UNEP - Risposta 15 giugno 2011 - Caltanissetta - Pignoramento di crediti presso terzi - Modalità di esecuzione da parte del funzionario UNEP nel caso in cui il creditore procedente indichi una pluralità di terzi, dei quali almeno uno sia residente nell’ambito del circondario ove ha sede l’Ufficio NEP


Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione

 

Prot. n. 6/1153/03-1/2011/CA

Roma, 15 giugno 2011


Al Presidente del Tribunale di CALTANISSETTA
(Rif. Prot. n. 1662/segr.C.A. del 22.03.2011)


E, p.c. all'Ispettorato Generale
del Ministero della giustizia
Via Silvestri, 243
00164 ROMA

OGGETTO: Ufficio NEP di Caltanissetta – Attribuzione di n. 1 quota di indennità di trasferta imponibile, relativa all’attività di notifica, ai funzionari UNEP, in assenza d’interfungibilità con gli ufficiali giudiziari –  Risposta a quesito.

Con la nota richiamata in indirizzo, viene chiesto, al fine di dirimere i contrasti interpretativi sulle modalità di attribuzione, alle due categorie di personale UNEP (ufficiali giudiziari e funzionari), della quota imponibile delle indennità di trasferta relative all’attività di notifica, “di specificare nel dettaglio <se esistano e quali siano>, alla luce delle risposte a quesito (note del Ministero della Giustizia, prot. n. 6/1750/03-1/2010/CA del 16/12/2010 e prot. n. 6/1771/03-1/2010/CA del 23/12/2010…), le attività interne all’Ufficio NEP riservate ai funzionari UNEP che, in assenza d’interfungibilità e di concreto espletamento dell’attività di notifica, determinino il sorgere, per gli stessi, del diritto all’attribuzione della quota di indennità di trasferta de quo.”
In proposito, si osserva che le uniche attività interne all’Ufficio NEP riservate ai funzionari UNEP sono quelle relative alla dirigenza di cui all’art. 48 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 (“Ordinamento degli Ufficiali giudiziari”) e alla contabilità, nonché quelle espletate dai Preposti adibiti ai diversi rami di servizio, così come previsti dall’art. 105 del citato D.P.R.. L’espletamento di tali funzioni di per sé non fa sorgere il diritto al percepimento di una quota imponibile delle indennità di trasferta scaturente dalle notifiche effettuate dall’Ufficio NEP, neanche nel caso in cui un funzionario UNEP sia designato, quale Preposto, al settore notificazioni civili o penali, in quanto la predetta prestazione lavorativa viene remunerata con la retribuzione principale ed accessoria di “posizione”.
Infatti, come specificato nella nota prot. n. 6/1771/03-1/2010/CA del 23 dicembre 2010, sopra menzionata, il diritto a percepire  una quota imponibile di indennità di trasferta derivante dalle notifiche, scaturisce dalla fattiva partecipazione al servizio in termini di attività espletata “notificando atti in zona o svolgendo all’interno dell’Ufficio NEP attività di tipo preparatorio (ricezione atti allo sportello), notifiche a mezzo del servizio postale, altre attività collegate al settore”; il riferimento a queste ultime attività riguarda la tassazione e la restituzione atti allo sportello, che sono servizi collegati a quello di ricezione, nonché le notifiche effettuate in regime di Convenzione con Poste Italiane S.p.A..
Al di fuori di tali attività che sostanziano un apporto collaborativo al servizio di notificazione, non se ne ravvisano altre che possano giustificare per i funzionari UNEP il percepimento di un reddito accessorio rappresentato da una quota imponibile delle indennità di trasferta inerente alle notifiche.
È il caso di specificare che la partecipazione di uno o più funzionari UNEP al servizio di notificazioni presuppone l’espletamento in via principale, da parte di tali dipendenti, di un’attività relativa al settore esecuzioni; diversamente, qualora il funzionario UNEP, nell’ambito dell’organizzazione del lavoro dell’Ufficio NEP, sia assegnato esclusivamente ad un servizio interno inerente al settore notifiche, si ritiene che a costui spetti la sola retribuzione accessoria di “posizione”, costituita dalla quota imponibile delle indennità di trasferta derivante dalle esecuzioni.  
Infine, si fa presente che l’orientamento ministeriale, espresso nelle due risposte a quesito sopra richiamate, non ha determinato il superamento della disciplina della materia risultante dall’art. 7 della L. n. 28 del 1999, oltre che da disposizioni regolamentari quali le circolari n. 2/99 del 19 aprile 1999 e prot. 6/698/035 del 6 maggio 2002, ma ha preso in esame fattispecie lavorative nelle quali non si può non tener conto della reale prestazione lavorativa effettuata da funzionari UNEP nel settore notificazioni e ciò in ossequio al principio di “una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del … lavoro”, sancito dall’art. 36 della Costituzione.
Si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to (Calogero Roberto Piscitello)