UNEP - Risposta 2 maggio 2007 - Torino - Tenuta dei registri generali degli iscritti alla Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari e dei MOD. 10 (teste) Cat. XI, previsti dall’art. 11 del Regio Decreto 12 luglio 1934 n° 2312 - Risposta a quesito.
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio VI
Prot. n. 6/683/03-1/2007/CA
Al Presidente della Corte di Appello di
TORINO
(Rif.Prot.n.254/U del 16.1.2007)
Oggetto : Tenuta dei registri generali degli iscritti alla Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari e dei MOD. 10 (teste) Cat. XI, previsti dall’art. 11 del Regio Decreto 12 luglio 1934 n° 2312 - Risposta a quesito.
Con riferimento al quesito pervenuto con la nota della S.V. sopra richiamata, si concorda nel ritenere superati gli adempimenti previsti nell’art. 11 del Regio Decreto 12 luglio 1934 n° 2312, in base al quale è prevista l’istituzione presso la cancelleria di ciascuna Corte di Appello di un registro generale – MOD. 10 (teste) Cat. XI - in cui è presa nota, distintamente per ciascun ufficiale giudiziario iscritto alla Cassa di previdenza, di tutti gli atti di stato civile, nonché di tutti quelli relativi a nomine, promozioni, trasferimenti, sospensioni, richiami in funzioni, aspettative e dispense dal servizio o altro, che valgano a stabilire lo stato di servizio di ciascun iscritto.
In materia, si osserva che l’INPDAP con Informativa del 27 aprile 2004 diramata anche alle Corti di Appello, ha richiesto a questa Amministrazione di provvedere a trasmettere le informazioni giuridiche ed economiche necessarie per la costituzione della posizione assicurativa del personale UNEP (ufficiali giudiziari ed operatori giudiziari addetti agli Uffici NEP) in attività di servizio alla data del 1° gennaio 2001, in esecuzione della Circolare n° 39 del 24 luglio 2000, avente ad oggetto l’acquisizione dei dati previdenziali e contributivi dei dipendenti statali.
A seguito di tali direttive, questa Amministrazione con apposita Circolare prot n° 6/1212/035/CA del 6 luglio 2004 ha richiesto alle Corti di Appello di provvedere a fornire con specifiche tecniche, all’Istituto Previdenziale, i dati relativi al personale UNEP, necessari alla costituzione della banca dati degli iscritti alla Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari (CPUG).
Pertanto, tenuto conto delle normative successive al summenzionato R.D., ed in particolare della riforma in materia pensionistica di cui alla Legge n° 335 del 1995 e dell’introduzione a decorrere dal 1° gennaio 2005 della procedura della Denuncia Mensile Analitica da parte dei sostituti d’imposta degli Uffici NEP contestualmente alla cessazione dell’emissione dei Ruoli pensionistici da parte delle Corti di Appello riguardanti per l’appunto gli ufficiali giudiziari in servizio nell’ambito dei rispettivi distretti, si può ritenere disapplicata per il futuro la disposizione dell’art. 11 del citato R.D, relativa alla tenuta dei registri e dei fogli MOD. 10 sopra richiamati.
Infine, si precisa il mantenimento dello stato matricolare degli ufficiali giudiziari, dal quale potranno desumersi le eventuali notizie sulla carriera di questi dipendenti utili ai fini degli adempimenti in materia pensionistica, ancora in atto da parte delle rispettive Corti di Appello di appartenenza.
IL DIRETTORE GENERALE
Carolina Fontecchia