UNEP - Risposta 13 gennaio 2006 - Catanzaro - Periodo di tirocinio ex art. 20, terzo comma, D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229, degli ufficiali giudiziari neoassunti - Trattamento economico del suddetto personale


Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio VI

Prot. n. 6/31/03-1/CA

ALLA PRESIDENZA
DELLA CORTE DI APPELLO DI
C AT A N Z A R O
(Prot. n. 392 del 12.01.2006)


Oggetto
:Periodo di tirocinio ex art. 20, terzo comma, D.P.R. 15 dicembre 1959 n° 1229, degli ufficiali giudiziari neoassunti – Trattamento economico del suddetto personale. Risposta a quesito.

Con riferimento a quanto in oggetto e in riscontro alla nota della S.V. sopra riportata, si espone quanto segue.

Gli ufficiali giudiziari  C1 neoassunti, in base a quanto disposto dall’art. 20, comma 3 (per la parte vigente), del DPR n° 1229/59, che prevede l’assegnazione, per la durata di sei mesi, in soprannumero esclusivamente ad un Ufficio Unico di Corte di Appello o di Tribunale, devono in concreto svolgere un’attività di tirocinio, che si esplica in un affiancamento al personale in servizio nell’Ufficio di assegnazione.

In proposito, va osservato che lo svolgimento del suddetto periodo è fondamentale in relazione alla necessità di apprendere, da parte dei neoassunti, le attività istituzionali che caratterizzano la figura professionale dell’ufficiale giudiziario nella posizione giuridica ed economica C1. Ne consegue l’esigenza che i neoassunti affianchino i colleghi in servizio per un congruo periodo, prima di essere adibiti in autonomia ai vari servizi previsti.

Per quanto concerne il trattamento economico del suddetto personale, il medesimo va regolato in osservanza del titolo II del C.C.N.L. 24 aprile 2002 , relativo alle norme di raccordo per gli ufficiali giudiziari, al cui art. 2, che disciplina la struttura della retribuzione, è prevista la corresponsione anche del 50% delle indennità di trasferta costituente quota-reddito dell’Ufficio NEP di appartenenza, senza alcuna distinzione tra il personale già in servizio e quello neoassunto.

Nell’ipotesi che alcuni dei funzionari di prima nomina fossero impiegati in attività d’istituto esterne, competerà a questi ultimi, oltre alla partecipazione al 50% quota-reddito delle indennità di trasferta, anche il 50% dell’indennità di trasferta, individualmente prodotta, costituente il rimborso spese di cui all’art. 7 della Legge n° 28 del 1999.

Stante quanto sopra esposto, voglia codesta Presidenza comunicare al Dirigente dell’Ufficio NEP in sede la presente nota per disciplinare la materia di cui trattasi, raccomandando una scrupolosa osservanza della normativa vigente in merito.

Roma,13 gennaio 2006

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
Renato Pacileo