UNEP - Risposta 21 marzo 2013 - Lanciano - Pignoramenti di crediti presso terzi e pignoramenti immobiliari - Chiarimenti riguardanti le modalità di esecuzione.


Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione

 
Prot. VI-DOG/219/03-1/2013/CA

Al Presidente del Tribunale di
LANCIANO
(Rif.Prot. 29/13 dell’ 11.01.2013)

E, p.c. All' Ispettorato Generale
del Ministero della Giustizia
R O M A


Oggetto : Pignoramenti di crediti presso terzi e pignoramenti immobiliari – Chiarimenti riguardanti le modalità di esecuzione.

Con riferimento alle materie in oggetto, viene chiesto dal dirigente del locale Ufficio NEP “se è legittimo l’utilizzo del servizio postale, per gli atti di pignoramento presso terzi e pignoramenti immobiliari, da eseguire all’interno del Comune in cui ha sede l’Ufficio NEP, relativi a materie esenti (famiglia, separazioni coniugali, ecc)”, nonché “per gli atti di pignoramento presso terzi e pignoramenti immobiliari, nei Comuni non sede dell’Ufficio ma facenti parte del mandamento”.

 Relativamente agli atti di pignoramento presso terzi, ci si riporta alle indicazioni contenute nella nota di risposta a quesito – prot. n. 6/1018/03-1/2010/CA del 6 luglio 2010 – (cfr. altresì circolare e relativi allegati prot. n. 6/1312/035/2011/CA del 20 luglio 2011), confermate da ultimo in un’ulteriore nota di risposta a quesito – prot. VI-DOG/1867/03-1/2011/CA del 12 dicembre 2012 – note consultabili nella sezione intranet del sito www.giustizia.it.

Per quanto concerne i pignoramenti immobiliari, la notificazione di tali atti si fa personalmente al debitore a norma degli artt. 137 e segg. c.p.c. ed anche a mezzo del servizio postale, che pertanto non genera alcuna irregolarità formale, opponibile ai sensi dell’art. 617 c.p.c.

Se il destinatario dell’atto risiede in un circondario diverso da quello dove è ubicato l’immobile da pignorare, la notificazione è esclusivamente a mezzo posta a cura del funzionario UNEP competente territorialmente del luogo ove è ubicato l’immobile e dove ha sede il giudice dell’esecuzione.

 La competenza a notificare l’atto di pignoramento immobiliare personalmente “a mani” da parte del funzionario UNEP competente territorialmente del luogo dove risiede il debitore, si ha nei seguenti casi:

  1. su richiesta del creditore se l’immobile si trova in un Comune diverso da quello dove ha sede l’Ufficio NEP, ma facente parte del circondario su cui il predetto ha competenza territoriale;
  2. se l’immobile da pignorare si trova nel Comune dove ha sede l’Ufficio NEP.

Nell’ipotesi di cui al punto 1), si rileva che qualora la parte procedente opti per la notificazione a mezzo del servizio postale, viene meno la possibilità per il debitore, al momento della notificazione del pignoramento, di manifestare la volontà di provvedere al pagamento immediato ex art. 494 c.p.c. nelle mani del funzionario UNEP.Si prega di portare a conoscenza del dirigente del locale Ufficio NEP il contenuto della presente nota.

IL DIRETTORE GENERALE
Emilia Fargnoli

Roma, 21 marzo 2013