UNEP - Risposta 11 agosto 2005 - La Spezia - Criteri per l’individuazione del dirigente vicario in caso di assenza temporanea del Dirigente. UNEP Tribunale La Spezia
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio VI - UNEP
Prot. n. 6/1180/03-1/EM
Alla Presidenza della
Corte di Appello
GENOVA
(Rif. Prot. 6185/4/05 del 05.08.2005)
Oggetto : Criteri per l’individuazione del dirigente vicario in caso di assenza temporanea del Dirigente. UNEP Tribunale La Spezia.
Con riferimento al quesito in oggetto, relativo ai criteri da seguire per la nomina del dirigente UNEP vicario, nell’ipotesi di temporanea assenza del titolare, si ritiene pienamente condivisibile il parere espresso in nota, dal Presidente della Corte di Appello di Genova, che individua nel Capo dell’Ufficio e non nel Dirigente UNEP, il titolare del potere di nomina.
Infatti, non sembra che la designazione del Dirigente supplente possa farsi rientrare in alcun modo tra i poteri di organizzazione e di ripartizione del lavoro propri del Dirigente UNEP, ma piuttosto costituisce esercizio del potere di sorveglianza proprio del Capo dell’Ufficio, tanto vero che il Dirigente vicario deve rispondere del proprio operato, non già al Dirigente titolare, ma direttamente al Capo dell’Ufficio.
Pertanto, in assenza di una norma che faccia specifica previsione dell’ipotesi di vacazione temporanea dell’ufficio di Dirigente UNEP, si concorda che possa trovare applicazione in via analogica l’art. 105 del D.P.R. 1229/59, relativo alla nomina ai preposti ai rami di servizio, trattandosi nell’un caso come nell’altro di conferimento di poteri organizzativi limitati, per settore nella fattispecie normativa di cui al detto art. 105 e per arco temporale di esercizio nel caso di specie.
Relativamente poi, al parere del Dirigente UNEP, lo stesso previsto dalla richiamata norma, proprio in considerazione della riconosciuta funzione di coordinamento e organizzazione propria della figura del Dirigente, è un atto dovuto, ma non vincolante. Il Capo dell’Ufficio infatti, qualora ne ritenga l’opportunità, per una miglior organizzazione dei servizi se ne può legittimamente discostare.
Roma, 11 agosto 2005
P. IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
Giovanna Arcieri