UNEP - Risposta 30 marzo 2007 - Palmi - Attribuzione della quota del 50% dell’indennità di trasferta, costituente reddito imponibile dell’Ufficio NEP, all’ufficiale giudiziario applicato presso altro Ufficio giudiziario diverso dall’UNEP


Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio VI

Prot. n. 6/495/03-1/2005/CA

AL PRESIDENTE
DELLA CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
(Rif. Prot. n. 6445/2006/f.s. del 27.11.2006)

OGGETTO: Ufficio NEP di PALMI – Attribuzione della quota del 50% dell’indennità di trasferta, costituente reddito imponibile dell’Ufficio NEP, all’ufficiale giudiziario applicato presso altro Ufficio giudiziario diverso dall’UNEP – Risposta a quesito.

Con riferimento al quesito indicato in oggetto, pervenuto con la nota della S.V. sopra richiamata, si espone quanto segue.
La materia della ripartizione delle indennità di trasferta è disciplinata allo stato dall’art. 7 della Legge 18.2.1999 n° 28 che, come già esplicitato con la Circolare n° 2/99 del 19.4.1999 emanata dalla Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni, dispone che una quota del predetto emolumento pari al 50% delle indennità di trasferte prodotte dall’Ufficio NEP sia considerato reddito imponibile da distribuire tra gli ufficiali giudiziari in servizio nell’Ufficio di appartenenza, indipendentemente dal fatto che gli stessi abbiano o meno partecipato personalmente alla produzione di tutto il monte-trasferte quota reddito dell’Ufficio NEP.

In particolare, la Circolare n° 2/99 sopra citata ha sottolineato la peculiare natura dell’emolumento prevedendo che quest’ultimo, per la parte imponibile, si configuri come reddito aggiuntivo di natura incentivante e vada ripartito tra tutti gli ufficiali giudiziari addetti all’Ufficio NEP, tenendo conto dell’effettivo servizio prestato in quest’ultimo.

La suddetta Circolare rimanda alla contrattazione collettiva vigente per tutto quanto non previsto espressamente dalla legge o dedotto in sede di interpretazione, come anche per quanto concerne la disciplina delle assenze dal servizio e la relativa regolamentazione per la distribuzione del reddito prodotto tra i componenti dell’Ufficio NEP, tenuto conto, in ogni caso, della particolare natura dell’indennità.

Relativamente alla fattispecie di un ufficiale giudiziario applicato presso la Segreteria distrettuale UNEP della Corte di Appello di appartenenza, va constatato che il dipendente nel periodo di applicazione ad altro Ufficio non concorre alla produzione delle indennità di trasferta per l’UNEP di appartenenza, con la conseguenza  per il predetto dipendente di non vedersi attribuita la quota-reddito delle indennità summenzionate relativamente al periodo di applicazione ad altro Ufficio.
In proposito, va osservato che il 50% delle indennità di trasferta prodotte dall’Ufficio NEP costituendo reddito è sottratto alla disponibilità degli aventi diritto e pertanto il Dirigente UNEP lo dovrà ripartire tra tutti gli ufficiali giudiziari in egual misura o in proporzione ai giorni in servizio, non potendo valere ex lege alcun diverso accordo tra il personale, che può disporre in convenzione soltanto del 50% delle indennità di trasferta costituenti rimborso spese, conformemente a quanto avallato da questo Dicastero con la Circolare n° 2/99 sopra menzionata.

Quanto sopra detto è in linea con la natura giuridica di tale emolumento che non è una componente fissa della retribuzione, bensì variabile ed accessoria, in rapporto alla produttività o cooperazione dell’ufficiale giudiziario relativa all’espletamento degli atti di ufficio durante il servizio prestato per l’Ufficio NEP di appartenenza.

L’eccezione al principio generale appena esposto va a configurarsi in relazione alla temporanea assenza dall’Ufficio NEP del dipendente nel periodo di ferie e legittima comunque la liquidazione pro quota dell’emolumento in suo favore, tenendo conto che tutti i dipendenti UNEP dell’Ufficio, nell’arco  dell’anno, sono beneficiari dello stesso periodo di sospensione dall’attività lavorativa.
Alla luce delle considerazioni fin qui esposte, deve ritenersi rivisitata la soluzione fornita nella nota prot. 6/639/03-1/SG del 3 maggio 2005 e pertanto si invita la S.V. a far pervenire la presente nota al Dirigente dell’Ufficio NEP di Palmi, affinché ne prenda visione per la ripartizione futura dell’emolumento in questione tra gli aventi diritto.

IL DIRETTORE GENERALE
Carolina Fontecchia