UNEP - Risposta 18 febbraio 2020 - Ferrara - Modalità di chiusura dei conti correnti di un Ufficio NEP


Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione

Pos. IV-DOG/03-1/2019/CA
Prot. m_dg.DOG.19/02/2020.0034481.U

ALLA PRESIDENZA
DELLA CORTE DI APPELLO DI
BOLOGNA
(Rif. Prot. 8532 del 11.11.2019)

e.p.c.

ALLA DIREZIONE GENERALE
DEL BILANCIO E DELLA CONTABILITA’
SEDE

E, p.c. ALL’ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA

 

OGGETTO: Ufficio NEP di Ferrara – Modalità di chiusura dei conti correnti di un Ufficio NEP – Risposta a quesito.

Con riferimento alla materia indicata in oggetto, la funzionaria UNEP dirigente dell’Ufficio NEP di Ferrara chiede se per la chiusura di due conti correnti non movimentati sia sufficiente l’autorizzazione del Capo dell’Ufficio o se siano necessarie ulteriori autorizzazioni e/o adempimenti previsti dalla legislazione vigente.

In deroga alla normativa di carattere generale (cfr. Circolare RGS n. 22 del 5 ottobre 2016 – Attuazione dell’art. 44-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di gestioni delle amministrazioni statali presso il sistema bancario e postale), ai sensi dell’art. 146, comma 3 del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 “Ordinamento degli Ufficiali giudiziari e degli Aiutanti Ufficiali giudiziari” il Capo dell’Ufficio giudiziario può disporre il deposito in conto corrente postale o bancario delle somme riscosse e amministrate dall’ufficiale giudiziario dirigente (rectius, in base alla contrattazione collettiva vigente, la figura professionale è quella del funzionario UNEP dirigente) ai sensi dei commi 1 e 2 del medesimo articolo qualora l’importo delle stesse sia di notevole entità.

Da ciò deriva, pertanto, la presenza di conti correnti nell’ambito degli Uffici NEP e dagli stessi utilizzati per le specifiche attività di competenza.

Per quanto concerne la chiusura dei conti correnti, pur non essendo rinvenibile una espressa previsione normativa al riguardo, si ritiene che – in sintonia con i criteri che guidano l’organizzazione e il sistema di funzionamento di un Ufficio NEP – la funzionaria UNEP dirigente  debba fare una richiesta al Capo dell’Ufficio – nella fattispecie, al Presidente del Tribunale – per l’autorizzazione alla chiusura dei conti correnti, indicandone le motivazioni (tra le quali, a titolo esemplificativo, possono annoverarsi l’apertura di un nuovo conto corrente, il cambio della banca o dell’Ufficio postale di appoggio, il cambio della dirigenza dell’Ufficio NEP).

Tale orientamento risulta altresì consono con la funzione di “sorveglianza” attribuita ai Presidenti di Corte d’Appello/Tribunale, in qualità di Capi degli Uffici, dall’art. 59 del precitato DPR n. 1229 del 1959.

Si invita a portare a conoscenza del Presidente del Tribunale di Ferrara il contenuto della presente nota, per il seguito di competenza.

Roma, 18 febbraio 2020

Il Direttore generale
Alessandro Leopizzi