UNEP – Risposta 26 novembre 2012 - Foggia - Assistente giudiziario, area II F3, in servizio presso la Cancelleria di Tribunale - Richiesta di versamento contributi previdenziali alla C.T.P.S. (Cassa Trattamenti Pensionistici Statali)

aggiornamento: 26 novembre 2012

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione


Prot. VI-DOG/1782/025-6/2012/CA-MP

Al Ministero dell’Economia
e delle Finanze
Ragioneria Territoriale dello Stato
Corso Garibaldi, 10
FOGGIA
(Rif. Prot. n. 29578 Ufficio VI/A S.F. del 4.09.2012)
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E, p.c. All'Iinps ex Gestione Inpdap
Sede Provinciale
Settore Entrate e Posizione Assicurativa
FOGGIA
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Oggetto : Omissis - assistente giudiziario, area II F3, attualmente in servizio presso la Cancelleria del Tribunale di "Omissis" – Richiesta di versamento contributi previdenziali alla C.T.P.S. (Cassa Trattamenti Pensionistici Statali) anziché alla C.P.U.G. (Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari).

In riscontro alla nota di codesta Ragioneria Territoriale dello Stato richiamata in indirizzo, si fa presente che sebbene il dipendente in oggetto sia stato trasferito a domanda, con decorrenza dal 16 settembre 2009, dall’Ufficio NEP di "omissis" alla Cancelleria del Tribunale di"omissis", ciò non rileva ai fini previdenziali e pensionistici, in quanto la relativa posizione è rimasta inalterata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 della legge 24 aprile 1981 n. 167, anche in seguito al predetto trasferimento.

In proposito, si rileva che la confluenza della qualifica funzionale dell’“operatore UNEP” nell’intero ambito del settore amministrativo giudiziario, con la formazione dell’area professionale B, posizione economica B2 dell’operatore giudiziario, per effetto della sottoscrizione del Contratto Collettivo Integrativo Giustizia del 5 aprile 2000, nulla ha innovato per quanto riguarda l’ordinamento pensionistico. Neanche il successivo Contratto Integrativo del 29 luglio 2010, in virtù del quale l’operatore giudiziario B2 è confluito nella figura professionale dell’“assistente giudiziario” all’interno dell’area II, con fascia retributiva F3, è intervenuto sulla materia.

La disciplina specifica del trattamento previdenziale, difatti, non è oggetto della contrattazione, per cui nessuna clausola contrattuale dei menzionati Contratti Collettivi è stata prevista in merito.

Pertanto, l’assistente giudiziario di cui trattasi, assunto in data 24 ottobre 1996 nel profilo professionale di “operatore UNEP” presso l’Ufficio NEP di "Omissis", conserva obbligatoriamente, in base alla precitata norma, l’iscrizione alla C.P.U.G. (Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari), che peraltro alla pari della C.T.P.S. (Cassa Trattamenti Pensionistici Statali), è gestita dall’INPS ex Gestione INPDAP.

Distinti saluti.

Roma, 26 novembre 2012

IL DIRETTORE GENERALE
Emilia Fargnoli