UNEP - Risposta 21 luglio 2014 - Nola - assistente giudiziario area II F3, in servizio presso la Cancelleria del Tribunale di Nola – Istanza di rimborso delle ritenute previdenziali per CPUG effettuate dal 2001 in avanti

aggiornamento: 21 luglio 2014


Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione

 
Prot. VI-DOG/676/025-6/2014/CA

AL PRESIDENTE
DEL TRIBUNALE DI NOLA
(Rif. Prot. n. 2971 del 17.06.2014)

E, p.c. AL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO 
VIA FRANCESCO LAURIA, 80
CENTRO DIREZIONALE – ISOLA F8
NAPOLI
rts-na.rgs@pec.mef.gov.it

ALL’ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA


Oggetto: **** ********, assistente giudiziario area II F3, in servizio presso la Cancelleria del Tribunale di Nola – Istanza di rimborso delle ritenute previdenziali per CPUG effettuate dal 2001 in avanti.


In riscontro all’istanza del dipendente indicato in oggetto, si fa presente che sebbene il predetto sia stato trasferito a domanda, con decorrenza dal ** ******** 2002, a seguito di interpello del 17 maggio 2001, dall’Ufficio NEP di ********* alla Cancelleria presso codesto Tribunale, ciò non rileva ai fini previdenziali e pensionistici, in quanto la relativa posizione assicurativa è rimasta inalterata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 della legge 24 aprile 1981 n. 167, anche in seguito al predetto trasferimento.

In proposito, si rileva che la materia pensionistica è sottratta alla contrattazione collettiva, sussistendo la riserva di legge, per cui la confluenza della qualifica funzionale dell’“operatore UNEP” nell’intero ambito del settore amministrativo giudiziario, con la formazione dell’area professionale B, posizione economica B2 dell’operatore giudiziario, per effetto della sottoscrizione del Contratto Collettivo Integrativo Giustizia del 5 aprile 2000, nulla ha innovato per quanto riguarda l’ordinamento pensionistico.

Consequenzialmente, anche con il successivo Contratto Integrativo del 29 luglio 2010, in virtù del quale l’operatore giudiziario B2 è confluito nella figura professionale dell’“assistente giudiziario” all’interno dell’area II, con fascia retributiva F3, si è perpetrata la coesistenza di assistenti giudiziari iscritti alla C.T.P.S. (Cassa Trattamenti Pensionistici Statali), in quanto originariamente assunti presso le Cancellerie ed i pari colleghi iscritti alla C.P.U.G. (Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari), in quanto addetti dall’inizio della carriera presso gli Uffici NEP.

Pertanto, l’assistente giudiziario di cui trattasi, assunto in data 1º marzo 1994 nel profilo professionale di “operatore UNEP” conserva obbligatoriamente, in base alla precitata norma, l’iscrizione alla C.P.U.G. che, peraltro, alla pari della C.T.P.S. è gestita dall’INPS Gestione Dipendenti Pubblici.

Roma, 21 luglio 2014

IL DIRETTORE GENERALE
Emilia Fargnoli