UNEP - Risposta 13 ottobre 2020 - Milano - Utilizzabilità dei titoli esecutivi contenti rilascio di formula esecutiva


Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio IV- Reparto UNEP

 

Pos. IV-DOG/03-1/2020/CA
Prot. m_dg.DOG.15/10/2020.0168232.U

ALLA PRESIDENZA
DELLA CORTE DI APPELLO DI
MILANO
(Rif. Prot. 9384.U del 7.10.2020)

E, p.c. ALL’ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA

AL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
SEDE
mailto: ufficiostudi@consiglionazionaleforense.it

OGGETTO: Ufficio NEP di Milano – Utilizzabilità dei titoli esecutivi contenenti rilascio di formula esecutiva in formato telematico e firmata digitalmente dal cancelliere – Risposta a quesito.

Con riferimento alla materia indicata in oggetto, il funzionario UNEP dirigente dell’Ufficio NEP di Milano chiede – con apposito quesito prot. 871/U del 29/09/2020 trasmesso da codesta Presidenza con la nota sopra richiamata – se “il titolo esecutivo munito di formula esecutiva rilasciata in formato telematico, firmata digitalmente dal cancelliere e conformata direttamente dal legale richiedente ai sensi della normativa vigente……, possa essere accettato e posto in esecuzione dall’ufficio Unep”.

Per quanto concerne la disciplina della spedizione in forma esecutiva di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria, l’art. 476 c.p.c. dispone al primo comma che “non può spedirsi senza giusto motivo più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte” e al secondo comma che le “ulteriori copie sono chieste dalla parte interessata, in caso di provvedimento con ricorso al capo dell’ufficio che lo ha pronunciato, e negli altri casi al presidente del tribunale nella cui circoscrizione l’atto fu formato”. La norma innanzi richiamata esplicita il divieto di rilascio di più di una copia in forma esecutiva al fine di assicurare che non siano in circolazione più copie esecutive contro la stessa persona, fatta eccezione per il caso in cui ricorra un “giusto motivo”, come nell’ipotesi di perdita non imputabile, vale a dire sottrazione, smarrimento o distruzione.

Con la formazione del fascicolo informatico, l’avvocato della parte interessata, ai sensi della normativa vigente, è nelle condizioni di attestare che la copia del provvedimento dell’Autorità giudiziaria (sentenza, decreto ingiuntivo o altro) emesso e spedito in forma esecutiva telematicamente nell’ambito del procedimento contrassegnato dal relativo numero di registro generale (RG N°) è conforme all’originale informatico presente nel fascicolo informatico dal quale è stato estratto. In collegamento a tale attività posta in essere, si ritiene che il predetto legale nel caso in cui voglia azionare il titolo esecutivo presso l’Ufficio NEP, ai fini di ottemperare a quanto disposto dall’art. 476 c.p.c., sia tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità “che quella presentata all’UNEP è la sola copia in forma esecutiva che intende azionare”.

Allo stato, la ratio di una simile risoluzione trova fondamento nell’impossibilità per l’Ufficio NEP di verificare in alcun modo che il titolo esecutivo formato telematicamente sia stato già azionato dal legale in altro Ufficio NEP.

Si invita, pertanto, a portare a conoscenza della funzionaria UNEP dirigente dell’Ufficio NEP in sede il contenuto della presente nota, in risposta al quesito formulato.

Roma, 13 ottobre 2020

IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro Leopizzi