UNEP - Risposta 7 settembre 2011 - Genova - Richiesta di soggetti privati riguardante la verifica di atti processuali notificati a loro e riscossione dei relativi diritti da parte dell’Ufficio NEP per l’attività espletata

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione

Prot. n. . 6/1473/03-1/2008/CA

AL PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
(Rif.Prot n.. 4584/4/11 del 18.05.2011)

E, p.c. ALL’ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
VIA SILVESTRI, 243
00164 ROMA

 

OGGETTO: Ufficio NEP di Genova – Richiesta di soggetti privati riguardante la verifica di atti processuali notificati a loro e riscossione dei relativi diritti da parte dell’Ufficio NEP per l’attività espletata – Risposta a quesito.
        
Con il quesito riguardante la materia indicata in oggetto, formulato dal dirigente dell’Ufficio NEP in sede e pervenuto all’Ufficio VI di questa Direzione Generale con la nota di codesta Presidenza richiamata in indirizzo, vengono chieste delucidazioni circa l’ammissibilità e/o la procedibilità di <una richiesta  effettuata da un privato in modo generico per conoscere “tutti gli atti allo stesso notificati” in un certo periodo di tempo, senza che il richiedente fornisca indicazioni dell’effettiva esistenza degli atti da individuare>.

In merito alla questione posta, risulta necessario partire dalla circolare del Ministero della Giustizia 8 marzo 2006 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2006) – Misure organizzative sul diritto di accesso –, la quale stabilisce al punto 2/6 che “Le richieste non possono essere generiche ma devono consentire l’individuazione del documento cui si vuole accedere. Esse possono, peraltro, riferirsi a più documenti, ovvero a documenti giacenti presso organi del Ministero aventi sede diversa, purchè gli atti riguardino il medesimo procedimento”.

Dalla lettura della precitata circolare, inoltre, emerge che il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentono l’individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l’interesse connesso all’oggetto della richiesta, dimostrare la propria identità e, nei casi previsti, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato.

Con riferimento al caso in esame, si osserva che non esistendo alcuna specifica normativa inerente l’accesso ai registri cronologici dell’Ufficio NEP, l’istanza formulata da un privato deve essere intesa come richiesta di accesso a documenti amministrativi ex art. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990 n. 241, vale a dire ai registri cronologici che tuttavia non consentono di accertare che gli atti per i quali è stata richiesta la notifica siano stati realmente notificati al destinatario, in quanto solo l’accesso alla relazione di notifica redatta dall’ufficiale giudiziario può consentire di verificare l’avvenuta notifica. Tuttavia, tale accesso alla relata di notifica, ammesso che la notifica sia effettivamente stata richiesta, è materialmente impossibile, non essendo la stessa in possesso dell’Ufficio NEP, oltre che giuridicamente inammissibile. A questo riguardo, in giurisprudenza si è sostenuto che “la normativa in materia di accesso ai documenti amministrativi non è applicabile qualora gli stessi non siano detenuti dalla P.A. che li ha formati”.

In realtà, poiché “il diritto di accesso ai documenti amministrativi presuppone per definizione l’ignoranza, parziale o totale, del documento stesso” (cfr. Cons. Stato sez. IV sent. 04.04.1998 n. 548 in Foro Amm. 1998 pag. 1012), qualora la notificazione fosse realmente avvenuta, non potrebbe legittimamente sostenersi che il destinatario della stessa abbia titolo a chiedere l’accesso alle risultanze del registro cronologico, avendo egli già avuto piena e legale conoscenza dell’atto.

Altra giurisprudenza sostiene, inoltre, che il “diritto di cui agli artt. 22 e ss. della legge 07.08.1990 n. 241 è limitato ai documenti già formati ed in possesso del soggetto intimato e non può avere ad oggetto la formazione di atti mai venuti ad esistenza” (cfr. TAR Puglia, sez. I, sent. 31.05.2001 n. 2032) e pertanto, nell’ipotesi contraria alla precedente, ossia qualora la notificazione non fosse mai avvenuta, il presunto destinatario della stessa non avrebbe parimenti titolo ad accedere alle risultanze del registro cronologico di un Ufficio NEP.

Tale rassegna giurisprudenziale sopra riportata avvalora la tesi che l’istanza di accesso di un privato ai registri cronologici di un Ufficio NEP per verificare “tutti gli atti allo stesso notificati” in un certo periodo di tempo, deve ritenersi inamississibile, sottolineando che qualora gli atti siano stati effettivamente notificati, il richiedente ha già avuto piena e legale conoscenza degli stessi.

Fermo restando quanto fin qui esposto, tuttavia, si ravvisa che tale questione sia altresì inerente alla “competenza a decidere sull’istanza di accesso” di un soggetto privato di cui al punto 1 della menzionata circolare del Ministero della Giustizia, per cui si ritiene opportuno che la medesima istanza sia presa in esame dal Capo dell’Ufficio giudiziario, ai sensi degli artt. 59 e 120 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 (“Ordinamento degli Ufficiali giudiziari”), in condizione di valutare nel complesso i compiti di istituto e le funzioni amministrative di un Ufficio NEP.

Si prega, pertanto, di comunicare l’orientamento espresso in materia al dirigente dell’Ufficio NEP in sede, unitamente alle Sue valutazioni in merito alla corretta applicazione della normativa vigente alla fattispecie concreta posta dal quesito in questione.

Si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Calogero Roberto Piscitello