UNEP - Risposta 21 luglio 2014 - Napoli Quesito sulla competenza territoriale dell’Ufficio NEP di Napoli per le notificazioni da eseguirsi nell’isola di Ischia - Risposta

aggiornamento: 21 luglio 2014

aggiornamento: 21 luglio 2014


Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione

 

Prot. VI-DOG/673/03-1/2014/CA

AL PRESIDENTE
DELLA CORTE DI APPELLO DI
NAPOLI
(Rif. Prot. n. 14340/2014 del 17.6.2014)

E, p.c. ALL’ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA

Oggetto: Quesito sulla competenza territoriale dell’Ufficio NEP di Napoli per le notificazioni da eseguirsi nell’isola di Ischia.

Con il quesito posto da un ufficiale giudiziario in servizio presso l’Ufficio NEP di codesta Corte di Appello, si chiede “di conoscere il parere …. in merito alla possibilità per il personale Unep della Corte di Appello di Napoli, di poter ancora eseguire di persona nei comuni dell’isola d’Ischia le notificazioni o se debba, invece, giusto il disposto del 3º comma dell’art. 34 del D.P.R. 1229/59 limitarsi agli atti di esecuzione e comunque agli atti diversi da quelli di notificazione e protesto.”

Con il D.M. 8 maggio 2014 è stata determinata, ai sensi del comma 4 dell’art. 10 D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 14, la data di inizio del funzionamento delle sezioni distaccate insulari dei Tribunali di Barcellona Pozzo di Gotto, Livorno e Napoli in Lipari, Portoferraio e Ischia, temporaneamente ripristinate ai sensi del medesimo articolo. Con riferimento specifico ai comuni dell’isola d’Ischia, l’art. 1 del precitato D.M. ha statuito che la data di funzionamento della sezione distaccata del Tribunale di Ischia è fissata per il giorno 9 giugno 2014.

Nonostante la previsione normativa, mancando allo stato il recepimento concreto della stessa da parte del Tribunale di Napoli con l’emanazione di un provvedimento che dia disposizioni di attuazione, l’Ufficio NEP di Ischia risulta di fatto non ripristinato, per cui le relative attività istituzionali rimangono temporaneamente incardinate, nel loro complesso, presso l’Ufficio NEP di Napoli ed espletate con le modalità previste dalla normativa vigente.

Pertanto, il riferimento all’art. 34 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 (“Ordinamento degli Ufficiali giudiziari e degli Aiutanti Ufficiali giudiziari”), citato nel quesito, non trova applicazione nella fattispecie di cui trattasi, in quanto la menzionata norma si riferisce ad un Ufficio NEP formalmente costituito e che allo stesso tempo è nella materiale impossibilità di funzionare per mancanza di personale. 
  
Roma, 21 luglio 2014

IL DIRETTORE GENERALE
Emilia Fargnoli