UNEP - Risposta 26 ottobre 2012 - Catania - Criteri di ripartizione delle indennità di trasferte tra gli ufficiali giudiziari e i funzionari addetti al predetto Ufficio NEP


Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione


Prot. VI-DOG/1712/03-1/2012/CA

Al Presidente
della Corte di Appello di
CATANIA
(Rif. Prot. n. 11801/U/1.6 del 25.09.2012)

E, p.c. All’Ispettorato Generale
del Ministero della Giustizia
ROMA


OGGETTO: Ufficio NEP di Catania Criteri di ripartizione delle indennità di trasferte tra gli ufficiali giudiziari e i funzionari addetti al predetto Ufficio NEP –Risposta a quesito.

In esito alla questione in oggetto, si rappresenta che non emerge alcun contrasto tra le risposte a quesito di cui alle note prot. n. 6/597/03-1/2011/CA del 25 febbraio 2011 (diretta a codesta Presidenza) e prot. VI-DOG/1344/03-1/2012/CA del 27 giugno 2012 (diretta alla Presidenza della Corte di Appello di Perugia), in quanto differenti sono i presupposti delle rispettive note.

Nella prima nota menzionata, si è preso in esame la fattispecie nella quale i funzionari UNEP, oltre all’attività di esecuzione, svolgono atti di notifica per i quali maturano una partecipazione – in proporzione – alla quota reddituale prodotta da tale ultima attività. Quota che si va ad aggiungere al reddito percepito per le indennità di trasferta derivanti dall’attività di esecuzione e che va a costituire la tipica retribuzione accessoria “di posizione” del funzionario UNEP.

Diversamente, nella seconda nota, il quesito riguarda il caso di un funzionario UNEP che, “nell’ambito dell’organizzazione del lavoro dell’Ufficio NEP, svolga esclusivamente, o in modo prevalente, attività di notifica intendendosi per tale quella che si svolge nei servizi esterni ed interni all’Ufficio NEP”. Ebbene, in tale ipotesi, del tutto eccezionale, si è ritenuto opportuno che al predetto dipendente spetti a titolo di retribuzione accessoria “di posizione” la quota reddituale delle indennità di trasferta derivante dalle notifiche, anziché quella proveniente dalle esecuzioni (come avviene normalmente per i funzionari UNEP). Inoltre, si è previsto che tale dipendente, nel caso in cui espleti anche atti di esecuzione, in aggiunta all’attività principale relativa alle notifiche, maturi (oltre alla relativa retribuzione accessoria “di posizione”) anche una quota reddituale in proporzione agli atti di esecuzione eseguiti.

Ciò detto, si rammenta che la decisione sui reclami proposti da alcuni funzionari UNEP in servizio nel locale Ufficio NEP, ai sensi dell’art. 168 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 (“Ordinamento degli Ufficiali giudiziari ed Aiutanti Ufficiali giudiziari”), rientra nelle competenze del Capo dell’Ufficio giudiziario.

Roma, 26 ottobre 2012

IL DIRETTORE GENERALE
Emilia Fargnoli