UNEP - Risposta 7 maggio 2012 - Bari - Omissis - funzionario UNEP Area III ****, in servizio nell’Ufficio NEP presso il Tribunale di Foggia - Richiesta di chiarimenti circa l’iter procedurale per il collocamento a riposo alla luce della normativa vigente


Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio VI – UNEP


Prot. n. 6/1121/03-1/2012/CA-MP

Alla Presidenza
della Corte di Appello Bari


Oggetto
: ************ ********, *******************, funzionario UNEP Area III ****, in servizio nell’Ufficio NEP presso il Tribunale di Foggia –  Richiesta di chiarimenti circa l’iter procedurale per il collocamento a riposo alla luce della normativa vigente.

E’ pervenuta, via fax in data 18 aprile 2012, a questo Ufficio, l’allegata richiesta del Sig. ******** ********, funzionario UNEP in servizio nell’Ufficio NEP presso il Tribunale di Foggia, riguardante la nuova normativa sul collocamento a riposo del personale UNEP.

Allo stato, con riferimento al funzionario UNEP, si fa presente che la materia del pensionamento viene disciplinata dal D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 (“Ordinamento degli Ufficiali Giudiziari e degli Aiutanti Ufficiali Giudiziari”), nonché dalla normativa generale di settore riguardante i dipendenti pubblici (legge 8 agosto 1995 n. 335).

Nello specifico, il funzionario UNEP (già “ufficiale giudiziario”), ai sensi dell’art. 99 del precitato D.P.R., “è collocato a riposo d’ufficio quando abbia compiuto settant’anni di età”. La norma prosegue statuendo che il funzionario UNEP “che chiede di essere collocato a riposo deve inoltrare istanza per via gerarchica al Ministro (attualmente, Direttore Generale del Personale e della Formazione), il quale provvede con decreto”.

Con l’art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011 n. 214, è stata introdotta una nuova disciplina in materia di trattamenti pensionistici, che prevede:

  1. la “pensione di vecchiaia”, conseguita sulla base dei requisiti previsti dai regimi ordinamentali di appartenenza del personale, che fanno riferimento ai limiti di età per la permanenza in servizio (per i funzionari UNEP, 70 anni di età);
  2. la “pensione anticipata”, alla quale si può accedere con la maturazione del requisito dell’anzianità contributiva.

Per l’anno 2012, ai sensi del comma 10 del citato art. 24, il requisito per il diritto alla “pensione anticipata” si consegue, per gli uomini, alla maturazione del 42° anno e un mese di anzianità contributiva (cfr. circolare n. 2 dell’8 marzo 2012, emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, nonché circolare n. 37 – paragrafo 8 – del 14 marzo 2012 emanata dall’INPS – Direzione Generale).

Si prega di portare a conoscenza del Presidente del Tribunale di Foggia il contenuto della presente nota, affinché dia disposizioni per rendere edotto il dipendente interessato in servizio nell’Ufficio NEP in sede.

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE REGGENTE
Antonio Paoluzzi