UNEP - Risposta 18 febbraio 2010 - Roma - Ufficiale giudiziario, B3 in servizio nell’Ufficio Nep della Corte di Appello di Bologna, distaccato all’Ufficio Nep di Lentini, sezione distaccata di Siracusa. Rimborso oneri per permessi retribuiti usufruiti come consigliere comunale.


Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio VI

Prot. 6/03-1/2009/RF

All.: 2

All’Ufficio I Affari Generali
DOG
SEDE


Oggetto : ufficiale giudiziario, posizione economica B3 in servizio nell’Ufficio Nep presso la Corte di Appello di Bologna, distaccato all’Ufficio Nep di Lentini, sezione distaccata di Siracusa. Rimborso oneri per permessi retribuiti usufruiti in qualità di consigliere comunale.

Con nota del 1/10/2009, è stato formulato un quesito (allegato) a firma dell’ufficiale giudiziario dirigente dell’Unep del Tribunale di Siracusa, sezione distaccata di Lentini, inteso a conoscere le modalità attraverso le quali adempiere a quanto disposto dall’art.20 comma 5° Legge 23 dicembre 2000 n. 30 Regione Siciliana “Gli oneri per i permessi retribuiti sono a carico dell’ente presso il quale i lavoratori dipendenti esercitano le funzioni pubbliche (…) L’ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o le giornate di effettiva assenza del lavoratore.”

L’art. 80 del T.U. degli Enti Locali D.lgs. 267/2000 prevede che per quanto riguarda gli oneri per permessi retribuiti “1. Le assenze dal servizio di cui ai commi 1,2,3 e 4 dell’art 79 sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro. Gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a carico dell’ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui all’art. 79 (…)” .

In data 31/12/2009, come da accordi intrapresi con codesto Ufficio, è stato richiesto un parere alla  Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità,  in ordine all’applicabilità dell’art. 80 del T.U. degli Enti Locali al caso suesposto,  tenuto presente che l’art. 1 comma 2° del T.U. così statuisce “Le disposizioni del presente testo unico non si applicano alle regioni a statuto speciale e alla province autonome di Trento e Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.”

La Direzione del Bilancio e della Contabilità, con nota di risposta del 20/1/2010, ha fatto presente che a suo giudizio, l’art. 80 del T.U. di cui sopra, è finalizzato a favorire i bilanci delle Amministrazioni locali, con evidente riduzione degli oneri per i permessi retribuiti da rimborsare ai datori di lavoro, lasciando propendere per una estensione della disposizione normativa anche alle Amministrazioni locali della Sicilia.

La Direzione Generale ha concluso la sua nota suggerendo di “sottoporre la problematica in oggetto all’esame dell’Ufficio Legislativo, affinché esprima un autorevole parere in ordine alla normativa applicabile alla fattispecie in parola.”

Stante quanto sopra esposto, si trasmette per le valutazioni di merito il quesito e la risposta della Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità, che questo Ufficio condivide, ritenendo che la materia rivesta carattere di generalità e non sia attinente alla figura dell’ufficiale giudiziario.

Si porgono distinti saluti.

Roma,18 febbraio 2010

IL DIRETTORE REGGENTE
Antonio Paoluzzi