UNEP - Risposta 26 settembre 2007 - Napoli - Attribuzione del 50% delle indennità di trasferta costituenti reddito al personale applicato


Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio VI


Prot. n. 6/1399/03-1/2007/CA

Al Presidente
della Corte di Appello di
NAPOLI
(Rif. Prot. n. 18149 del 10.9.2007)


Oggetto: Ufficio NEP di Napoli – Attribuzione del 50% delle indennità di trasferta costituenti reddito al personale applicato – Risposta a quesito.

Con riferimento al quesito di cui all’oggetto e pervenuto con la nota della S.V. richiamata in indirizzo, si espone quanto segue.

Dalla lettura del provvedimento di applicazione dell’ufficiale giudiziario C1 all’Ufficio NEP presso codesta Corte emerge con chiarezza che il dipendente è destinato al servizio effettivo nella struttura operativa di cui trattasi, espletando mansioni che sono espressamente previste contrattualmente tra quelle esigibili dalla figura professionale dell’ufficiale giudiziario di area C.

Chiarita la posizione lavorativa del dipendente applicato, ne discende che sussiste il suo diritto alla percezione del 50% dell’indennità di trasferta costituente reddito dell’Ufficio NEP di Napoli.

In proposito, ci si richiama a quanto già espresso in materia con la Circolare n. 2/99 del 19 aprile 1999 emanata da quest’Amministrazione ad interpretazione dell’art. 7 della Legge 12 febbraio 1999 n. 28, i cui principi fondamentali si riportano in estrema sintesi.

Con la citata Circolare, veniva da un lato esplicitata la natura incentivante dell’emolumento in questione (il cui importo varia significativamente in ragione del numero degli atti complessivamente eseguiti dall’Ufficio NEP) e dall’altro veniva evidenziata la reale portata innovativa della norma consistente nell’attribuire le somme introitate, in misura del 50%, all’Ufficio NEP, inteso come struttura operativa nel suo complesso e non al singolo esecutore.

Dalla esatta coniugazione dei due principi innanzi riportati si evince che la quota reddito dell’indennità di trasferta, stante la sua natura incentivante, non può essere attribuita al singolo dipendente esclusivamente in virtù dell’inquadramento nei ruoli organici dell’Ufficio NEP, ma deve essere corrisposta in ragione della sua compartecipazione all’attività propria dello stesso, compartecipazione che come esplicitato in Circolare si sostanzia non solo nell’attività alla quale è strettamente correlata la trasferta, ma anche in tutte quelle attività amministrative, contabili e di direzione organica che sono ugualmente finalizzate al funzionamento della struttura, in quanto ritenute dal legislatore fondamentali per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali.

Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, si reputa che all’ufficiale giudiziario applicato all’Ufficio NEP presso codesta Corte debba essergli corrisposta, nel periodo di applicazione, la quota reddito delle indennità di trasferta che sono maturate nel medesimo Ufficio.

Roma, 26 settembre 2007

IL DIRETTORE GENERALE
Carolina Fontecchia