note prot. n. 6/1750/03-1/2010/CA del 16.12.2010, prot. n. 6/1771/03-1/2010/CA del 23.12.2010, prot. n. 6/597/03-1/2011/CA del 25.02.2011, prot. n. 6/1153/03-1/2011/CA del 15.06.2011, prot. VI-DOG/1878/03-1/2011/CA del 23.11.2011, prot. VI-DOG/136/03-1/2012/CA del 18.02.2013), consultabili nella sezione intranet del sito www.giustizia.it – link di riferimento “risposte a quesiti degli uffici giudiziari”. Tuttavia, ciò non esclude il ricorso a criteri più flessibili, rispetto a quelli risultanti dalle richiamate note, che vanno a modellarsi sulla reale piattaforma di distribuzione dei servizi nell’ambito dell’Ufficio NEP in questione.

Ne consegue che le richieste determinazioni riguardanti la corretta ripartizione delle indennità di trasferta derivanti dalle attività d’istituto espletate dall’Ufficio NEP in sede, tra ufficiali giudiziari e funzionari UNEP, non necessitano di un intervento dell’Amministrazione centrale, in quanto devono essere assunte dal Capo dell’Ufficio giudiziario, nell’esercizio dei poteri di sorveglianza di cui all’art. 59 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 (“Ordinamento degli Ufficiali giudiziari e degli Aiutanti Ufficiali giudiziari”).                 

 

 

 

Roma, 27 agosto 2013

 

IL DIRETTORE GENERALE
Emilia Fargnoli