UNEP - Risposta 30 settembre 2008 - Genova - Possibilità per gli ufficiali giudiziari applicati in via continuativa agli Uffici amministrativi della Corte di Appello, di effettuare lavoro straordinario


Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio VI - UNEP


Prot. n. 6/1406/03-1/2008/CA

ALLA PRESIDENZA
DELLA CORTE DI APPELLO DI
GENOVA
(Rif. Prot. 4874/23/08 del 30.4.2008)


Oggetto
: Possibilità, per gli ufficiali giudiziari applicati in via continuativa agli Uffici amministrativi della Corte di Appello, di effettuare lavoro straordinario – Risposta a quesito.

Con riferimento al quesito in oggetto, formulato da codesta Presidenza, e tenuto conto del parere acquisito dalla Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità,  si espone quanto segue.

Premesso che la disciplina attuale dell’orario di lavoro degli ufficiali giudiziari è dettata dall’art. 7 (“Tempo di lavoro”) del C.C.N.L. 24 aprile 2002 (“Norme di raccordo per gli ufficiali giudiziari”), nel caso specifico di ufficiali giudiziari applicati in via continuativa agli Uffici amministrativi della Corte di Appello di appartenenza, si delinea un’assimilazione di questi dipendenti alla generalità degli impiegati delle Amministrazioni pubbliche relativamente alle modalità di prestazione dell’attività lavorativa. Ne consegue l’assoggettamento degli stessi alla disciplina dell’orario di lavoro contemplato dall’art. 19 del C.C.N.L. 16 maggio 1995, in virtù dell’applicabilità del predetto Contratto Collettivo al personale UNEP, così come prevista dall’art. 1, punto 2, del C.C.N.L. 16 febbraio 1999.

Il collegamento alla normativa contrattuale riguardante il personale amministrativo del Comparto Ministeri, per quanto concerne gli ufficiali giudiziari applicati ad Uffici della Corte di Appello, è peraltro legittimato dall’art. 9 del citato C.C.N.L. 24 aprile 2002 che ha previsto, per quanto non contemplato dalle norme pattizie, la possibilità che il rapporto di lavoro degli ufficiali giudiziari sia regolato anche dalle disposizioni dei C.C.N.L. del Comparto Ministeri, la cui disciplina sia compatibile con l’Ordinamento degli ufficiali giudiziari (D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229).

In considerazione del fatto che gli ufficiali giudiziari applicati in via continuativa ad Uffici della Corte di Appello sono comunque sganciati dalla disciplina tipica del rapporto di lavoro del profilo professionale di appartenenza, in quanto adibiti all’espletamento di attività d’ istituto degli Uffici nei quali sono applicati in relazione alle esigenze organizzative e con l’osservanza di un orario di lavoro di 36 ore settimanali (così come previste dal citato art. 19 del C.C.N.L. 16 maggio 1995), rilevato con il sistema automatico di rilevazione delle presenze, ne consegue la possibilità per questi dipendenti di essere impiegati, per comprovate necessità di servizio, nell’espletamento di lavoro straordinario alla stregua del restante personale in servizio nei predetti Uffici.

Si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE REGGENTE
Antonio Paoluzzi