UNEP - Risposta 15 dicembre 2009 - Cagliari - Dipendenza funzionale degli operatori giudiziari addetti agli Uffici NEP - Obbligo di timbratura
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio VI - UNEP
Prot. n. 6/1895/03-1/2009/CA
AL TRIBUNALE ORDINARIO DI
CAGLIARI
DIRIGENZA AMMINISTRATIVA
(Rif. Prot. n. 3215 del 27.11.2009)
Oggetto : Dipendenza funzionale degli operatori giudiziari addetti agli Uffici NEP – Obbligo di timbratura – Risposta a quesito.
Con riferimento al quesito indicato in oggetto di cui alla nota in indirizzo, si rappresenta che alla luce del decreto legislativo 25 luglio 2006 n. 240 e delle successive circolari esplicative emanate da questo Dipartimento, rispettivamente datate 31 ottobre 2006 e 13 aprile 2007, la gestione del personale UNEP, compresi gli operatori giudiziari B2 addetti agli Uffici NEP, rimane nella competenza del Capo dell’Ufficio Giudiziario, in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 (“Ordinamento degli Ufficiali Giudiziari”).
A tal proposito, la citata Circolare del 13 aprile 2007 precisa che “per quanto concerne la titolarità della gestione del personale UNEP questo Dipartimento ritiene che né la lettera né lo spirito della novella contenuta nel d. lgs. n. 240/06 possono indurre a considerare modificate le competenze che il D.P.R. assegna al Presidente di Corte o del Tribunale, in relazione agli UNEP rispettivamente costituiti, con dotazioni organiche separate, presso la Corte di Appello o il Tribunale, non trattandosi di gestione diretta ma solo di “sorveglianza”, tuttora regolamentata dal citato D.P.R.”.
Occorre, infatti, tener conto della specifica autonomia degli Uffici Notifiche Esecuzioni e Protesti, sulla quale il D. Lgs. n. 240 del 2006 non ha inciso, autonomia peraltro confermata dalla speciale procedura prevista per la nomina dell’ufficiale giudiziario dirigente, ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 1229 del 1959 e successive modifiche.
Per quanto concerne gli operatori UNEP, la dipendenza funzionale in materia di autorizzazione ferie, permessi, malattia, concessione dei benefici di cui alla Legge n. 104 del 1992 ed altre situazioni di natura amministrativa e contabile (ad esempio, concessione del part-time), nonché in relazione all’applicazione della normativa di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 (“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”), è correlata al potere di gestione del suddetto personale da parte del Capo dell’Ufficio Giudiziario, che come è noto si estende anche agli ufficiali giudiziari.
In merito all’obbligo di rilevazione automatica delle presenze degli operatori UNEP, è condivisibile che l’attestazione in entrata, in uscita, in permesso e in pausa pranzo sia rilevata con la timbratura elettronica in uso ed adoperata dal personale amministrativo degli Uffici di Cancelleria, a condizione che gli Uffici NEP siano ubicati nello stesso edificio degli Uffici di Cancelleria.
Distinti saluti.
Roma, 15 dicembre 2009
IL DIRETTORE GENERALE
Carolina Fontecchia