UNEP - Risposta 5 giugno 2006 - Trieste - D.M. 1 giugno 1971 pubblicato in G.U. 147/1971 - Contributo previdenziale "Opera di Previdenza"


Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio VI

Prot. n. 6/874/03-1/CA

ALLA PRESIDENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
(Rif.Prot. n. 2547 del 6.5.2006)

OGGETTO:D.M. 01.06.1971 pubblicato in G.U. 147/1971 – Contributo previdenziale “Opera di Previdenza”. Disapplicazione delle disposizioni in esso contenute. Risposta a quesito.

Con riferimento a quanto in oggetto e in riscontro alla nota di codesta Presidenza sopra riportata, si espone quanto segue.
La previsione di cui all’art. 3 del D.M. 01.06.1971, in base al quale entro il decimo giorno dalla scadenza di ciascun bimestre dell’anno solare, l’ufficiale giudiziario dirigente deve curare il versamento del contributo “Opera di Previdenza” per il personale UNEP in servizio nell’Ufficio di appartenenza, è da ritenersi superata dalla normativa istitutiva della Denuncia Mensile Analitica (Legge 24 novembre 2003 n° 326 – Circolare INPDAP n° 59 del 27 ottobre 2004), a seguito della quale l’Amministrazione è intervenuta con apposita Circolare prot. n° 6/611/035/CA del 29 aprile 2005, emessa da questo Ufficio, e ciò al fine di adeguarsi al mutato quadro normativo di riferimento.
Allo stato, gli adempimenti previsto dagli art. 3, 4 e 5 del D.M. 1° giugno 1971 e dalla Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia – Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni – Ufficio V – prot. n. 5/257/035 del 1° febbraio 1980, che prevedeva la trasmissione, in duplice esemplare, dei prospetti semestrali dei contributi previdenziali ed assistenziali alla Ragioneria provinciale dello Stato, per un controllo amministrativo-contabile sulle ritenute operate e sulle retribuzioni contributive, non è più previsto.
Infatti, il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale di Finanza – Ufficio XIV – con nota prot. n. 0015317 del 12 febbraio 2002 diretta a tutte le Ragionerie provinciali dello Stato, ha comunicato che “alla luce della normativa vigente le Ragionerie provinciali dello Stato non devono più svolgere alcun adempimento in ordine al versamento dei contributi per l’assistenza sanitaria, opera di previdenza e Gescal da parte degli ufficiali giudiziari.”
Successivamente, il Dicastero finanziario ha confermato la suddetta innovazione con nota prot. n. 109943 del 24.9.2003 diretta a questo Ufficio, ma al riguardo nulla viene comunicato in merito all’Ufficio attualmente competente a ricevere i prospetti semestrali dei contributi in parola, per effettuare il riscontro amministrativo-contabile. Pertanto, se ne deve dedurre che l’adempimento di cui trattasi non sussiste più in quanto tale e che non c’è stato alcun passaggio di competenza ad altro Ufficio in merito al medesimo.
Inoltre, il già previsto riscontro contabile-amministrativo in questione è da ritenere superato dagli adempimenti ai quali sono tenuti i Dirigenti degli Uffici NEP, in qualità di sostituti d’imposta, con riferimento alla presentazione annuale del Modello 770 all’Agenzia delle Entrate, che appunto contiene i dati fiscali relativi alle ritenute operate sulle retribuzioni dei dipendenti dell’Ufficio NEP, nell’anno d’imposta di riferimento, nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi previsti ex lege e correlati ai predetti emolumenti stipendiali.
Per quanto concerne le modalità di versamento del contributo “Opera di Previdenza”, si conferma quanto asserito nella Circolare INPDAP n° 7 del 27 marzo 2006, come meglio specificato nella Nota INPDAP prot. n. 10150 del 26 aprile 2006, diretta ai Presidenti di Corte di Appello. In proposito, la Circolare prot. n. 6/762/035/CA del 16 maggio u.s., emessa da questo Ufficio, ribadisce le nuove modalità di versamento del contributo in parola, in linea con gli adempimenti previsti dalla normativa sopra citata, in materia di Denuncia Mensile Analitica.
Infine, relativamente all’intera materia dei contributi previdenziali e pensionistici del personale UNEP, si fa presente che l’Amministrazione Centrale cura la stessa nell’osservanza delle nuove normative che intervengono soppiantando quelle precedenti anche in maniera tacita, d’intesa con l’Istituto Previdenziale, preposto ex lege, sul piano operativo, alla gestione delle posizioni assicurative dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, tra i quali rientrano a pieno titolo anche gli ufficiali giudiziari. Detto ciò, ne consegue che l’INPDAP, per quanto riguarda la posizione degli iscritti alla CPUG, può anche autonomamente intervenire per regolare le situazioni soggettive dei predetti iscritti o, quando le direttive ineriscono all’intero personale di categoria, con note e informative di settore.
Stante tutto quanto sopra esposto, si invita codesta Presidenza a rendere edotto del contenuto della presente il Dirigente dell’Ufficio NEP in sede, per la regolazione degli adempimenti nel settore dei contributi previdenziali del personale UNEP addetto all’Ufficio, in maniera aggiornata rispetto al precedente quadro normativo di riferimento.

p.IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
Renato Pacileo

IL DIRETTORE DI CANCELLERIA ADDETTO
Giovanna Arcieri