UNEP - Risposta 11 marzo 2020 - Ivrea - Utilizzabilità del fondo spese d’ufficio ex art. 146 DPR 1229/59 per l’acquisto di una polizza assicurativa per il trasporto dei valori e per i valori custoditi


Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio IV- Reparto UNEP

 

Pos. IV-DOG/03-1/2019/CA
Allegati: 1     

Prot. m_dg.DOG.11/032020.0050486.U                                                     

ALLA PRESIDENZA
DELLA CORTE DI APPELLO DI TORINO
(Rif. Prot. n. 18088/S  del 3.12.2019)

E, p.c.

ALL’ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA

OGGETTO: Ufficio NEP di Ivrea – Utilizzabilità del fondo spese d’ufficio ex art. 146  DPR 1229/59 per l’acquisto di una polizza assicurativa per il trasporto dei valori e per i valori custoditi nella cassaforte dell’Ufficio – Risposta al quesito.

Con riferimento al quesito indicato in oggetto, posto dal funzionario UNEP dirigente dell’Ufficio NEP di Ivrea, si rappresenta quanto segue.

Il fondo spese di un Ufficio NEP, previsto dall’art. 146, comma 2, del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 (Ordinamento degli Ufficiali giudiziari), è costituito dal 3% dei proventi (diritti, indennità di trasferta e percentuale sui crediti recuperati dall’erario) introitati  mensilmente e viene utilizzato per l’acquisto di materiali e beni strumentali necessari per il buon funzionamento dell’Ufficio nell’ottica di un’informatizzazione pressoché completa dei servizi, come già esplicitato nella nota ministeriale prot. VI-DOG/56/03-1/2014/CA del 31 gennaio 2014 (All. 1), emanata da questa Direzione generale.

Detto ciò, in relazione alla fattispecie rappresentata, la possibilità di attingere dal fondo spese le somme necessarie per il pagamento di una polizza assicurativa che copra i rischi derivanti dal furto di valori in Ufficio e dal trasporto degli stessi presso una filiale di Poste Italiane S.p.A. o banche dove è acceso il conto corrente intestato all’Ufficio NEP, allo stato, non trova esplicito riferimento nel precitato art. 146 DPR 1229/59.

Tuttavia, in considerazione della fondatezza delle ragioni che in linea di principio vanno a giustificare il ricorso all’istituto della polizza assicurativa in questione, il Capo dell’Ufficio giudiziario, valutate le esigenze complessive dell’Ufficio NEP in termini di badget disponibile per la copertura delle stesse, può autorizzare la stipula di una polizza assicurativa annuale – rinnovabile alla scadenza – per le finalità di garanzia dei valori in possesso dell’Ufficio, pur in assenza di un esplicito riferimento normativo.

Si invita a portare a conoscenza del Presidente del Tribunale di Ivrea il contenuto della presente nota, per il seguito di competenza.

Roma, 11 marzo 2020

IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro Leopizzi