UNEP - Risposta 5 maggio 2006 - Bari -D. R. M., ufficiale giudiziario C1, in servizio nell’Ufficio NEP presso il Tribunale di Foggia, in posizione di tirocinio ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. 1229/1959, assegnata temporaneamente ex art. 42 bis del D.Lgs. n° 151/2001 all’Ufficio NEP presso la Corte di Appello di Bari con decorrenza 15.03.2006 e fino al completamento del periodo di sei mesi di tirocinio


Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio VI

Prot. n. 6/692/03-1/CA

ALLA PRESIDENZA
DELLA CORTE DI APPELLO DI
B A R I
FAX N. 080/5298605
(Rif. Prot. n. 3760 del 22.3.2006)

 e, p.c.   AL DIRETTORE DELL’UFFICIO IV
DIREZIONE GENERALE
DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE
S E D E


Oggetto :
D. R. M., ufficiale giudiziario C1, in servizio nell’Ufficio NEP presso il Tribunale di Foggia, in posizione di tirocinio ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. 1229/1959, assegnata temporaneamente ex art. 42 bis del D.Lgs. n° 151/2001 all’Ufficio NEP presso la Corte di Appello di Bari con decorrenza 15.03.2006 e fino al completamento del periodo di sei mesi di tirocinio. Risposta a quesito.

Con riferimento a quanto in oggetto ed in riscontro al quesito pervenuto da codesta Corte con la nota sopra riportata, si espone quanto segue.

L’art. 20 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n° 1229 (“Ordinamento degli Ufficiali Giudiziari”) prevede al terzo comma che l’ufficiale giudiziario, conseguita la nomina, venga assegnato per la durata effettiva di sei mesi in soprannumero ad un Ufficio Unico di Corte di Appello o di Tribunale, per cui i periodi di assenze dal lavoro a qualsiasi titolo (astensione obbligatoria e facoltativa per maternità, ferie, malattia ed altre ipotesi previste ex lege), eccetto i giorni festivi, prolungano il periodo di tirocinio del funzionario.

 Nel caso della dipendente di cui trattasi, infatti, alla data del 15 marzo u.s. in cui è stata temporaneamente assegnata, ex art. 42 bis del D.Lgs. n° 151/2001, all’Ufficio NEP presso codesta Corte, in virtù di P.D.G. 27 febbraio 2006, la stessa aveva espletato un solo giorno di servizio utile ai fini del calcolo del periodo di tirocinio e precisamente il 14 novembre 2005, giorno in cui era stata immessa nel possesso delle funzioni di ufficiale giudiziario presso l’Ufficio NEP del Tribunale di Foggia, sede assegnata alla predetta all’atto della stipula del contratto individuale di lavoro con questa Amministrazione. Ne consegue che l’arco temporale intercorso dal giorno successivo all’immissione in possesso fino all’assegnazione temporanea dell’ufficiale giudiziario sopra citato ad altro Ufficio NEP, trascorso in via continuativa tra astensione obbligatoria e facoltativa per maternità ed in ferie, non va conteggiato nel periodo di tirocinio in parola.

Roma,  5 maggio 2006

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
Renato Pacileo