UNEP - Risposta 20 dicembre 2012 - Velletri - Funzionario UNEP addetto al predetto Ufficio, in aspettativa per dottorato di ricerca - Richiesta di attribuzione del 50% delle indennità di trasferta nella busta paga mensile – Rigetto

aggiornamento: 20 dicembre 2012

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione

Prot. VI-DOG/1895/025-6/2012/CA

Al Presidente
del Tribunale di VELLETRI

E, p.c. All’Ispettorato Generale
del Ministero della Giustizia
ROMA


Oggetto : Ufficio NEP di Velletri – "omissis", funzionario UNEP addetto al predetto Ufficio, in aspettativa per dottorato di ricerca dal "omissis" al "omissis" – Richiesta di attribuzione del 50% delle indennità di trasferta nella busta paga mensile – Rigetto.

E’ pervenuta dalla Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità, la richiesta, datata 22 novembre 2012, del funzionario UNEP addetto all’Ufficio NEP presso codesto Tribunale, che ha richiesto “previo riconoscimento del diritto di ottenere la voce retributiva” del 50% delle indennità di trasferta prodotte dal predetto Ufficio, l’attribuzione dell’emolumento “per il periodo dal "omissis" al "omissis" in base ai <prospetti mensili di ripartizione trasferte>”.

Nell’esame di tale richiesta, va tenuto presente che si tratta di un pubblico dipendente ammesso ad un corso di dottorato di ricerca senza l’attribuzione della borsa di studio, e per il quale è garantito il mantenimento del trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro, così come previsto dall'art. 2 della Legge 13 agosto 1984 n. 476.

Nell’ipotesi del funzionario UNEP, in congedo straordinario per la fattispecie sopra esposta, il trattamento economico principale non include, tra le voci retributive contrattualmente previste dall’art. 2 del C.C.N.L. 24 aprile 2002 (“Norme di raccordo per gli Ufficiali giudiziari”), il 50% delle indennità di trasferta, trattandosi di retribuzione accessoria di “posizione”, “legata a situazioni di effettiva e concreta collaborazione lavorativa nell’ufficio di appartenenza al fine della produzione diretta di una quota reddito che si aggiunge alle altre voci stipendiali dell’ufficiale giudiziario.” (cfr. nota DOG prot. 1194/03-1 dell’8 luglio 2003, diretta alle Organizzazioni Sindacali di categoria).

Le motivazioni dell’esclusione di tale emolumento accessorio sono altresì rinvenibili nei criteri dettati dalla circolare n. 2/99 del 19 aprile 1999 emanata dalla Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni, che si è occupata dell’interpretazione dell’art. 7 della Legge 18 febbraio 1999 n. 28 (“Indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari”), ed ha puntualizzato che “l’indennità di trasferta non costituisce una componente fissa della retribuzione, ma si configura, per la parte che eccede il mero rimborso delle spese, come reddito aggiuntivo di natura incentivante, nel senso che, maggiore è il numero degli atti compiuti fuori dell’immobile ove è situato l’ufficio, maggiore è anche il suo importo complessivo.”

Nel prosieguo, la circolare ha, inoltre, evidenziato: “Attesa la funzione propria dell’indennità, la ripartizione non può essere estesa al personale distaccato presso altri uffici o al Ministero, come si evince, tra l’altro, dal riferimento, nel testo di legge che si commenta,  a tutti <…gli appartenenti al profilo professionale … addetti all’ufficio stesso>, per l’attribuzione della relativa quota-parte.”

Pertanto, con la richiamata circolare, è stato, da un lato, esplicitata la natura incentivante dell’emolumento di cui trattasi (il cui importo varia significativamente in ragione del numero degli atti complessivamente eseguiti dall’Ufficio) e, dall’altro, è stata evidenziata la reale portata innovativa della norma consistente nell’attribuire le somme introitate a titolo di indennità di trasferta all’Ufficio, inteso come struttura operativa nel suo complesso, e non al singolo esecutore.

Dalla esatta coniugazione dei due principi in sintesi riportati si evince che la quota-reddito dell’indennità di trasferta, stante appunto la sua natura incentivante, non può essere attribuita al singolo dipendente in virtù dell’inquadramento nei ruoli organici dell’Ufficio, ma deve essere corrisposta in ragione della sua compartecipazione all’attività propria dello stesso, compartecipazione che come esplicitato in circolare si sostanzia non solo nell’attività alla quale è strettamente correlata l’indennità di trasferta, ma anche in tutte quelle attività amministrative, contabili e di direzione organica che sono parimenti deputate alla struttura, in quanto ritenute dal legislatore fondamentali per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali. 

Si prega di portare a conoscenza del Dirigente dell’Ufficio NEP in sede il contenuto della presente nota, affinché comunichi in via formale, alla dipendente interessata, il rigetto della richiesta,(omissis).

Roma, 20 dicembre 2012

IL DIRETTORE GENERALE
Emilia Fargnoli