UNEP - Risposta 6 aprile 2006 - Cassino - Ripartizione delle indennità di trasferta per la notificazione degli atti - Art. 7 della Legge n° 28/1999 - Attribuibilità della quota-parte, costituente reddito dell’Ufficio NEP, agli ufficiali giudiziari C1 neoassunti durante il periodo di partecipazione al corso di formazione iniziale


Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio VI

Prot. n. 6/579/03-1/CA

Allegati: *

AL PRESIDENTE
DEL TRIBUNALE DI CASSINO
FAX N. 0776/375530


Oggetto
: Ripartizione delle indennità di trasferta per la notificazione degli atti - Art. 7 della Legge n° 28/1999 – Attribuibilità della quota-parte, costituente reddito dell’Ufficio NEP, agli ufficiali giudiziari C1 neoassunti durante il periodo di partecipazione al corso di formazione iniziale. Risposta a quesito.

E’ pervenuto a questo Ufficio il quesito indicato in oggetto, di cui si acclude copia per opportuna conoscenza, in merito al quale si espone quanto segue.

Il trattamento economico degli ufficiali giudiziari C1 neoassunti, relativamente all’attribuzione delle indennità di trasferta, è disciplinato, allo stato, dall’art. 2 del C.C.N.L. 24 aprile 2002 (“Norme di raccordo per gli ufficiali giudiziari”) che al comma 1 lett. f) prevede la voce retributiva del “50% dell’indennità di trasferta, ove spettante”. Ne consegue che il personale neoassunto innanzi citato ha diritto all’attribuzione della quota di partecipazione al 50% delle indennità di trasferta costituente reddito dell’Ufficio NEP, alla stregua del restante personale in servizio nell’UNEP di riferimento, con decorrenza dalla data di immissione in possesso, in virtù della quale si produce ex lege la decorrenza giuridica del trattamento retributivo del predetto personale, ricollegabile alla presenza in servizio.

La circostanza che gli ufficiali giudiziari C1 neoassunti si trovino nella condizione di dover frequentare un corso di formazione iniziale, che non consenta l’espletamento delle attività di istituto limitatamente ai giorni di frequenza al predetto corso, non costituisce causa di esclusione dalla partecipazione alla quota-reddito delle indennità di trasferta prodotte nell’Ufficio NEP, in quanto non si verifica l’ipotesi di assenza dal servizio prevista dalla Circolare n° 2/99, esplicativa del disposto di cui all’art. 7, comma 1, della Legge 18 febbraio 1999, n° 28, che per l’appunto disciplina la materia della voce retributiva in parola.

In considerazione di quanto fin qui esposto, il suddetto emolumento va corrisposto agli ufficiali giudiziari C1 neoassunti anche relativamente ai giorni di partecipazione al corso di formazione, dovendosi considerare il personale di cui trattasi, a tutti gli effetti di legge, in servizio e consequenzialmente beneficiario del trattamento economico previsto per legge.

Pertanto, voglia la S.V. comunicare la presente nota al Dirigente dell’Ufficio NEP in sede, al fine di consentirgli la regolazione della materia in conformità alle vigenti disposizioni normative.

Roma, 6 aprile 2006

IL DIRETTORE GENERALE
Carolina Fontecchia