UNEP - Risposta 11 aprile 2008 - Sassari - Criterio di ripartizione delle indennità di trasferta derivanti dall’attività di notificazione - Spettanza o meno all’ufficiale giudiziario dirigente della quota reddituale delle predette indennità


Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio VI - UNEP


Prot. n. 6/527/03-1/2008/CA

AL PRESIDENTE
DELLA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
(Rif. Prot. 629 del 21.02.2008)


Oggetto
: Ufficio NEP di Sassari – Criterio di ripartizione delle indennità di trasferta derivanti dall’attività di notificazione – Spettanza o meno all’ufficiale giudiziario dirigente della quota reddituale delle predette indennità – Risposta a Quesito.

Con riferimento al quesito indicato in oggetto, di cui alla nota della S.V. del 21 febbraio 2008, si espone quanto segue.

La ripartizione delle indennità di trasferta costituenti reddito dell’Ufficio NEP è disciplinata dall’art. 7 della Legge 18 febbraio 1999 n.28 e regolamentata dalla Circolare n.2 del 19 aprile 1999 della Direzione Generale degli Affari Civili. Successivamente, in materia, è intervenuta la Circolare prot. 6/698/035 del 6 maggio 2002, che si allega in copia, nella quale si precisa che “…che agli ufficiali giudiziari dell’area C1 che espletino attività di notificazione degli atti sia dovuta con le stesse modalità e nella misura equivalente alla attività prestata, la relativa quota di indennità di trasferta costituente reddito.”

Su tale assetto, ha inciso il C.C.I. sottoscritto il 5 aprile 2000, il quale nell’ambito della figura professionale dell’ufficiale giudiziario ha previsto due aree e diverse posizioni economiche tra le quali, in questa sede, rilevano quelle B3 e C1 (attualmente aree II e III); in relazione a queste due posizioni professionali, è stata prevista una più articolata flessibilità, per evitare che problemi di competenza di fatto potessero ostacolare un efficiente ed immediato svolgimento dei servizi.

Successivamente, le Circolari ministeriali del 27 settembre 2002 e del 20 luglio 2004 hanno richiesto, con riferimento al personale UNEP, l’applicazione del suddetto Contratto Collettivo, esplicitando l’interfungibilità delle attività di notificazione ed esecuzione tra ufficiali giudiziari C1 e B3.

Da ciò ne consegue che qualora le attività in questione siano svolte in regime di interfungibilità, le rispettive quote reddituali delle indennità di trasferta derivanti dalle attività di notificazione ed esecuzione andranno unificate e suddivise in parti uguali tra tutto il personale interessato.

Viceversa, negli Uffici NEP nei quali persista una distinzione di mansioni tra le due aree professionali, si deve procedere alla liquidazione di tali emolumenti stipendiali in materia distinta tra ufficiali giudiziari C1 e B3, in relazione alle rispettive attività di esecuzione e di notificazione.

In riferimento al caso concreto dell’Ufficio NEP di Sassari, nel quale non è stata data attuazione ai criteri di flessibilità ed interfungibilità, dalla lettura del quesito della S.V., emerge che il Dirigente UNEP partecipa al riparto della quota reddituale collegata alla sua professionalità. In relazione a ciò e per le ragioni sopra esposte, deve escludersi che il predetto funzionario, che si limita a svolgere attività amministrativa contabile all’interno dell’Ufficio NEP, possa partecipare anche alla distribuzione della quota reddituale derivante dall’attività di notificazione.

Pertanto, si prega la S.V. di portare la presente nota a conoscenza del Dirigente dell’Ufficio NEP in sede, affinché ne tenga conto ai fini della regolamentazione contabile degli emolumenti stipendiali del personale, in conformità alla normativa vigente.

Si ringrazia e si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Carolina Fontecchia